Sentenza 23 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/01/2004, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Primo Presidente f.f. -
Dott. DUVA Vittorio - Presidente di sezione -
Dott. PAOLINI Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. VITORNE Ugo - Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.S.L. N. 1 IMPERIESE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 5/1, presso lo studio dell'avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIERGIORGIO ALBERTI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
A.S.L. N. 2 SAVONESE, in persona del legale rappresentante pro tempore;
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAZIO 20/C, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO MARIOTTI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GUIDO VERCELLI, GIORGIO CERIALE, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
e contro
LA NA S.R.L. , EX U.S.L. N. 4 ALBENGANESE, EX U.S.L. N. 6 BORMIDESE, EX U.S.L. N. 7 SAVONESE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 704/99 del Tribunale di SAVONA, depositata il 13/08/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/03 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito l'Avvocato Francesco PECORA, per delega dell'avvocato Guido Francesco ROMANELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MACCARONE Vincenzo che ha concluso per la giurisdizione dell'a.g.o.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La LA NA s.r.l. , con ricorso notificato, insieme al decreto pretorile di fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti, il 14 gennaio 1987 alla Regione Liguria, alle Unità sanitarie locali n. 7 Savonese, n. 1 Ventimigliese, n. 2 Sanremese, n. 3 IM, n. 4 Albengalese, n. 5 Finalese, n. 6 Bormidese, n. 16 e n. 19, nonché ai Comuni di Taggia, Bordighera,
Caravonica, Castelvittorio, Ceriale, Diano Marina, Dolceacqua, Dolcedo, Genova, Imperia, Lerici, Pieve di Teco, Pigna, Pontedassio, San Bartolomeo al Mare, San Biagio della Cima, Sanremo, Vallecrosia, e Ventimiglia, domandò al Pretore di Alberga la pronuncia di provvedimento d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. recante intimazione alle unità sanitarie locali e/o ai comuni suddetti di pagarle ingenti somme, assunte, dovutele a titolo di "rette", ed accessori, per i ricoveri presso una casa di riposo da essa istante gestita in Ceriale (ricoveri richiesti, prima, dalle province liguri e, poi, dalle unità sanitarie locali, subentrate nelle competenze delle amministrazioni provinciali), di exinternati nei soppressi ospedali psichiatrici, di anziani e di inabili al lavoro incorsi nella situazione prevista dall'art. 64 L. 23.12 1978 n. 833.
Il pretore, con ordinanza del 5 agosto 1987, essenzialmente, sul rilievo della non riscontrata esistenza, in relazione alla situazione dedotta, di un qualche rapporto contrattuale fra le pp.aa. intimate e la società summenzionata e della riducibilità dell'attività da questa svolta alla nozione di prestazione assistenziale resa in via di mero fatto, rigettò la domanda.
Sull'appello della LA NA s.r.L, il Tribunale di VO, con sentenza del 13 agosto 1999, pronunciata nel contraddittorio della Unità sanitaria locale n. 1 IM (nella quale erano "confluite" le unità sanitarie locali n. 1 Ventimigliese, n. 2 Sanremese, n. 3 IM ), nonché delle unità sanitarie locali n. 4 Albengalese, n. 6 Bormidese, n. 7 Savonese, affermata l'appellabilità del provvedimento pretorile, in accoglimento del gravame, condannò la prima delle suddette pp.aa. appellate "al pagamento delle somme, rappresentanti l'ammontare delle rette del ricovero, maturate e non ancora pagate, maggiorate degli interessi legali fino al saldo".
La Azienda sanitaria locale n. 1 IM, subentrata alla Unità sanitaria locale n. 1 IM, ha prodotto ricorso, sorretto da quattro motivi, per la cassazione della sentenza dianzi indicata, non notificata.
La Azienda sanitaria locale n. 2 Savonese, subentrata alla Unità sanitaria locale n. 7 Savonese, resiste al ricorso, notificatole il 31 ottobre 2000, con controricorso del 6 dicembre 2000. La LA NA s.r.l. , la Unità sanitaria locale n. 4 Albengalese e la Unità sanitaria locale n. 6 Bormidese, alle quali pure il ricorso è stato notificato il 31 ottobre 2000, si sono astenute da ogni attività difensiva nella presente sede. Il ricorso è stato assegnato alla Sezione prima civile di questa Corte Suprema e il Presidente di detta sezione ha fissato l'udienza del 12 marzo 2003 per la relativa trattazione.
La p.a. ricorrente, quindi, a mente dell'art. 378 del codice di rito, ha depositato memoria con la quale, fra l'altro, ha dedotto la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla vertenza nei termini più sopra illustrati ex adverso istituita, al riguardo, prospettando, testualmente:
"1)- LA NA ha chiesto il pagamento delle rette in relazione all'assistenza socio-sanitaria prestata a pazienti diversi provenienti dai soppressi ospedali psichiatrici, nonché ad anziani e/o inabili al lavoro ospitati presso le sue strutture. 2)- Orbene, ai sensi degli artt. 29 r.d. 26.2.1924 n. 1054 e 7 legge 6.12.1971 n. 1034, appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo:
- i ricorsi circa la competenza passiva delle spese ritenute rispettivamente obbligatorie per lo Stato, la Provincia e per il Comune, ai termini delle leggi vigenti in materia di sanità pubblica;
- i ricorsi in materia di spedalità e ricovero degli inabili al lavoro;
- le controversie relative alle spese per gli alienati. Ne consegue secondo la P.A. ricorrente, che il Tributiate di VO avrebbe dovuto dichiarare il difetto di giurisdizione essendo la controversia rimessa al giudice amministrativo.
3)- Non solo. LA NA asserisce di rivestire la posizione soggettiva di esercente privato di un pubblico servizio. Essa afferma di aver agito, e fonda la sua pretesa, in virtù del rapporto contrattuale scaturente dalle delibere con le quali le A.S.L. avrebbero disposto il ricovero dei pazienti di che trattasi, e dalla successiva accettazione da parte della Casa di Cura. Il difetto di giurisdizione appare, dunque, sussistente anche con riferimento all'art. 33 D.Lvo 80/1998, a norma del quale sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di pubblici servizi riguardanti le attività e prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, ivi comprese quelle rese nell'ambito del servizio sanitario nazionale (e) all'art. 11, comma 5, legge 7/8/1990 n. 241, richiamato dal successivo art. 15, a norma del quale sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di formazione ed esecuzione di accordi intervenuti tra amministrazioni pubbliche e gestori di pubblici servizi".
Il ricorso, consequenzialmente, a seguito di ordinanza della Sezione prima in data 22 aprile 2003, è stato assegnato a queste Sezioni unite per la pronuncia sulla posta questione di giurisdizione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Le deduzioni alle quali la p.a. ricorrente ha correlato la come sopra prospettata questione di giurisdizione sono manifestamente prive di giuridico pregio.
Al riguardo sono sufficienti poche e brevi considerazioni. A)- La disciplina della giurisdizione e del relativo riparto fra autorità giudiziaria ordinaria e giudice amministrativo dettata dall'art. 33 d.lgs. 31.3.1998 n. 80 - sia nel testo originario, quale sopravvissuto alla dichiarazione di parziale incostituzionalità di cui a Corte cost, sent. n. 292 del 17.7.2000, sia, a maggior ragione, in quello risultante dalla novellazione recata dalla L. 21.7.2000 n. 205 - non rileva, ratione temporis, nella fattispecie, concernente,
come detto, vertenza istituita nel 1987.
B)- Le controversie, del genere di quella in esame, vertenti fra case di cura private ed aziende sanitarie locali con riferimento alla decenza e all'ammontare delle rette di ricovero e di mantenimento dovute alle prime nella vigenza della disciplina del servizio sanitario nazionale introdotta dalla L. 23.12.1978 n. 833, sono riservate alla cognizione del giudice ordinario perché investono posizioni di diritto soggettivo, esulando dalle ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo previste dagli artt. 29 r.d. 26.6.1924 n. 1054 e 7 L.
6.12.1971 n. 1034 (cfr., in tal senso, ex multis, Cass. SS.UU. civ., sent. n. 161 del 10.1.1991, id. sent. n. 11435 del 18.11.1997, id. sent. n. 102 del 26.11.1999, id. sent. a 9767 de 18.7.2001, id. sent. n. 7160 del 9.5.2003). Gli assunti articolati dalla p.a. ricorrente confliggono palesemente con il cristallizzato, condivisibile, orientamento giurisprudenziale ricavabile dagli arresti citati, dal quale non vi è ragione di discostarsi, e, per ciò soltanto, devono essere disattesi. C)- Corollario di quanto precede è che, pronunciando sul ricorso, deve dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario sulla delibata vertenza.
D)- A mente dell'art. 142 disp. att. cod.proc.civ., il giudizio deve essere rimesso alla Sezione prima civile per la delibazione dei motivi di gravame, l'esame dei quali esorbita dalla competenza di queste Sezioni unite, e per il regolamento delle spese.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria sulla vertenza in argomento e rimette gli atti alla Sezione prima civile per il prosieguo. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di cassazione, il 4 dicembre 2003. Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2004