Sentenza 30 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/03/2001, n. 4679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4679 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2001 |
Testo completo
E N O I Z A R 04679 /0 1 T S I 1 G 1 E 9 R REPUBBLICA IT. A D ° E IN NO T N E LA CORTĘ SUPREMA DI CASSAZIONE S Oggetto E SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo BALDASSARRE R.G.N. 9025/99 - Presidente Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Cron.10036 Dott. Walter CELENTANO Rel. Consigliere Rep. Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Ud. 21/02/2001 Dott. Angelo SPIRITO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio dal Tribunale di SAVONA, con ordinanza del 04/05/99, nella causa iscritta al n° 48/98 vertente tra FALLIMENT AR di LU IO & C. Sas;
øpudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 21/02/2001 dal Consigliere Dott. Walter M CELENTANO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari la competenza del Tribunale di Sanremo, con le conseguenze di2001 475 legge. Svolgimento del processo Con ordinanza emessa in data 4.5.1999 il Tribunale Savona, rilevato che la S.a.s. AR di MA di OR e E e il socio accomandatario OR MA erano stati dichiarati falliti sia dal Tribunale di Sanremo, con sentenza emessa il 2.12.1998, sia dallo stesso Tribunale di Savona con sentenza del 4.3.1999, richiedeva il regolamento di competenza d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 C.p.c. . Motivi della decisione Per consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (v. le sentenze n. 747 e n. 9810 del 1999, n. 2803 del 1997 ed altre conformi ) il regola- mento di competenza può essere richiesto d'ufficio an- che in caso di conflitto positivo (reale ) di competen- za, quando il fallimento di un medesimo imprenditore sia stato dichiarato da più tribunali. Ai fini della individuazione del tribunale compe- tente ratione loci alla dichiarazione di fallimento, la sede principale dell' impresa, ritenuta al suddetto fine rilevante ai sensi dell'art. 9 della legge falli- mentare, va intesa come il luogo in cui si trova il centro direttivo ed amministrativo degli affari del- 1'impresa e comunque l'effettivo, preponderante, cen- tro di interessi di questa (v. ex multis, Cass. n.4560 2 del 1999, n. 1813 del 1997 ed altre conformi), ossia la sede reale dell'impresa e non quella dichiarata o lega- le (Cass. n. 2808 del 1988), anche se la coincidenza della sede legale con il centro direttivo e amministra- tivo dell'impresa va presunta fino a prova contraria (Cass. n. 7331 del 1999). Nel caso di specie, sebbene la società fallita, avente ad oggetto l'attività di noleggio, rimessaggio e commercio di imbarcazioni, avesse la sede legale in Al- benga, ragione Carrà s.n.c., risulta che di fatto l'attività imprenditoriale si è sempre svolta in Arma di Taggia, alla via Marina nn. da 13, 17 a 17/C, dove la società aveva preso in locazione dei locali e dove dell'impresa, mentreera ubicata la sede operativa presso la sede legale non era mai stata svolta alcuna attività e dove la società è risultata non reperibile (v. note della G.d.F. e dei Carabinieri di Albenga, ri- spettivamente del 13.10 e del 20.5.1998, nonché le som- marie informazioni testimoniali rese alla polizia giu- diziaria presso la Procura della Repubblica di Sanremo da MA TI e IS CA, già dipendenti della società, il 25.5 ed il 2.6.1998) Da tutto ciò consegue, per il caso di specie, che la sede legale della società AR in Albenga non ha mai corrisposto al centro direttivo ed amministrativo degli affari e al prevalente centro di interessi dell'impresa, che invece erano stabiliti in Arma di dev'essere dichiarata la competenza Taggia. E dunque del Tribunale di Sanremo in ordine alla territoriale dichiarazione di fallimento della S.a.s. AR di Ma- lusa OR e C.e del socio accomandatario OR Ma- lusa come il Pubblico Ministero presso questa Corte ha osservato - onde a quel tribunale (di Sanremo) gli atti debbono essere rimessi. La sentenza dichiarativa del fallimento, emessa dal tribunale di Savona il i4.3.1999 dev'essere cassata senza rinvio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del tribunale di Sanremo per il fallimento della S.a.s. AR di MA OR e C. e del socio accomandatario OR MA. Cassa senza rinvio la sentenza dichiarativa di falli- mento emessa il 4.3.1999 dal tribunale di Savona. Così deciso addi 21 febbraio 2001 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione. Il Consigliere estensoreW th Il Presidente Vin zo Baldassare CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile IL CANCELLIERE Depositate in Cancelleria Bianchi CANCELLIERE || 3 30 MAR 200 IL CARRELLIERE தகாக