Cass. civ., sez. I, sentenza 26/07/2001, n. 10187
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Sentenza 26 luglio 2001

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L'art. 2 della legge regionale del Molise n. 2 del 1994, che disciplina l'attività agrituristica, nel consentire, al comma primo, ai titolari della relativa licenza di svolgere attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli e dai loro familiari, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto all'attività di coltivazione del fondo, silvicoltura ed allevamento di bestiame che, comunque, rimangono principali, al comma secondo, ricomprende tra tali attività, oltre alla ospitalità stagionale, anche in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori, la somministrazione, per la consumazione sul posto, di pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti dell'azienda, in tal modo escludendo dall'attività agrituristica - in applicazione dell'art. 2 della legge statale n. 730 del 1985, che detta i principi generali in materia di agriturismo - la vendita di prodotti dell'azienda non consumati sul posto, in quanto non direttamente collegata con l'attività alberghiera o di ristorazione in essa praticata. Deve, pertanto, ritenersi legittima la sanzione amministrativa irrogata dal Presidente della giunta regionale del Molise a carico del titolare di licenza di attività agrituristica il quale abbia venduto pane prodotto nella propria azienda a persone che non usufruivano ne' dei servizi alberghieri, ne' di quelli di ristorazione dell'azienda.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 26/07/2001, n. 10187
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10187
    Data del deposito : 26 luglio 2001

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