Sentenza 26 luglio 2001
Massime • 1
L'art. 2 della legge regionale del Molise n. 2 del 1994, che disciplina l'attività agrituristica, nel consentire, al comma primo, ai titolari della relativa licenza di svolgere attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli e dai loro familiari, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto all'attività di coltivazione del fondo, silvicoltura ed allevamento di bestiame che, comunque, rimangono principali, al comma secondo, ricomprende tra tali attività, oltre alla ospitalità stagionale, anche in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori, la somministrazione, per la consumazione sul posto, di pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti dell'azienda, in tal modo escludendo dall'attività agrituristica - in applicazione dell'art. 2 della legge statale n. 730 del 1985, che detta i principi generali in materia di agriturismo - la vendita di prodotti dell'azienda non consumati sul posto, in quanto non direttamente collegata con l'attività alberghiera o di ristorazione in essa praticata. Deve, pertanto, ritenersi legittima la sanzione amministrativa irrogata dal Presidente della giunta regionale del Molise a carico del titolare di licenza di attività agrituristica il quale abbia venduto pane prodotto nella propria azienda a persone che non usufruivano ne' dei servizi alberghieri, ne' di quelli di ristorazione dell'azienda.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/07/2001, n. 10187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10187 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI VERUCCI - Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: REGIONE MOLISE, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
CC NN RI;
- intimata -
avverso la sentenza n. 111/99 del TO di LARINO, depositata il 24/05/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/02/2001 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
1 HI NA RI, con, ricorso 23 ottobre 1998, proponeva opposizione dinanzi al TO di Larino avverso l'ordinanza- ingiunzione notificatale il 23 settembre 1998, con la quale il Presidente della Giunta regionale del Molise le aveva ingiunto il pagamento di lire 1.030.000 quale sanzione pecuniaria amministrativa per avere violato l'art. 2 della legge regionale 25 gennaio 1994, n. 2, avendo - in data 7 settembre 1998 - venduto pane prodotto dalla propria azienda agrituristica a persone che non usufruivano ne' dei servizi alberghieri, ne' di quelli di ristorazione dell'azienda. L'opponente deduceva che l'ordinanza era illegittima fondandosi su una interpretazione erroneamente restrittiva dei soggetti che potevano fruire dei prodotti dell'azienda agrituristica, nonché per vizi inerenti alla rispondenza dell'ordinanza alle contestazioni contenute nel verbale di accertamento.
L'Amministrazione si costituiva dinanzi al TO chiedendo il rigetto dell'opposizione, deducendo che ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 25 gennaio 1994, n. 2 le aziende agrituristiche erano autorizzate alla somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente nell'ambito dell'attività di ristorazione, con divieto assoluto di asporto.
Il TO, con sentenza depositata il 24 maggio 1999, accoglieva l'opposizione. Avverso tale sentenza la Regione Molise ha proposto ricorso, con atto notificato alla HI in data 3 settembre 1999, formulando un unico motivo di gravame. La parte intimata non ha controdedotto.
Motivi della decisione
1 Con l'unico motivo di ricorso si denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge della Regione Molise 25 gennaio 1994, n. 2, dell'art. 12 disp. att. cod. civ., nonché vizi motivazionali.
Si deduce che nella sentenza non sono citate le norme in base alle quali il TO ha ritenuto di accogliere l'opposizione all'ordinananza-ingiunzione impugnata, con la quale era stata irrogata all'opponente una sanzione amministrativa per avere venduto pane prodotto nella propria azienda agrituristica a persone che non usufruivano ne' dei servizi alberghieri, ne di quelli di ristorazione dell'azienda.
Si osserva che, comunque, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 2 del 1994, della Regione Molise - contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata - a chi eserciti una impresa agrituristica è consentito di somministrare alimenti e bevande esclusivamente in relazione alla somministrazione di pasti da consumare nel luogo. Si deduce che la vendita del pane, ancorché prodotto dall'azienda, non costituisce vendita di un prodotto agricolo - per la quale le aziende agricole non hanno bisogno di specifiche autorizzazioni - ma costituisce vendita di un prodotto manifatturiero-alimentare, per la cui commercializzazione è necessaria un'apposita autorizzazione.
Il ricorso è fondato.
Va premesso che, secondo quanto si evince dal ricorso e dalla sentenza impugnata, l'opposizione era stata proposta deducendosi che l'attività di vendita del pane prodotto nell'azienda agritutristica dove intendersi consentita ai sensi dell'art. 2 della legge della Regione Molise 25 gennaio 1994, n. 2 e in tal senso deve ritenersi essersi pronunciato il TO - ancorché non abbia menzionato nella motivazione della sentenza tale legge - affermando che "con la licenza di agriturismo si viene autorizzati alla produzione e vendita di tutti i prodotti agricoli del fondo, ivi compresi quelli che hanno bisogno di manipolazione, purché rientranti nell'attività di produzione di alimenti dell'azienda agricola" e che "in tale ambito rientra l'attività di ristorazione nonché di produzione e vendita di prodotti dell'azienda, con materie prime prodotte dall'azienda stessa, tra cui anche il pane".
Partendo da tali considerazioni, il TO ha tratto la conclusione che la produzione del pane esula dall'attività agrituristica solo ove assuma dimensioni tali "da assurgere ad attività prevalente e non subalterna rispetto a quella agrituristica", annullando l'ordinanza-ingiunzione impugnata perché nel caso di specie era stato accertato che l'attività di panificazione svolta dall'opponente aveva "carattere subalterno e derivato da quella agrituristica rivolta a soddisfare le esigenze dei clienti del ristorante e di un numero limitato di avventori esterni", cosicché gli acquirenti del pane potevano essere anche "persone di passaggio", diverse dai clienti della struttura alberghiera e di ristorazione.
Tali affermazioni contrastano con il dettato dell'art. 2 della legge n. 2 del 1994 della Regione Molise, invocato dall'opponente a sostegno della opposizione proposta.
Detto art. 2, al primo comma, statuisce che per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli e dai loro familiari, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto all'attività di coltivazione del fondo, silvicultura ed allevamento del bestiame che, comunque, rimangono principali. Al secondo comma, precisa espressamente che fra tali attività rientrano, oltre alla ospitalità stagionale, anche in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori, "la somministrazione, per la consumazione sul posto, di pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti dell'azienda, ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico", così escludendo dall'attività agrituristica la vendita di prodotti dell'azienda non "consumati sul posto", e cioè non direttamente collegata con l'attività alberghiera o di ristorazione in essa praticata.
La norma costituisce puntuale applicazione dell'art. 2 della legge statale 5 dicembre 1985, n. 730, che detta i principi generali in tema di disciplina dell'agriturismo, che a sua volta prevede il requisito della "consumazione sul posto" dei prodotti dell'azienda quale caratteristica necessaria perché la loro somministrazione possa farsi rientrare nell'attività agrituristica. Ne consegue che, mentre la somministrazione del pane, prodotto o non prodotto nell'azienda, rientra nell'attività agrituristica ove effettuato per la consumazione sul posto nell'ambito dell'attività di ristorazione o alberghiera, non vi rientra la vendita del pane prodotto in azienda a terzi, per l'asporto e non per la consumazione nell'ambito delle su dette attività.
La sentenza impugnata deve quindi essere cassata e la causa rimessa per nuovo esame al Tribunale di Larino, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di cassazione
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Larino.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 23 febbraio 2001. Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2001