Sentenza 5 maggio 2001
Massime • 1
La natura industriale o agricola dell'attività imprenditoriale svolta dai consorzi di bonifica (rilevante ai fini dell'applicabilità dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, in relazione all'art. 35 della stessa legge) va accertata non sulla base di criteri generali ed astratti - come quelli stabiliti, ai fini previdenziali, dagli artt. 33 del d.P.R. n. 797 del 1955 e 6, lett. b), della legge n. 92 del 1979 o, in tema di determinazione del reddito agrario, dall'art. 28 del d.P.R. n. 597 del 1973 - ma, in conformità all'enunciazione del primo comma dell'art. 2070 cod. civ., posta in necessario collegamento con gli artt. 2195 e 2135 dello stesso codice, sulla base dell'attività effettivamente esercitata da tali enti (pubblici economici), da considerare, peraltro, dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo, non già alla stregua di criteri meramente merceologici ma tenendo conto della valutazione operatane dalla contrattazione collettiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/05/2001, n. 6313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6313 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MICHELE ANNUNZIATA - Presidente -
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Consigliere -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - rel. Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CONSORZIO DI BONIFICA RIVIERA BERICA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato MANZI LUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SEGANTINI FRANCESCO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PONTURO DOMENICO, CORRERA FABRIZIO, FONZO FABIO, giusta in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 75/97 del Tribunale di VICENZA, depositata il 23/10/97 R.G.N. 34/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/01 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato COGLITORE per delega MANZI;
udito l'Avvocato SGROI per FONZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 21.3.1996 il Pretore di Vicenza rigettava l'opposizione proposta dal Consorzio Bonifica Riviera Berica avverso il decreto ingiuntivo n. 81/1995 emesso ad istanza dell'Inps recante l'importo di L. 10.040.501 per contributi omessi nel periodo 1.6.88/30.6.90.
Il giudice di prime cure, ritenuta la natura industriale del Consorzio lo considerava assoggettato al contributo addizionale FAP di cui all'art. l2 della legge 5.11.1968, n. 1115, come modificata dall'art. 4 del d.l. 30.5.1988, n. 173, convertito nella legge 26.7.1988, n. 291. Proposto appello da parte del Consorzio, e costituitosi l'Inps, il Tribunale di Vicenza, con sentenza del 23.10.1997 rigettava l'impugnazione.
Premesso che la qualità pubblicistica del Consorzio non smentisce di per sè, la natura industriale dell'attività da esso svolta, e che la natura industriale o agricola dell'attività imprenditoriale svolta va accertata sulla base dell'attività effettivamente esercitata da tali enti, osservava il Tribunale che dalle previsioni dello statuto sociale del Consorzio appellante poteva evincersi che esso, oltre ad esercitare attività sicuramente rientranti direttamente o indirettamente nel settore agricolo, svolgeva anche compiti più ampi che trascendevano sia gli interessi particolari dei singoli consorziati, sia l'ambito delle attività propriamente agricole, per realizzare finalità ed interessi di carattere generale riguardanti l'intera collettività nel contesto territoriale in cui operava. Nè argomenti contrari potevano trarsi dall'art. 6, lett. b) della legge 31.3.1979, n. 92 la quale, agli effetti della previdenza ed assistenza sociale considera lavoratori agricoli gli operai assunti a tempo indeterminato dal consorzi di bonifica, per le attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e di somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione, dal momento, che tale norma ha carattere innovativo ed eccezionale, disponendo solo a fini contributivi l'inquadrabilità nel settore agricolo di lavoratori altrimenti inquadrabili nel settore industriale in ragione della natura industriale dei consorzi stessi (sic Cass. n. 10642/95 e n. 9563/91). Infine, nessun pregio - a giudizio del Tribunale - aveva la tesi che il contributo FAP non poteva essere dovuto dal Consorzi di bonifica non potendo tali enti usufruire delle prestazioni che quel contributi erano diretti a finanziare, dal momento che in materia previdenziale non esiste una necessaria correlazione tra obbligo contributivo e fruizione della prestazione finanziata dallo stesso contributo: del resto, anche le imprese industriali degli enti pubblici, sia pure in via eccezionale (art. 3, c. 2 della legge n. 869/47 modificato dall'art. 1 della legge n. 464/72) possono accedere al trattamento del pensionamento anticipato.
Avverso detta sentenza il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi seguito da memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. L'Inps ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo - deducendo la violazione dell'art. 44 Cost., dell'art. 1, lett. h) del d.P.R., 15.1.1972, n. 11, dell'art. 2135 c.c. e degli artt. 2, 28 e 59 del R.D. 13.2.1933, n. 215 - osserva il ricorrente che erroneamente la sentenza impugnata ha affermato la natura industriale dei Consorzi di bonifica, il che è contraddetto da tutte le norme citate e dalla sistemazione codicistica dei consorzi di bonifica nel capo Il del libro terzo intestato alla "proprietà fondiaria".
Col secondo motivo si denunzia la violazione dell'art. 6, lett. b) della legge 31.3.1979, n. 92, dell'art. 3 della legge 29.11.1962, n. 1655; dell'art. 6, c. 25 del d.l. 30.12.1987, n. 536 convertito in legge 29.2.1988, n. 48; e dell'art. 49 della legge 9.3.1989, n. 88, osservandosi come la qualificazione agricola dell'attività dei Consorzi di bonifica trova riscontro specifico anche nella normativa previdenziale. In nessun modo, quindi - a giudizio del ricorrente - può trovare applicazione l'art. 12 della legge n. 1115/1968 che impone in contributo FAP a carico delle imprese industriali. Ulteriore conferma si trae - a giudizio del ricorrente - dall'art. 49, c. 1, lett. a) della legge n. 88/89 sulla classificazione dei datori di lavoro a fini previdenziali e assistenziali, il quale elenca dettagliatamente i datori di lavoro del settore industria senza includere i Consorzi di bonifica.
Esaminando congiuntamente i due esposti motivi, in quanto logicamente connessi, deve rilevarsene l'infondatezza. Come noto, i consorzi di bonifica sono previsti dall'art. 862 del c.c. secondo cui "all'esecuzione, alla manutenzione ed all'esercizio delle opere di bonifica può provvedersi a mezzo di consorzi tra i proprietari interessati. A detti consorzi possono essere affidati l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle altre opere d'interesse comune a più fondi o d'interesse particolare ad uno di essi. I consorzi sono costituiti per decreto del Presidente della Repubblica e, in mancanza dell'iniziativa privata possono essere formati anche d'ufficio. Essi sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la loro attività secondo le norme dettate dalla legge speciale".
L'elaborazione giurisprudenziale formatasi sulla base della previsione codicistica si è articolata in una serie di statuizioni che costituiscono altrettanti punti fermi di riferimento sistematico. È stato, così, precisato che i consorzi di bonifica costituiscono enti pubblici-economici, atteso che, pur avendo natura pubblicistica quanto a costituzione e ad organizzazione, operano con caratteri di economicità ed imprenditorialità, conseguendone ricavi idonei, almeno tendenzialmente, a coprire i costi e le eventuali perdite (Cass., 13.7.2000, n. 9300, - Cass. SU., 11.1.1997, n. 191;
Cass., SU., 2.4.1996, n. 3036). Si è pure aggiunto che i rapporti di lavoro intercorrenti fra tali enti ed i rispettivi dipendenti hanno natura privata (Cass., 3.11.1992, n. 11907) e che l'attività dagli stessi espletata, di natura imprenditoriale. non si sottrae alla classificazione come industriale o agricola.
A quest'ultimo fine questa Corte ha avuto occasione di affermare che la natura industriale o agricola dell'attività imprenditoriale svolta dal consorzi di bonifica (rilevante ai fini dell'applicabilità dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, in relazione all'art. 35 della stessa legge) va accertata non sulla base di criteri generali ed astratti - come quelli stabiliti, ai fini previdenziali, dagli artt. 33 del d.P.R. n. 797 del 1955 e 6, lett. b), della legge n. 92 del 1979 o, in tema di determinazione del reddito agrario, dall'art. 28 del d.P.R. n. 597 del 1973 - ma, in conformità all'enunciazione del primo comma dell'art. 2070 cod. civ., posta in necessario collegamento con gli artt. 2195 e 2135
dello stesso codice, sulla base dell'attività effettivamente esercitata da tali enti (pubblici economici), da considerare, peraltro, dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo, non già alla stregua di criteri meramente merceologici ma tenendo conto della valutazione operatane dalla contrattazione collettiva (Cass., 23.11.1992, n. 12498). In altra occasione (Cass., 13.9.1991, n. 9563) questa Corte ha affermato che la norma dell'art. 6, lett. b), della legge 31 marzo 1979 n. 92 - secondo cui, agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si considerano lavoratori agricoli dipendenti gli operai assunti, a tempo indeterminato o determinato, dal consorzi di bonifica (oltre che dal consorzi di irrigazione e miglioramento fondiario, di sistemazione montana e rimboschimento) per le attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e di somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione - ha carattere innovativo ed eccezionale, disponendo, ai fini contributivi, l'inquadrabilità nel settore agricolo di lavoratori altrimenti inquadrabili nel settore industriale in ragione della natura industriale dei consorzi di bonifica aventi per oggetto il raggiungimento di fine generali di carattere pubblico e trascendenti ali interessi dei singoli consorziati.
In quest'ultima occasione è stato sottolineato che la natura industriale dei consorzi di bonifica, aventi per oggetto il raggiungimento di fini generali di carattere pubblico che trascendono gli interessi dei singoli consorziati, è stata ripetutamente affermata da questa Corte (cfr. Cass. nn. 1000/1975; 3139/1985;
2705/1987), con la conseguente inquadrabilità di tutti i dipendenti di tali consorzi nel settore industriale ai fini previdenziali;
la norma di cui all'art. 6 lett. b cit. L. n. 92/1979 si presenta, pertanto, come un'innovazione ed un'eccezione rispetto a tale regime previdenziale (cfr. Cass. n. 3139/85 cit.), in quanto tale - dunque - di stretta interpretazione (art. 14 disposizione sulla legge in generale) e quindi non suscettibile di applicazione a categorie diverse - ancorché affini - a quelle in essa espressamente indicate. Tale limitazione del suo campo di applicazione si rileva, peraltro, del tutto coerente anche alla ratio della norma stessa: se, infatti, scopo della norma è quello di alleggerire il peso gravante sull'agricoltura e se tale scopo è perseguito disponendo che, per determinati lavoratori (per i quali, secondo le regole generali, dovrebbero essere versati i contributi previsti per il settore industriale), siano eccezionalmente versati i meno gravosi contributi previsti per l'agricoltura, è del tutto razionale che una tale eccezione sia limitata a quei lavoratori che non sono particolarmente intrinseci all'ente di natura industriale, non facendo parte dei suoi ruoli organici;
a quei lavoratori, insomma, che non siano legati alle "Indefettibili esigenze" dell'ente ma siano stati, invece, assunti per particolari attività che maggiormente si accostano all'attività agricola, dal cui regime previdenziale vengono ad essere disciplinati.
La natura industriale dei consorzi di bonifica ogni volta che essi perseguano fini generali - quali, ad es. fini di igiene pubblica, demografici o economici di un determinato territorio - è stata ancora espressamente affermata da Cass., 12.10.1995, n. 10642;
ma già, cfr. SU., 14.10.1988, n. 5570).
Agli orientamenti della giurisprudenza appena richiamata, secondo cui è l'attività effettivamente espletata dall'imprenditore quella che consente classificazioni cui si ricollegano effetti giuridici - salivo che la legge non disponga diversamente - si è attenuto il Tribunale di Vicenza il quale, del tutto correttamente, esaminando lo statuto - fonte legittima e più qualificata per individuare l'ambito delle competenze e delle attività perseguite dal Consorzio ricorrente - ne ha individuato analiticamente alcune le quali vanno ben oltre l'area meramente agricola o rurale, quali, ad es. (art. 2 dello statuto) l'elaborazione dei piani territoriali ed urbanistici, nonché dei piani e programmi di difesa dell'ambiente contro gli inquinamenti, l'esecuzione di opere di interesse pubblico del comprensorio, di competenza dello Stato, della Regione o di altri Enti territoriali, affidate in concessione, ecc.
Conseguentemente, il Tribunale è giunto alla corretta conclusione che la Bonifica Riviera Berica, "oltre ad esercitare attività sicuramente rientranti, - direttamente o indirettamente nel settore agricolo, svolge anche compiti più ampi che trascendono sia gli interessi particolari - dei singoli consorziati, sia l'ambito delle attività propriamente agricole, per realizzare finalità ed interessi di carattere generale riguardanti l'intera collettività nel contesto territoriale in cui è chiamato ad operare". Nè smentiscono l'affermata natura industriale dei consorzi di bonifica le norme citate dal ricorrente nel due motivi in esame, non l'art. 6, lett. b) della legge 31.3.1979, n. 92, il quale - come già riferito dalla sentenza n. 9563/1991 sopra richiamata - si riferisce non alla configurazione degli enti in questione, ma alla categoria degli operai dipendenti dei consorzi medesimi, eccezionalmente classificati come lavoratori agricoli;
ne' l'art. 49, c. 1 della legge n. 88/1989 il quale, nel classificare i datori di lavoro a fini assistenziali e previdenziali, fa riferimento non al tipo di imprese, ma alle attività svolte nonché ai settori in cui esse operano. Col terzo motivo deduce il ricorrente - in via subordinata - la violazione dall'art. 3 del D.Lgcps 12.8.1947, n. 869 come sostituito dall'art. 4 della legge 12.7.1988, n. 270 il quale esclude dalla disciplina sull'integrazione dei guadagni delle operai delle industrie ... le imprese industriali degli enti pubblici, definizione, questa che include anche il contributo FAP il quale - ai sensi dell'art. 16, c. 5 della legge 23.4.1981, n. 155 - è devoluto alla cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.
Anche questo motivo non merita accoglimento.
La sentenza impugnata si fa carico dell'obiezione sollevata dal Consorzio ricorrente, rilevando che - come già sostenuto anche dal Pretore - in materia previdenziale non v'è necessariamente corrispondenza tra l'obbligo contributivo e la possibilità di fruire della prestazione finanziata. In ogni caso - ha aggiunto il Tribunale - sia pure in via eccezionale, ai sensi dell'art. 2 del citato art. 3, anche le imprese industriali degli enti pubblici possono accedere al trattamento del pensionamento anticipato, potendosi applicare le relative norme su richiesta dell'Amministrazione interessata, con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, sentito il Comitato Speciale di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 788 del 1945. A quest'ultima motivazione il Consorzio ricorrente non ha opposto alcuna specifica obiezione di principio, sicché resta confermata l'applicabilità - anche a carico del Consorzio ricorrente - del contributo addizionale FAP introdotto dall'art. 4 del d.l. n. 173/88 destinato alla copertura degli oneri relativi alla erogazione degli assegni ai lavoratori anziani licenziati, e, conseguentemente la legittimità della pretesa dell'Inps originariamente azionata in monitorio.
Sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese del presente giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2001