Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/10/2002, n. 14810
CASS
Sentenza 18 ottobre 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di rapporto tra i medici convenzionati esterni e le unità sanitarie locali, posto che ad ogni professionista, una volta iscritto ad un albo, deve riconoscersi il diritto all'esercizio della propria attività in ogni parte dello stato italiano ed ora anche in ogni Stato dell'Unione Europea, deve ritenersi che la sola mancata iscrizione del medico all'Albo della Provincia della località assegnatagli non può comportare una nullità del rapporto convenzionale in applicazione del disposto dell'art. 1418 cod. civ., potendo di contro determinare, come è statuito dal d.P.R. 484/1996, la decadenza del detto rapporto, sempre che la mancata iscrizione sia addebitabile a colposi ritardi del medico e non di contro a censurabili ritardi o illegittimi provvedimenti di diniego degli organi deputati all'iscrizione. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto nulla la convenzione instaurata tra il medico e l'azienda sanitaria a causa della mancata iscrizione all'albo entro il termine di decadenza, senza considerare che il nulla osta necessario per il richiesto trasferimento veniva negato per la pendenza di un procedimento disciplinare presso la Usl di provenienza).

I rapporti tra i medici convenzionati esterni e le unità sanitarie locali, disciplinati dall'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dagli accordi collettivi nazionali stipulati in attuazione di tale norma, pur se costituiti in vista dello scopo di soddisfare le finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale, dirette a tutelare la salute pubblica, corrispondono a rapporti libero - professionali "parasubordinati" che si svolgono di norma su un piano di parità, non esercitando l'ente pubblico nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, all'infuori di quello di sorveglianza, ne' potendo incidere unilateralmente, limitandole o degradandole ad interessi legittimi, sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal rapporto di lavoro autonomo. Dalla natura privatistica del rapporto tra medico ed ente preposto all'assistenza sanitaria discende l'applicabilità al contratto delle regole di correttezza e buona fede, quale strumento valutativo della legittimità delle condotte esecutive del contratto stesso. (Nella specie la S. C. ha cassato la sentenza di merito che non aveva valutato alla luce dei suddetti principi il comportamento di una USL che, pur conoscendo che il medico non aveva ancora ottenuto l'iscrizione all'Albo professionale della località assegnatagli - avendo presentato unicamente una domanda di trasferimento - e dopo che il medico aveva dismesso il precedente ambulatorio per apprestarne uno nuovo, aveva risolto la convenzione in ragione della mancanza di quel requisito).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/10/2002, n. 14810
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14810
    Data del deposito : 18 ottobre 2002

    Testo completo