Sentenza 18 ottobre 2002
Massime • 2
In tema di rapporto tra i medici convenzionati esterni e le unità sanitarie locali, posto che ad ogni professionista, una volta iscritto ad un albo, deve riconoscersi il diritto all'esercizio della propria attività in ogni parte dello stato italiano ed ora anche in ogni Stato dell'Unione Europea, deve ritenersi che la sola mancata iscrizione del medico all'Albo della Provincia della località assegnatagli non può comportare una nullità del rapporto convenzionale in applicazione del disposto dell'art. 1418 cod. civ., potendo di contro determinare, come è statuito dal d.P.R. 484/1996, la decadenza del detto rapporto, sempre che la mancata iscrizione sia addebitabile a colposi ritardi del medico e non di contro a censurabili ritardi o illegittimi provvedimenti di diniego degli organi deputati all'iscrizione. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto nulla la convenzione instaurata tra il medico e l'azienda sanitaria a causa della mancata iscrizione all'albo entro il termine di decadenza, senza considerare che il nulla osta necessario per il richiesto trasferimento veniva negato per la pendenza di un procedimento disciplinare presso la Usl di provenienza).
I rapporti tra i medici convenzionati esterni e le unità sanitarie locali, disciplinati dall'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dagli accordi collettivi nazionali stipulati in attuazione di tale norma, pur se costituiti in vista dello scopo di soddisfare le finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale, dirette a tutelare la salute pubblica, corrispondono a rapporti libero - professionali "parasubordinati" che si svolgono di norma su un piano di parità, non esercitando l'ente pubblico nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, all'infuori di quello di sorveglianza, ne' potendo incidere unilateralmente, limitandole o degradandole ad interessi legittimi, sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal rapporto di lavoro autonomo. Dalla natura privatistica del rapporto tra medico ed ente preposto all'assistenza sanitaria discende l'applicabilità al contratto delle regole di correttezza e buona fede, quale strumento valutativo della legittimità delle condotte esecutive del contratto stesso. (Nella specie la S. C. ha cassato la sentenza di merito che non aveva valutato alla luce dei suddetti principi il comportamento di una USL che, pur conoscendo che il medico non aveva ancora ottenuto l'iscrizione all'Albo professionale della località assegnatagli - avendo presentato unicamente una domanda di trasferimento - e dopo che il medico aveva dismesso il precedente ambulatorio per apprestarne uno nuovo, aveva risolto la convenzione in ragione della mancanza di quel requisito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/10/2002, n. 14810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14810 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIEMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - rel. Consigliere -
Dott. BRUNO BALLETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NI FA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MORGAGNI 22, presso lo studio dell'avvocato MICHELE SANDULLI, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO FANFANI giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AZD SL/5 PISA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA R FAURO 43, presso lo studio dell'avvocato UGO PETRONIO, rappresentato e difeso dall'avvocato ORONZO MAZZOTTA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 82/00 del Tribunale di PISA, depositata il 28/01/00 - R.G.N. 2431/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblicai udienza del 02/07/02 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato FANFANI;
udito l'Avvocato PETRONIO per delega MAZZOTTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'inammissibilità ed in subordine rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso al Pretore del lavoro di Pisa, FA LA esponeva che in qualità di medico convenzionato della SL n. 7 di Montalcino ed iscritto all'albo dell'ordine professionale di Siena, aveva partecipato alla selezione per l'assegnazione della convenzione nella zona di Chianni proponendo domanda alla SL n. 5 di Pisa. Tale decisione di trasferimento era stata determinata dal fatto di essere stato sottoposto a giudizio penale e a procedimento disciplinare per fatti collegati all'attività di medico convenzionato svolta a Montalcino e di trovarsi, pertanto, ad operare in un ambiente ormai non più adatto ad un sereno esercizio della professione. Aggiungeva ancora il ricorrente che, dopo l'accoglimento della domanda con conseguente inserimento negli elenchi convenzionati del Comune di Chianni, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 21 del d.p.r. 22 luglio 1996 n. 484, aveva trasferito la residenza anagrafica a
Chianni, aveva provveduto ad aprire in loco un idoneo ambulatorio ed aveva, infine, richiesto all'ordine di Siena il trasferimento dell'iscrizione all'ordine di Pisa. Quest'ultimo Ordine, però, alla stregua di quanto previsto dall'art. 10 del d.p.r. 5 aprile 1950 n. 221, si era trovato impossibilitato a rilasciare il nulla osta per il trasferimento per essere ancora pendente il procedimento disciplinare a suo carico. La Usl n. 5 in siffatta situazione, dopo avere conferito l'incarico e quando l'esercizio dell'attività professionale in Chianni era iniziata sin dal 2 giugno 1997, inopinatamente con lettera del 1 settembre 1998 aveva comunicato la cessazione del rapporto convenzionale per non essere stato soddisfatto il requisito dell'iscrizione all'albo professionale della Provincia di Pisa. Tutto ciò premesso. il ricorrente chiedeva che venisse dichiarata l'illegittimità del provvedimento con cui veniva dalla SL disposta la cessazione del rapporto convenzionale, evidenziandosi al riguardo che l'iscrizione all'albo non costituiva un requisito esclusivo per la costituzione del rapporto convenzionale e che nel caso di specie non ricorreva alcuna delle ipotesi tipiche di risoluzione della convenzione prevista dall'art. 6 del d.p.r. n. 484 del 1996. Dopo l'esaurimento della procedura cautelare, iniziata a seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c. del LA e dopo la costituzione in giudizio della SL, 5, il Pretore di Pisa con sentenza del 17 febbraio 1999 accoglieva la domanda attrice condannando l'SL al ripristino del rapporto ed al risarcimento del danno nella misura di lire 50.000.000.
A seguito di gravame della SL il Tribunale di Pisa con sentenza del 28 gennaio 2000, in accoglimento dell'appello, rigettava le domande proposte dal LA contro la suddetta SL. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale osservava che, in base al disposto dell'art. 21 del r.d. n. 484 del 1996, l'iscrizione all'albo professionale della Provincia di assegnazione costituiva, unitamente all'apertura dello studio professionale ed al trasferimento della residenza, un requisito da osservarsi da parte del medico entro il termine previsto, pena la decadenza dell'assegnazione. Sul piano logico non poteva, poi, sostenersi una equiparazione tra suddetta iscrizione e mera presentazione della domanda di iscrizione perché ciò avrebbe importato una effettiva elusione del dato normativo. Aggiungeva poi il Tribunale che non poteva ritenersi, contrariamente a quanto sostenuto dal LA, che la risoluzione unilaterale del rapporto fosse illegittima per l'inosservanza delle procedure previste dall'art. 13 del d.p.r. 484/1996. Ed invero quest'ultima disposizione, precisava il Tribunale, attiene all'aspetto disciplinare del rapporto e non alla sua costituzione prevedendo la sanzione massima della revoca della convenzione per infrazioni particolarmente gravi commesse dal sanitario nel corso del rapporto. Nel caso di specie la decadenza dalla convenzione non dipendeva, invece, da motivi di natura disciplinare ma si ricollegava al momento genetico del rapporto per l'assenza di uno dei requisiti richiesti ai fini della sua valida costituzione;
assenza idonea a determinare ipso iure il venir meno della assegnazione.
Avverso tale sentenza FA LA propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati anche con memoria ex art. 378 c.p.c. Resiste con controricorso l'Azienda U.S.L. n. 5 di Pisa. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso FA LA deduce violazione dell'art. 6 del d.p.r. 22 luglio 1996 n. 484 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. nonché omessa ed insufficiente motivazione in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. In particolare sostiene che alla data della comunicazione del 1 settembre 1998 dell'SL 5 (con la quale si annunciava la cessazione del rapporto) il rapporto era già perfezionato, efficace ed in corso di svolgimento. Ne conseguiva che non poteva essere risolto e disdettato se non nei casi e con le procedure previste dall'art. 6 del d.p.r. 22 luglio 1996 n. 484. Il perfezionamento del rapporto non poteva poi mettersi in dubbio atteso che con delibera del 28 maggio 1997 n. 996, comunicata al LA con lettera del 29 maggio 1997, la SL 5 aveva operato l'inserimento del LA negli elenchi del Comune di Chianni dopo avere rilevato che nei confronti del medico suddetto non erano state riscontrate situazioni di incompatibilità o carenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 1362 e segg. c.c. in relazione all'art. 21, 2 comma, del d.p.r. n. 484/1996 (art. 360 n. 3 c.p.c.) nonché omessa ed insufficiente motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c). Sulla premessa che il d.p.r. n. 484 del 1996 ha natura contrattuale il Tribunale evidenzia come il disposto dell'art. 21 di detto decreto debba essere interpretato - alla luce dell'intenzione dei contraenti, deducibile dal comportamento delle parti (art. 1362 c.c.) - nel senso di ritenere equiparabile la domanda all'iscrizione stessa nell'albo professionale per tutti coloro che iscritti nell'albo di una Provincia chiedono di iscriversi nell'albo della diversa Provincia, nell'ambito della quale gravita la nuova località assegnata al sanitario e presso la quale quest'ultimo intende svolgere la propria attività. Non poteva poi trascurarsi di considerare che una interpretazione in buona fede del contratto (art. 1366 c.c.) e nel senso meno oneroso per l'obbligato (art. 1371 c.c.) portava a concludere che le parti avevano inteso equiparare l'iscrizione all'albo alla mera presentazione della domanda di trasfert.
Per concludere, poi, la mancata iscrizione presso l'albo della nuova provincia poteva indurre la Azienda SL n. 5 di Pisa a ritardare la concessione dell'incarico al Dott. LA ma non poteva certo conferire alla suddetta Azienda il diritto di concedere, dapprima, incondizionatamente detto incarico e, poi, di risolverlo a propria discrezione. Nè per andare in contrario avviso poteva addursi che nel caso di specie si riscontrava un difetto genetico del contratto in quanto non si era in presenza di una norma inderogabile dalla cui violazione poteva scaturire la nullità della convenzione instauratasi tra la Azienda SL ed il medico. Di contro nel nostro ordinamento - sulla base della legge 22 maggio 1978 n. 217 e della normativa comunitaria - l'esercizio della professione medica viene condizionato all'iscrizione in un qualsiasi Albo professionale, sicché con detta iscrizione il medico può esercitare la propria professione in ogni parte dello Stato Italiano ed ora anche in ogni Stato dell'Unione Europea.
2. I suddetti motivi vanno accolti per le ragioni che si passano ad esplicitare.
È giurisprudenza costante di questa Corte che i rapporti c.d. "convenzionali" instaurati tra i medici di medicina generale e gli enti preposti all'assistenza sanitaria, in base alle disposizioni dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978, e disciplinati da accordi collettivi resi esecutivi con decreti del Presidente della Repubblica, hanno natura privatistica di prestazione d'opera professionale, svolta con carattere di subordinazione. Con riferimento ad essi l'ente pubblico opera nell'ambito esclusivo del diritto privato ed assume nei confronti del professionista gli obblighi che derivano da detta disciplina collettiva (al di fuori di quello di sorveglianza) e senza potere incidere unilateralmente (limitandole o degradandole ad interessi legittimi) sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti per il professionista del suddetto rapporto. Ne consegue che le iniziative ed i comportamenti delle parti di detto rapporto vanno valutati secondo i principi regolatori dell'esercizio della privata autonomia e, pertanto, le controversie con le quali il medico lamenti la lesione, da parte dell'ente delle proprie posizioni di diritto soggettivo appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, senza che tale giurisdizione trovi deroga per il fatto che possa venire in discussione la legittimità di provvedimenti amministrativi dell'ente riguardo ai quali spetta al giudice ordinario il potere di sindacarne la legittimità ed eventualmente disapplicarli (cfr. in tali termini tra le altre: Cass., Sez. Un., 22 novembre 1999 n. 813; Cass., Sez. Un., 8 agosto 2001 n. 10960). È opportuno al riguardo ricordare, su un piano più generale in relazione alla c.d. privatizzazione del pubblico impiego, che, pur permanendo nella sfera del diritto pubblico, la definizione delle "linee fondamentali di organizzazione degli uffici", l'individuazione degli "uffici di maggiore rilevanza" e dei "modi di conferimento della titolarità dei medesimi" nonché la determinazione delle dotazioni organiche complessive(cfr. art. 2, commi 1 e 4, d.lgs. n. 29 del 1993 ora art. 2, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001), nella concreta organizzazione dei singoli uffici e nella gestione dei diversi rapporti lavorativi (sia di natura subordinata che autonoma) la pubblica amministrazione agisce con i poteri del privato datore di lavoro (cfr. art. 4, comma 2, d.lgs. n. 29 del 1993; ed ora art. 2, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001 secondo cui "I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente"), tanto che si è al riguardo puntualmente parlato di "dimensione" contrattuale del rapporto di lavoro, reso "impermeabile" - rispetto all'esercizio di poteri pubblicistici di autorganizzazione. Ne consegue che va inquadrato nell'ambito del rapporto contrattual- privatistico non solo il rapporto di lavoro, ma anche quello dell'organizzazione inerente allo stesso, sicché "quand'anche la lesione lamentata dal prestatore di lavoro derivi dall'esercizio di poteri discrezionali dell'amministrazione datrice di lavoro, la situazione soggettiva lesa dovrà qualificarsi, alla stregua delle più recenti classificazioni civilistiche, come interesse legittimo di diritto privato, da riportare, quanto alla tutela giudiziaria, all'ampia categoria di diritti di cui all'art. 2907 c. c. "(cfr. in tali sensi Cass., Sez. Un., 24 febbraio 2000 n. 41).
2.1. La ormai acquisita natura privatistica del rapporto tra medico ed ente preposto all'assistenza sanitaria e la situazione paritaria in cui versano le suddette parti inducono all'estensione dell'intera disciplina codicistica a tale rapporto. Da qui la portata adeguatrice all'interno del rapporto anche della regola della buona fede, alla cui stregua il contratto deve essere interpretato (art. 1366 c.c.) ed eseguito (art. 1371 c.c.). Anche a voler negare alle regole di correttezza e buona fede una funzione integratrice del contratto - pur riconosciuta da autorevole dottrina sul presupposto che la buona fede sia suscettibile di prevalere sinanche sulle determinazioni contrattuali per configurare uno dei principi portanti del nostro ordinamento - non può tuttavia disconoscersi che pure nei rapporti c.d. convenzionali - cui si è fatto in precedenza riferimento - le suddette regole, se non valgono ad ampliare il contenuto del contratto collettivo o individuale di lavoro, devono tuttavia fungere da strumento valutativo della legittimità delle condotte esecutive del contratto stesso (cfr. per una siffatta delimitazione del principio di buona fede nel contratto di lavoro: Cass., Sez. Un., 17 maggio 1996 n. 4570; Cass., Sez. Un., 29 maggio 1993 n. 6030).
2.2. Alla stregua delle considerazioni sinora svolte la sentenza impugnata non ha fornito una adeguata motivazione non esternando le ragioni per le quali deve considerarsi rispettosa dei principi di correttezza e buona fede (che per quanto detto non potevano non vincolare anche la Azienda SL n. 5 di Pisa) una condotta della SL che, dopo essere venuta a conoscenza che il Dott. LA non aveva ottenuto ancora l'iscrizione nell'Albo Professionale della località assegnatagli - per avere presentato unicamente una domanda di trasferimento - e dopo che lo steso LA aveva dismesso il precedente ambulatorio per apprestarne uno nuovo, abbia poi proceduto a "risolvere" la convenzione in ragione della mancanza di un requisito, di cui era, come detto già a conoscenza all'atto dell'inserimento negli elenchi dei medici generici convenzionati dal Comune di Chianni.
3. Ma la sentenza del Tribunale di Pisa non può condividersi neanche nella parte in cui, nell'escludere che la decadenza dalla convenzione sia ricollegata a motivi di natura disciplinare - il che avrebbe importato il rispetto della specifica procedura di cui all'art. 13 del d.p.r. 22 luglio 1996 n. 484 - ha affermato che si era in presenza di un vizio attinente alla stessa costituzione del rapporto. e precisamente al momento genetico del rapporto stesso, per l'assenza di una dei requisiti richiesti ai fini della sua valida costituzione;
assenza capace di determinare "ipso iure" il venir meno della sua nuova assegnazione nell'elenco dei medici convenzionati. Per gli effetti che vengono collegati alla mancata iscrizione nell'Albo non può revocarsi in dubbio che il presupposto logico- giuridico su cui si fonda la sentenza impugnata è l'assunto che l'iscrizione di cui all'art. 21 del d.p.r. n. 484 del 1996, nell'imporre al medico l'iscrizione all'albo entro un termine di decadenza, configuri una norma inderogabile il cui mancato rispetto determini alla stregua del disposto dell'art. 1418 c.c. una nullità del rapporto convenzionale instauratosi tra medico ed Azienda sanitaria. Assunto questo che - oltre ad essere dato per acquisito senza una adeguata motivazione - non è, come si è detto, giuridicamente corretto.
Può convenirsi che l'esercizio della professione medica è condizionato all'iscrizione nell'albo sicché detta professione non può legittimamente esercitarsi senza una preventiva iscrizione. Non può, di contro, condividersi l'assunto che l'art. 21 della del d.p.r. n. 484/1996 - nella parte in cui impone al medico di
"inscriversi all'Albo professionale della provincia in cui gravita la località assegnatagli se iscritto in altro provincia" (con la possibilità in tal caso di documentare la presentazione della domanda di trasferimento dell'Ordine di provenienza) - configuri una norma la cui violazione comporti di per sè la nullità del rapporto convenzionale già instauratosi tra il medico e l'Azienda sanitaria. Ed invero, la mancata iscrizione nell'Albo della nuova Provincia è suscettibile di incidere sulla regolarità del rapporto configurando una ipotesi di decadenza dal rapporto, sempre che si riscontri una condotta colposa del medico, non potendo l'interpretazione del dato normativo far reputare nullo il rapporto convenzionale già in atto. Ad ogni professionista, una volta iscritto ad un albo, deve riconoscersi il diritto all'esercizio della propria attività in ogni parte dello Stato italiano ed ora anche in ogni Stato dell'Unione Europea alla stregua dell'art. 8 delle legge 22 maggio 1978 n. 217 (per il diritto di stabilimento di cui all'art. 52 del Trattato, in relazione agli architetti, cfr. Corte di Giustizia delle Comunità Europee 28 giugno 1977, causa 11/77, Patrick, cui adde, in relazione agli avvocati, Corte di giustizia 30 novembre 1995,causa C-55/95, Reinhard Gebhard).
Per concludere, va ribadito che la sola mancata iscrizione del medico nell'Albo della Provincia della località assegnatagli non può comportare una nullità del rapporto convenzionale in applicazione del disposto dell'art. 1418 c.c. potendo di contro determinare, come è specificamente statuito dal citato art. 21 del d.p.r. n. 484/1996, la decadenza dal detto rapporto sempre che la mancata iscrizione sia addebitabile a colposi ritardi del medico e non di contro a censurabili ritardi o illegittimi provvedimenti di diniego degli organi deputati all'iscrizione. Soluzione questa che trova conforto - è bene ribadirlo - anche nella chiara lettera dell'ultimo comma dell'art. 6 del d.p.r. n. 484 del 1996, che con lo statuire che il rapporto cessa di diritto e con effetto immediato "per radiazione o cancellazione dall'albo professionale" attesta come una simile cessazione non possa invece conseguire alla sola mancata o ritardata iscrizione all'Albo della Provincia della località assegnata al medico.
4. L'accoglimento dei primi due motivi di ricorso, nei sensi innanzi indicati, porta all'assorbimento del terzo motivo con il quale il ricorrente deduce violazione del d.lgs. C.P.S. 13 settembre 1946 n. 23 (art. 360 n. 3 c.p.c.) sul presupposto dell'illegittimità del d.p.r. 5 aprile 1946 n. 23 - regolamento di esecuzione del suddetto d.lgs. n. 23/1946 - per avere inibito con l'art. 10 il trasferimento dell'albo per i medici soggetti a provvedimento disciplinare o penale e per avere con detta disposizione introdotto un "quid novi" rispetto al testo legislativo.
5. Alla stregua di quanto sinora detto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata. Ai sensi dell'art. 384 c.p.c. la causa va decisa nel merito non essendo necessari nuovi accertamenti di fatto e dovendosi ripristinare - come statuito in primo grado dal Pretore di Pisa - il rapporto convenzionale perché la risoluzione del suddetto rapporto, operata dalla SL n. 5 di Pisa, si pone in contrasto con il chiaro disposto dell'ultimo comma del già menzionato art. 6 del d.p.r. n. 484 del 1996. 5. Per concludere, il ricorso va accolto per le ragioni innanzi esposte e la sentenza impugnata va cassata. Ne consegue che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con la conferma della sentenza del Pretore di Pisa, che va confermata anche in relazione alla regolamentazione delle spese. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio d'appello mentre l'Azienda SL n. 5 di Pisa va condannata alle spese del presente giudizio di cassazione liquidate, unitamente agli onorari difensivi, come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito conferma la sentenza del Pretore anche per le spese. Compensa le spese di appello e condanna l'intimata a pagare al ricorrente le spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in euro 15,50, oltre euro 3.000,00 (tremila) per onorari difensivi. Così deciso in Roma, il 2 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2002