Cass. civ., sez. I, sentenza 17/09/1999, n. 10070
CASS
Sentenza 17 settembre 1999

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L'iscrizione di un credito per capitale al passivo concorsuale fa collocare nello stesso grado anche il credito per interessi maturato limitatamente alle due annate anteriori e a quella in corso alla data di dichiarazione di fallimento, ma soltanto quando "corrispettivi". Infatti, l'art.2855 cod. civ. fa riferimento, come si desume dalla espressione usata nel secondo comma, ove si fa menzione dell'iscrizione al passivo concorsuale di un capitale " che produce interessi ", ai soli interessi compensativi, che costituiscono una remunerazione del capitale, e non a quelli moratori, i quali trovano il loro presupposto in un ritardo imputabile al debitore.

Nel caso in cui il creditore abbia iscritto, nei confronti di un imprenditore poi dichiarato fallito, a garanzia del proprio credito per la restituzione di un mutuo in rate di importo conglobante unitariamente capitale ed interessi, un'ipoteca per un importo globale comprensivo di capitale ed interessi, dopo aver stipulato un patto di iscrizione preventiva relativo ad un numero di annualità di interessi maggiore rispetto a quello di due ( anteriori a quella relativa alla dichiarazione di fallimento), ai fini dell'ammissione di detto credito al passivo fallimentare in rango prelatizio o chirografario occorre scindere, nell'ambito del credito conglobato, le componenti relative al capitale ed agli interessi, e, per quanto attiene al credito per capitale, ammetterlo in via di prelazione ipotecaria, e, quanto al quello per interessi, ammetterlo al rango prelatizio solo per la parte corrispondente alla somma di tutte le frazioni imputate ad interessi nelle rate venute a scadenza, e non pagate, nelle due annate anteriori a quella in corso all'atto della dichiarazione di fallimento.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 17/09/1999, n. 10070
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10070
Data del deposito : 17 settembre 1999

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