Sentenza 17 settembre 1999
Massime • 2
L'iscrizione di un credito per capitale al passivo concorsuale fa collocare nello stesso grado anche il credito per interessi maturato limitatamente alle due annate anteriori e a quella in corso alla data di dichiarazione di fallimento, ma soltanto quando "corrispettivi". Infatti, l'art.2855 cod. civ. fa riferimento, come si desume dalla espressione usata nel secondo comma, ove si fa menzione dell'iscrizione al passivo concorsuale di un capitale " che produce interessi ", ai soli interessi compensativi, che costituiscono una remunerazione del capitale, e non a quelli moratori, i quali trovano il loro presupposto in un ritardo imputabile al debitore.
Nel caso in cui il creditore abbia iscritto, nei confronti di un imprenditore poi dichiarato fallito, a garanzia del proprio credito per la restituzione di un mutuo in rate di importo conglobante unitariamente capitale ed interessi, un'ipoteca per un importo globale comprensivo di capitale ed interessi, dopo aver stipulato un patto di iscrizione preventiva relativo ad un numero di annualità di interessi maggiore rispetto a quello di due ( anteriori a quella relativa alla dichiarazione di fallimento), ai fini dell'ammissione di detto credito al passivo fallimentare in rango prelatizio o chirografario occorre scindere, nell'ambito del credito conglobato, le componenti relative al capitale ed agli interessi, e, per quanto attiene al credito per capitale, ammetterlo in via di prelazione ipotecaria, e, quanto al quello per interessi, ammetterlo al rango prelatizio solo per la parte corrispondente alla somma di tutte le frazioni imputate ad interessi nelle rate venute a scadenza, e non pagate, nelle due annate anteriori a quella in corso all'atto della dichiarazione di fallimento.
Commentario • 1
- 1. Le recenti modifiche dell’art. 120 TUB e la loro incidenza sulla delibera CICR 9 febbraio 2000Diritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 20 ottobre 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/09/1999, n. 10070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10070 |
| Data del deposito : | 17 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Rel. Consigliere -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IRFIS SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CIRENAICA 15, presso l'avvocato NICOLA PICARDI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANGELO BONSIGNORI, giusta procura speciale per Notaio Oreste Morello di Palermo rep. 60877 del 29.7.1997;
- ricorrente -
contro
LI TO BU, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 37, presso l'avvocato SEPE VINCENZO, rappresentato e difeso dall'avvocato CARAMAZZA ELIO, giusta mandato in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 696/97 del Tribunale di PALERMO, depositata il 18/02/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/02/99 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Picardi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Caramazza, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 18 gennaio 1996 L'IRFIS -Mediocredito della Sicilia, società per azioni, proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento di LV TA (dichiarato dal tribunale di Palermo), lamentando che il proprio credito di lire 41.964.803 (del quale aveva chiesto l'ammissione quanto a lire 30.000 in via privilegiata, quanto a lire 1.428610 in prededuzione, quanto a lire 40.506.283 sia in via ipotecaria che privilegiata;
oltre agli interessi convenzionali nella misura del 14 per cento per l'anno in corso e al tasso legale successivamente fino alla vendita dei beni ipotecati e di quelli oggetto del privilegio, in via ipotecaria e privilegiata, oltre alla differenza tra gli interessi al tasso contrattuale e quelli al tasso legale per l'annata successiva a quella in corso e sino alla vendita, in via chirografaria) era stato ammesso parzialmente e con collocazione deteriore rispetto alla domanda: chiedeva, quindi, l'ammissione in via ipotecaria e privilegiata della somma di lire 30.000 per spese della istanza di ammissione e della somma di lire 27.140.299 pari all'importo complessivo delle rate del mutuo scadente e non pagate;
in via ipotecaria della somma di lire 9.445.734 per interessi al tasso annuo del 14 per cento dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1994, degli interessi al tasso legale su lire 27.140.299 dal 1° gennaio 1995 fino alla vendita dei beni ipotecati e di lire 1.549.890 per premio assicurativo e relativi interessi. Il curatore non si costituiva in giudizio ed era dichiarato contumace. Con sentenza 18 febbraio 1987 il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento della opposizione, ammetteva in via privilegiata il credito di lire 30.000 già ammesso in chirografo, determinava in lire 22.869.335 (in luogo di lire 20.750.588) l'importo del credito - capitale;
ammetteva in via ipotecaria gli interessi compresi nelle rate scadute nell'anno in corso e nei due precedenti nonché nel tasso legale su lire 22.869.335 dal 1° gennaio 1995 fino alla vendita del bene ipotecato (in luogo del tasso ammesso nella misura del 7,5 per cento, in concreto inferiore).
Esaminando il primo motivo dell'opposizione, il tribunale rilevava che la domanda di ammissione al passivo aveva prospettato la collocazione privilegiata della spesa per il bollo apposto sul relativo ricorso e perciò in sede di opposizione non poteva "chiedersi il riconoscimento di garanzia più ampia di quella inizialmente reclamata"; rigettando il secondo motivo, asseriva che la rata di mutuo non costituisce una voce unitaria di debito, essendo composta secondo il piano di ammortamento di una parte di capitale e di una parte di interessi corrispettivi (in rapporto variabile nella successione delle rate), sicché, secondo il disposto dell'art. 2855; 2° comma c.c. (richiamato dall'art. 54 l.f.), la collocazione ipotecaria nella specie doveva essere riconosciuta alla sommatoria del capitale compreso in tutte le rate scadute e non pagate e agli interessi (corrispettivi, calcolati al tasso contrattuale del 7,50 per cento) compresi nelle rate scadute nell'anno in corso (1994) e nel biennio anteriore (1992 e 1993);
secondo il disposto dell'art. 2749 c.c., la collocazione privilegiata doveva essere riconosciuta allo stesso credito-capitale e agli interessi compresi nelle rate scadute nell'anno in corso e in quello precedente. Accolto il motivo in ordine alla corretta determinazione del capitale scaduto, il Tribunale dal testuale disposto dell'art. 2855 c.c. ("...capitale che produce interesse...") ricavava la regola che solo gli interessi corrispettivi - e non quelli moratori - trovano collocazione nei previsti limiti, nello stesso grado del capitale, sicché rigettando il quarto motivo dell'opposizione, confermava nella specie la collocazione chirografaria degli interessi moratori;
elevava infine alla misura dell'interesse legale (pari al 10 per cento per il tempo considerato) l'interesse al tasso convenzionale del 7,5% applicato dal giudice delegato per il periodo dal 1° gennaio 1995 fino alla vendita del bene pignorato.
Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione (ex art. 99 - ultimo comma - l.f., in ragione del valore della controversia non eccedente la competenza del Pretore) la s.p.a. IRFIS deducendo sette motivi di impugnazione, cui resiste il curatore del fallimento con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'Istituto ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del disposto di cui all'art. 1283 c.c., e critica la decisione là dove il Tribunale ha operato lo scorporo degli interessi dalle rate semestrali di ammortamento del mutuo mentre doveva considerarsi capitalizzato l'intero importo degli interessi compensativi inglobato in ciascuna rata;
e se questa giunta alla prevista scadenza, non era stata pagata, l'uso normativo nei rapporti bancari, secondo cui sono dovuti gli interessi moratori sull'intero importo della rata imponeva di riconoscere la collocazione ipotecaria del credito corrispondente a rate scadute e interessi moratori.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 2855 e 1283 c.c. e afferma che la capitalizzazione degli interessi doveva essere riconosciuta ad ogni effetto, e dunque tutte le rate scadute prima del biennio antecedente all'anno in corso dovevano trovare collocazione ipotecaria per l'intero importo alla stregua del capitale.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 116, comma 1, c.p.c. per avere il Tribunale omesso di considerare che gli usi normativi regolanti i rapporti bancari, richiamati dall'art. 1283 c.c., operano sul medesimo piano del disposto stesso, sono sottoposti al principio secondo cui iura novit curia e debbono trovare applicazione pur se non allegati dalle parti.
Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del disposto di cui all'art. 1224 c.c. in relazione all'art 55 l.f. e critica la decisione per avere il Tribunale discriminato gli interessi moratori (rispetto ai corrispettivi) ad essi negando la collocazione ipotecaria (quando invece "l'intima natura degli stessi non muta rispetto a quella propria dei compensativi").
Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione, omessa sul punto decisivo in ordine alla concorrente ammissione privilegiata del credito, per un minore importo e senza la indicazione del grado del privilegio.
Con il sesto motivo denunzia ulteriore vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia e cioè sulla determinazione del tasso degli interessi applicabili alle rate scadute, dal Tribunale fatto coincidere con l'interesse agevolato del 7,5% come stabilito nel contratto sul presupposto della puntuale restituzione della somma ricevuta a mutuo. Ma per l'ipotesi dell'inadempimento il contratto prevedeva il maggior tasso determinato per relationem al tasso ufficiale di sconto e comunque non inferiore al 14%: e in questa misura dovevano trovare collocazione gli interessi sulle rate scadute.
Infine, con il settimo motivo deduce violazione dell'art. 54 l.f. per avere negato la collocazione ipotecaria del credito per rimborso spesa di bollo della istanza di ammissione al passivo, non costituendo ostacolo la originaria istanza dell'istituto per ammissione in via privilegiata, rientrando la qualificazione del titolo di preferenza del credito nel potere ufficioso del giudice secondo il principio per cui iura novit curia.
2. I primi tre motivi del ricorso, benché formulati come autonomi profili critici, integrano a ben vedere, una unitaria censura diretta alla decisione impugnata, là dove il Tribunale ha omesso di considerare che il fenomeno negoziale della capitalizzazione degli interessi inglobati in ogni rata di restituzione della somma mutuata - secondo il predisposto piano di ammortamento - corrisponderebbe a un uso normativo puntualmente, nella specie, registrato dalla Camera di Commercio di Palermo nella raccolta degli usi locali che, benché non documentata dall'istituto mutuante, rientrerebbe - come ogni altra forma normativa - nella conoscenza ufficiale del giudice. La censura è infondata.
Anzitutto, è appena il caso di precisare il significato di quella operazione di contabilizzazione degli interessi - a scalare - articolata sul piano di ammortamento del mutuo, secondo la quale, costante rimanendo l'importo di ogni rata, varia il rapporto interno tra le due componenti, la quota di capitale restituito e la frazione degli interessi. Ma, benché assemblati nell'unitario importo della rata, gli interessi mantengono il loro ruolo di remunerazione del capitale, da esso funzionalmente distinti. E, dunque, alla c.d. "capitalizzazione degli interessi" come mera operazione contabile che regola i modi di adempimento del mutuatario non può riconoscersi l'effetto di eludere il disposto - imperativo - di cui all'art. 2855, secondo comma. C.c., il cui testuale dettato sanziona di inefficacia ogni pattuizione diretta ad estendere la iscrizione "a un maggiore numero di annualità". E così come deve condividersi l'opinione che coglie la invalidità del patto di così detta capitalizzazione degli interessi nel senso della esigibilità dell'intero ammontare degli interessi a capitale interamente scaduto e restituito, per la medesima ragione la iscrizione dell'importo globale indistinto, risultante dalla addizione di tutte le rate determinate secondo il consueto modello del piano di ammortamento che accede a contratto di mutuo bancario assistito da ipoteca (cui si adegua la clausola del contratto qui in discussione) non può conseguire l'effetto di coprire l'intero importo degli interessi con la garanzia ipotecaria dalla quale rimane esclusa quella parte di essi corrispondente alla somma di tutte le frazioni imputate ad interessi nelle rate scadute - e non pagate - in tempo precedente "alle due annate anteriori a quella in corso all'atto del pignoramento". Corretta è, dunque, la decisione del Tribunale che ha riguardato distintamente le due componenti di credito, rispettivamente per capitale e interessi, fatte valere in ogni singola rata e ha limitato la garanzia ipotecaria degli interessi, ammettendola esclusivamente per quelli conteggiati nelle rate venute a scadenza - e non pagate - nel periodo considerato dall'art. 2855, secondo comma, c.c. - più prossimo alla dichiarazione di fallimento
- con tale decisione adeguandosi all'indirizzo che ben può dirsi consolidato nella giurisprudenza di questa Corte e anche di recente ribadito con le sentenze 11033/1997, 2925/1998, 8657/1998. Non è, dunque, pertinente al tema posto dall'art. 2855 c.c. (cui fa rinvio l'art. 54, comma 3, l.f.) il richiamo a un presunto uso normativo fatto salvo dall'art. 1283 c.c., non sussistendo, nella specie, un fenomeno di anatocismo. Non si discute qui - infatti - di misura e modo di determinazione degli interessi (che, benché in ipotesi anatocistici, rimangono ontologicamente distinti dall'oggetto del credito per capitale, e solo per approssimazione lessicale si usa parlare - in tema di rate nel mutuo ipotecario bancario - di capitalizzazione degli interessi), ma di collocazione prelatizia di essi, dei limiti cioè di estensione ad essi della garanzia ipotecaria per gli effetti nei confronti degli altri creditori, ipotecari, ma di grado inferiore, e chirografari. Correttamente, all'inquadramento normativo che i giudici di merito hanno dato alla fattispecie è rimasto, perciò, del tutto estraneo il disposto dell'art. 1283 c.c. (che legittima l'anatocismo se disciplinato dall'uso normativo) neppure, per altro, invocato dalla difesa dell'opponente nel giudizio di merito. E anche là dove il Tribunale ha escluso dalla garanzia ipotecaria gli interessi moratori convenzionalmente determinati (che ha ammesso, invece, in via chirografaria calcolandoli, per altro, per quanto è dato intendere, sull'intero ammontare delle rate scadute così, dunque, applicando l'anatocismo), in tal senso ha deciso non già per corrispondere al supposto divieto di interessi anatocistici, ma per una ragione tutta interna all'art. 2855, secondo comma, c.c., ancora sul punto adeguandosi alla giurisprudenza di legittimità (condivisa da questo Collegio) secondo la quale gli "interessi dovuti" che il capoverso dello medesimo articolo colloca nello stesso grado di un capitale (iscritto) "che produce interessi" non sono quelli "moratori" che l'art. 1224 c.c. sanziona a risarcimento del danno per l'inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, ma soltanto quelli "corrispettivi".
3. Debbono, infatti, rigettarsi anche il quarto e il sesto motivo della impugnazione con i quali il ricorrente lamenta, appunto, che il Tribunale abbia negato la collocazione ipotecaria agli interessi moratori (nella richiesta misura convenzionale), riconoscendo invece "applicabile ai crediti non soddisfatti il tasso di interesse del 7,50%", così determinato nella misura agevolata in funzione della fisiologica attuazione del rapporto (contraddetta dal vistoso inadempimento). È appena il caso di rilevare che totalmente estraneo alla fattispecie è l'ordine di considerazioni sviluppato nel quarto motivo là dove si contesta il fondamento della affermazione (sulla quale sarebbe sul punto fondata la decisione impugnata) circa la "inconcepibilità della mora debendi nella procedura fallimentare" che comporta la "estromissione degli interessi moratori, inerenti a crediti preferenziali maturati successivamente alla dichiarazione fallimentare"; e si lamenta che il Tribunale abbia "impropriamente" applicato il disposto dell'art. 55 l.f. facendo operare la sospensione del corso degli interessi convenzionali "dopo l'apertura della procedura concorsuale". Qui si discute, infatti, degli interessi moratori (convenzionalmente determinati) maturati prima della dichiarazione di fallimento sulle rate scadute e non pagate e a ben vedere lo stesso ricorrente non critica il diverso punto della decisione là dove il Tribunale ha ammesso nel saggio legale - in via ipotecaria - gli interessi maturati sul capitale (delle rate scadute nell'ultimo triennio considerato dall'art. 2855 secondo comma c.c.); dal compimento dell'anno in corso fino alla vendita, così accogliendo un motivo dell'opposizione.
E con riguardo agli interessi moratori maturati avanti il fallimento non è pertinente l'argomento critico secondo cui il Tribunale avrebbe "rigettato" "la richiesta del riconoscimento degli interessi al tasso del 14% in quanto relativo alla mora e, dunque, incompatibile con la procedura concorsuale", vero essendo al contrario che i giudici di merito hanno negato la collocazione ipotecaria degli interessi moratori sull'esclusivo fondamento dell'art. 2855, secondo comma, c.c. e nel ritenuto presupposto che gli interessi moratori non possono ritenersi "prodotti" dal capitale iscritto. Pertinente, invece, (pur se non può condividersi) è l'ordine di considerazioni che il ricorrente svolge per argomentare (anche con riferimento allo sviluppo dell'Istituto degli interessi dalla codificazione previgente all'attuale disciplina) la asserita funzione omologa di interessi compensativi e moratori, gli uni e gli altri - ontologicamente indifferenziati - prodotti, quindi, dal capitale nel senso dell'art. 2855, secondo comma, c.c.. Già si è richiamato il più recente indirizzo della giurisprudenza di questa Corte (Cass. N. 7025/1994 - in motivazione a pag. 10; n. 11033 del 1997; n. 8657 del 1998) - cui aderisce il Collegio - che mantiene ferma, e proprio ai fini dell'art. 2855, secondo comma, c.c., la irriducibilità degli interessi moratori alla medesima funzione - retributiva del capitale - degli interessi corrispettivi (o compensativi secondo la espressione lessicale preferita dalla prevalente dottrina). La espressione pregnante "capitale che produce interessi" rimanda, infatti, alla nozione di frutti civili di cui all'art. 820, comma 3, c.c., "che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia" e segna, dunque, un netto discrimine rispetto agli interessi moratori che l'art. 1224 c.c. concepisce a riparazione dei "danni nelle obbligazioni pecuniarie" e che hanno, perciò, causa nell'inadempimento colpevole del debitore, irrilevante essendo che al pregiudizio del creditore (conseguente alla mora) corrisponda un eventuale vantaggio per il debitore. E se, dunque, diverso è il titolo degli interessi corrispettivi (che prescindono dalla mora e traggono fondamento dal principio della naturale fecondità del denaro) e dei moratori (come sanzione dell'inadempimento del debitore) neppure ricorrono le condizioni per l'applicazione analogica del disposto dell'art. 2855, comma due (che per certo ai soli interessi dell'art. 1282 si riferisce) agli interessi risarcitori dell'art. 1224 c.c.. 4. Anche il quinto motivo è infondato. Critica il ricorrente la omessa specifica motivazione in ordine alla determinazione del minor credito ammesso in privilegio e lamenta che il Tribunale non abbia indicato il grado della accordata prelazione. A questo secondo riguardo basterà rilevare che i giudici di merito hanno ammesso la causa di prelazione come era stata vantata dall'istituto ricorrente (e dunque a norma dell'art. 2762, comma quattro, c.c.); mentre deve, per altro, riconoscersi che gli stessi giudici hanno dato sufficiente ragione del minor importo del credito assistito dal privilegio, come risultato dalla applicazione del disposto di cui all'art. 2749 c.c. che limita la prelazione agli interessi dovuti per l'anno in corso alla data del pignoramento e per il solo anno precedente (a fronte della collocazione ipotecaria degli interessi estesa alle due annate anteriori ex art. 2855, comma 2, c.c.), quando, in ogni caso, la generica critica di immotivata determinazione quantitativa sul punto non potrebbe condurre ad accertare - in questa sede di legittimità - un eventuale errore di calcolo, solo in linea ipotetica, e neppure esplicitamente prospettato nel motivo.
5. Infondato è, infine il settimo motivo del ricorso che censura la decisione là dove il Tribunale, accogliendo in parte l'opposizione allo stato passivo (nel quale la spesa per il "bollo" sulla istanza del ricorrente era stata ammessa in chirografo), si è adeguato alla prospettazione della domanda nel senso, cioè, della ammissione in via privilegiata del credito di rimborso di quella spesa. Non si tratta già - è agevole rilevare - di qualificazione giuridica della causa di prelazione (che rientrerebbe nel potere ufficioso del giudice), giacché il credito, assistito insieme da privilegio (art.2749 c.c.) e da ipoteca (art. 2855 c.c.) come rimborso di spesa ordinaria per l'intervento, era stato dal titolare azionato esclusivamente quale privilegiato, nei limiti della domanda, come tale, era stato correttamente riconosciuto e, per certo, alla estensione allo stesso credito anche della garanzia ipotecaria si opponeva il disposto dell'art. 112 c.p.c.
6. Infondate essendo tutte le censure formulate nei sette motivi di impugnazione, il ricorso deve essere rigettato. L'Istituto ricorrente - soccombente - è tenuto e condannato al rimborso delle spese di questa fase del giudizio a favore del curatore resistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la S.p.A. IRFIS - Mediocredito per la Sicilia - al rimborso delle spese del giudizio - a favore della parte resistente - liquidate in complessive lire 3.180.000 delle quali lire 3.000.000 per onorari di avvocato. Roma 3 febbraio 1999.
Depositata in cancelleria il 17 settembre 1999.