Sentenza 31 ottobre 2007
Massime • 1
Il condono della pena concesso con il provvedimento di indulto, di cui alla L. 241 del 2006, non è applicabile alle condanne irrogate dal giudice straniero e che sono in esecuzione in Italia, a ciò ostando le previsioni della Convenzione di Strasburgo del 1983 sul trasferimento delle persone condannate.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/10/2007, n. 42420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42420 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - del 31/10/2007
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CULOT Dario - Consigliere - N. 3495
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 016894/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SS RA, N. IL 30/10/1951;
avverso ORDINANZA del 09/03/2007 CORTE APPELLO di SALERNO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Dott. BAGLIONE Tindari, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con ordinanza, deliberata il 9 marzo 2007, la Corte di assise di appello di Salerno ha respinto l'opposizione proposta, con atto del 6 novembre 2006, dal condannato SO CE avverso il provvedimento 10 ottobre 2006 di rigetto della richiesta di applicazione del condono, elargito dalla L. 31 luglio 2006, n. 241, alla pena irrogata all'instante, giusta sentenza del Tribunale di Klagenfurt.
La Corte territoriale ha motivato che l'art. 12 della Convenzione di Strasburgo, consente l'applicazione della legge dello Stato di esecuzione della condanna, in materia di benefici, esclusivamente in relazione agli istituti della amnistia e della grazia e che il lemma "commutation", contenuto nel testo in lingua inglese della Convenzione cit. concernerebbe gli istituti premiali, alternativi alla detenzione intramuraria, contemplati dall'Ordinamento penitenziario e non può ritenersi estensibile "alla fattispecie dell'indulto", con la conseguenza che per il tenore testuale della disposizione e l'argomento a silentio resta esclusa la applicazione del condono alle condanne dei giudici stranieri in esecuzione nella Repubblica.
2. - Ricorre per cassazione il condannato personalmente, mediante atto s.d. depositato il 24 aprile 2007, con il quale denunzia, come unico motivo, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione all'art. 174 c.p. e alla L. 25 luglio 1988, n. 334, art. 9, comma 3, e art. 12 (rectius della Convenzione
cit.).
Il ricorrente deduce che sicuramente la previsione della "commutazione della pena" contenuta nella Convenzione è riferibile all'indulto, come testualmente è dato evincere dalla disposizione dell'art. 174 c.p.; che le misure alternative alla detenzione intramuraria concernono le modalità di esecuzione della pena, ma non ne comportano la commutazione;
che nella giurisprudenza di merito è censibile l'orientamento favorevole alla applicazione del condono alle condanne inflitte dai giudici stranieri;
che la disposizione dell'art. 9, comma 3, della legge cit. attribuisce allo Stato di esecuzione la potestà di disciplinare la esecuzione della pena, secondo il proprio ordinamento;
che la Convenzione non potrebbe derogare ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato di esecuzione e segnatamente ai principi di libertà e di eguaglianza e ai relativi diritti, irrinunciabili e inalienabili, con prevalenza, in caso di contrasto, delle norme interne. 3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con requisitoria del 12 giugno 2007, argomenta che la interpretazione estensiva della L. 25 luglio 1988, n. 334, art. 12, postulata dal ricorrente, è incompatibile "con la chiara lettera della legge". 4. - Il ricorso è infondato.
Questa Corte, postulando la radicale distinzione tra gli istituti dell'indulto e della commutazione (ritenuti intrinsecamente diversi), ha stabilito che il condono (nel caso esaminato concesso con la L. 31 luglio 2006, n. 241) non è applicabile alle condanne irrogate dal giudice straniero in esecuzione in Italia ai sensi della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, stipulata a Strasburgo il 21 marzo 1983, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 25 luglio 1988, n. 334 (v. Sez. 1, 14 marzo 2007, n. 19076, PM v. Poma, non ancora massimata).
Il principio di diritto affermato (della inapplicabilità del condono alle condanne del giudice straniero in esecuzione in Italia) deve essere tenuto fermo, alla stregua delle considerazioni che seguono. L'art. 12 della Convenzione cit., nel testo della traduzione in lingua italiana della Convenzione, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 1988, n. 188, in allegato alla legge di ratifica ed esecuzione, recita che la competente Autorità dello Stato ove la condanna è eseguita "può accordare la grazia, l'amnistia o la commutazione della condanna conformemente alla propria costituzione o ad altre leggi".
La disposizione è di stretta interpretazione: costituisce, infatti, eccezione al principio, sancito dall'art. 10 della Convenzione, del vincolo dello Stato di esecuzione "alla natura giuridica e alla durata della sanzione così come stabilite dallo Stato di condanna". Orbene, il lemma "commutazione" corrisponde fedelmente - quasi in termini di traslitterazione - alle corrispondenti locuzioni contenute nei testi ufficiali della Convenzione, redatti in lingua francese e inglese: rispettivamente: "commutation of the sentence" e "commutation de la peine".
Il rilievo non è meramente linguistico, in quanto il termine commutazione assume nell'ordinamento interno un preciso significato tecnico giuridico.
L'art. 174 c.p., annoverando, nel Libro 1, del Codice, al Titolo 6 (Della estinzione del reato e della pena) e al Capo 2 (Della estinzione della pena), tra le cause di estinzione della sanzione, per l'appunto, l'indulto, ne illustra l'effetto: "L'indulto.. condona in tutto o in parte le pena inflitta, ovvero la commuta in una altra specie di pena stabilita dalla legge."
Alle voci dei verbi condonare e commutare sono, all'evidenza, correlati i rispettivi sostantivi (derivati) condono e commutazione. L'indulto, pertanto, può esplicarsi, a seconda di quanto disponga il legislatore con la legge di concessione (art. 79 Cost.), in duplice guisa: o nel senso nel condono, che comporta la estinzione, totale o parziale, della pena, ovvero, in alternativa, nel senso della commutazione della pena, che comporta l'effetto diverso della trasformazione della pena in un'altra sanzione (meno afflittiva) prevista dalla legge.
La circostanza che nel recente passato il legislatore abbia autorizzato (prima della Legge Costituzionale 6 marzo 1992, n. 1) o concesso (dopo la modica dell'art. 79 Cost.) l'indulto quasi sempre nella forma esclusiva del condono della pena, piuttosto che in quella della commutazione, ha favorito l'uso indifferenziato dei lemmi indulto e condono, quasi smarrendone la distinzione, sul piano tecnico giuridico, costituendo, invero, il condono una delle due specie dell'indulto.
Peraltro, sul piano storico, non mancano esempi, anche nella vigenza della Costituzione repubblicana, di indulto concesso in forma (non esclusivamente di condono, bensì anche) di commutazione della pena (v. il D.P.R. 12 dicembre 1953, n. 922, recante, tra l'altro concessione di indulto, con commutazione delle pene, per taluni reati commessi dall'8 settembre 1943 al 18 giugno 1946, e, con circoscritto riferimento ai "reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale", relativamente ai "dissociati, la L.18 febbraio 1987, n. 34).
Tanto premesso appare errata, nella sua assolutezza, la negazione della Corte territoriale secondo la quale l'art. 12 della Convenzione cit. non conterrebbe alcun riferimento all'indulto. Sotto tale profilo il rilievo del ricorrente risulta, in parte, fondato.
La disposizione della Convenzione, infatti, fa indiscutibilmente riferimento a una delle specie dell'indulto: la commutazione della pena.
In tal senso, dunque, questa Corte rettifica, ai sensi dell'art. 619 c.p.p., l'errore di diritto in cui è incorsa la Corte territoriale nella interpretazione dell'art. 12 della Convenzione. L'errore, infatti, non ha avuto alcuna influenza decisiva sul dispositivo.
Gli è che la Convenzione con contempla, per l'appunto, l'altra specie dell'indulto, costituita dal condono, la quale esclusivamente rileva ai fini della decisione nel caso in esame.
La tesi di una interpretazione, assertivamente estensiva - ma in effetti creativa - della disposizione della Convenzione, di guisa che comprenda anche l'ipotesi del condono, è destituita di fondamento. È contraddetta non solo dal tassativo tenore testuale della Convenzione, ma anche dalla considerazione dell'argomento comparatistico, che conduce con sicurezza ad escludere che le Parti che stipularono la Convenzione potessero mai aver avuto riguardo al condono, trattandosi di istituto esclusivamente peculiare del nostro ordinamento e, comunque, non comune alla generalità degli ordinamenti giuridici degli Stati contraenti, firmatari della Convenzione (peraltro, sottoscritta dalla Repubblica Italiana il 20 marzo 1984, quasi un anno dopo la stipulazione da parte dei contraenti originari).
L'assunto ulteriore del ricorrente della prevalenza del diritto nazionale è resistito dalla disposizione del novellato art. 117 Cost., che prescrive che "la potestà legislativa è esercitata dallo
Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali".
E affatto privi pregio e pertinenza alcuna sono i richiami del ricorrente ai principi costituzionali della libertà personale (ammettendo l'art. 13 Cost. la "detenzione... per atto motivato dalla autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge") e della uguaglianza dei cittadini (atteso che la situazione del condannato dal giudice straniero in conseguenza di reato commesso all'estero, il quale, proprio per effetto della Convenzione cit. si trovi ad espiare la pena in Italia, è affatto diversa - per il peculiare istituto che trova attuazione - rispetto alla situazione delle persone condannate dai giudici della Repubblica per la commissione di reati previsti dal nostro ordinamento). Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2007