Cass. pen., sez. II, sentenza 06/04/2004, n. 25274
CASS
Sentenza 6 aprile 2004

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Il reato di deviazione di acque consiste, quanto alla sua obiettiva materialità, in una immutazione dello stato dei luoghi che comporti l'alterazione fisica del corso - naturale o artificiale, fluente o stagnante, perenne o periodico - di acque intese nella comune accezione di massa liquida, quale cosa immobile, tale che esse siano sottratte, in modo permanente o saltuario, alla loro destinazione nei confronti di coloro che siano beneficiari di uno stato di possesso delle acque stesse. (Nella specie la Corte ha escluso che vi sia stata un' alterazione del possesso altrui, atteso che il percorso delle acque aveva subito una modificazione solo all'interno del fondo dell'imputato ed era rimasto inalterato sia a monte che a valle, restando ininfluente sul possesso altrui della massa liquida).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 06/04/2004, n. 25274
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25274
    Data del deposito : 6 aprile 2004

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