Sentenza 6 aprile 2004
Massime • 1
Il reato di deviazione di acque consiste, quanto alla sua obiettiva materialità, in una immutazione dello stato dei luoghi che comporti l'alterazione fisica del corso - naturale o artificiale, fluente o stagnante, perenne o periodico - di acque intese nella comune accezione di massa liquida, quale cosa immobile, tale che esse siano sottratte, in modo permanente o saltuario, alla loro destinazione nei confronti di coloro che siano beneficiari di uno stato di possesso delle acque stesse. (Nella specie la Corte ha escluso che vi sia stata un' alterazione del possesso altrui, atteso che il percorso delle acque aveva subito una modificazione solo all'interno del fondo dell'imputato ed era rimasto inalterato sia a monte che a valle, restando ininfluente sul possesso altrui della massa liquida).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/04/2004, n. 25274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25274 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro A. - Presidente - del 06/04/2004
Dott. CARMENINI Secondo L. - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 669
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 23044/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NC IO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce/Taranto del 9/1/2002;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dr;
Carmenini;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. G. Febbraro, che ha con concluso per il rigetto del ricorso;
OSSERVA
IN NI fu rinviato al giudizio del Tribunale di Taranto, che, con sentenza in data 23.5.2000, lo condannò alla pena come in atti, avendolo ritenuto responsabile dei reati di costruzione abusiva, deturpamento di bellezze naturali e deviazione di acque (artt. 20, lett. b, L. 47/85, 734 e 632-639 bis c.p.), unificati sotto il vincolo della continuazione, previa concessione delle attenuanti generiche;
con il beneficio della sospensione condizionale della pena.
La Corte di Appello di Taranto, adita con gravame dell'imputato, lo assolse dai reati di costruzione abusiva e deturpamento di bellezze naturali, mentre confermò il giudizio di colpevolezza in ordine al reato di deviazione di acque.
La relativa sentenza del 9.1.2002 è stata impugnata con ricorso per Cassazione dal difensore del IN, il quale deduce l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale.
Egli sostiene che si tratterebbe di acque piovane non costituenti corso d'acqua in senso proprio e comunque mancherebbe l'elemento materiale della deviazione di massa acquea;
che il IN avrebbe agito nell'ambito delle facoltà concessegli dall'art. 913 cod- civ. Il ricorso è fondato.
La Corte di Appello ha osservato che al IN erano state contestate entrambe le condotte punite dall'art. 632 c.p.: la deviazione di acque al fine di trame ingiusto profitto e l'immutazione dello stato dei luoghi;
ha escluso che si fosse verificata la seconda ipotesi addebitata e si è soffermata ad esaminare l'aspetto della deviazione del corso naturale delle acque. Ha ritenuto sussistente il reato con riferimento a quest'ultima fattispecie, ritenendo la demanialità delle acque e la modificazione del loro corso naturale, operata dal IN.
Per una corretta soluzione del problema occorre partire dal dato di fatto come accertato in sede di merito: "la descrizione del verbalizzante consegna una situazione ambientale in cui le acque piovane risultavano già convogliate in un canale di scorrimento sito sul fondo della gravina e tale corso naturale risultava deviato per mt. 250 circa dal IN, il quale, rompendo la parete della roccia, si era indotto a spostarlo ai margini della sua proprietà all'evidente fine di conseguire una maggiore utilizzazione agricola dei suoi terreni". In buona sostanza l'imputato, proprietario di un terreno "diviso in due parti da un canale di scorrimento delle acque" lo aveva, per cosi dire, riunificato, spostando il corso d'acqua lungo il confine esterno del terreno stesso.
Questa operazione non può configurare l'elemento materiale del reato in esame, poiché la deviazione del canale non riguarda terze persone, ne' lede altrui diritti, essendo limitato ad un diverso allineamento del flusso acqueo all'interno di un unico fondo, senza alterazione della portata all'uscita del fondo stesso. Deve, invero, affermarsi, che il reato di deviazione di acque consiste, quanto alla sua obbiettiva materialità, in una immutazione dello stato dei luoghi che comporti l'alterazione fisica del corso - naturale o artificiale, fluente o stagnante, perenne o periodico - di acque, intese nella comune accezione di massa liquida, quale cosa immobile, tale che esse siano sottratte, in modo permanente o saltuario, alla loro destinazione nei confronti di coloro che siano beneficiari di uno stato di possesso delle acque stesse. Nel caso di specie la ricostruzione obbiettiva dell'opera eseguita dal IN porta ad escludere che vi sia stata un'alterazione del possesso altrui, atteso che il percorso delle acque ha subito una modificazione soltanto all'interno del fondo del ricorrente, ma è rimasto inalterato sia a monte che a valle e del tutto ininfluente sul possesso altrui della massa liquida;
oltre a mancare il dato materiale in linea generale, in una simile situazione manca anche quel connotato più specifico richiesto per la configurazione del reato che è l'ingiustizia del profitto, in quanto non può essere ingiusto il profitto di chi, senza danneggiare altri, iure suo utitur.
L'insussistenza del fatto, come testè rilevata, comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza oggetto del ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza, perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2004