CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/06/2026, n. 20349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20349 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da VO IN, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza emessa in data 18/09/2025 dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CA Sciarretta, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Noia, con decreto emesso in data 15 febbraio 2021, ha disposto il rinvio a giudizio di IN VO per il delitto di cui all'art. 368 cod. pen., commesso a Volla in data 29 agosto 2019. Secondo l'ipotesi di accusa, l'imputato, nella qualità di amministratore della Progetto Futurama s.r.I., con denuncia presentata in data 29 agosto 2019 presso Penale Sent. Sez. 6 Num. 20349 Anno 2026 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 30/04/2026 la Stazione dei Carabinieri di Volla, «e relativa all'assegno bancario della Banca di Credito Popolare - Filiale di Torre del Greco - n. 0026016024-08, emesso in Caserta il 09.08.2019 per l'importo di euro 62.500,00 all'ordine della società Next Offices s.r.l.» avrebbe falsamente incolpato, pur sapendolo innocente, EL D'NN, socio al 50% della società Futurama s.r.l. dal 26 novembre 2016 al 21 novembre 2018, «di una tentata truffa, consistita nell'aver acquistato a sua insaputa il predetto titolo bancario e di aver apposto delle firme false». 2. Il Tribunale di Noia, con sentenza emessa in data 9 gennaio 2023, ha dichiarato l'imputato colpevole del reato a lui ascritto e lo ha condannato alla pena di due anni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. 3. Con la pronuncia impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado, condannando l'imputato appellante al pagamento delle spese del grado. 4. L'avvocato Gaetano Aufiero, difensore dell'imputato, ha proposto ricorso avverso questa sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo tre motivi. 4.1. Con il primo motivo il difensore ha censurato l'errata applicazione dell'art. 368 cod. pen., in relazione agli artt. 56, 485, 491, 640 cod. pen., in quanto la Corte di appello ha ritenuto sussistente il reato di calunnia nonostante l'assenza della condizione di procedibilità per il reato di tentata truffa oggetto della falsa incolpazione. Il delitto di calunnia, infatti, non è configurabile allorché la falsa accusa abbia ad oggetto un reato procedibile a querela e questa non sia stata presentata, sia invalida o intempestiva, in quanto, in questi casi, la condotta risulta di per sé inidonea a determinare l'avvio di un procedimento penale. Nel caso di specie, il reato di calunnia sarebbe insussistente a causa della tardività della proposizione della querela, in quanto il reato falsamente denunciato sarebbe stato commesso oltre tre mesi (almeno nei mesi di gennaio o febbraio del 2019) prima della presentazione della querela, avvenuta il 29 agosto 2019. La tardività della querela, dunque, eliderebbe la sussistenza del delitto di calunnia contestato, in quanto l'accertamento della causa di improcedibilità sarebbe evidente ictu ocu/i e non richiederebbe lo svolgimento di indagini. Secondo le sentenze di merito, inoltre, l'imputato, con la predetta denuncia, avrebbe falsamente incolpato il socio EL D'NN di aver abusivamente sottoscritto i titoli di credito, ma la sottoscrizione apocrifa di un assegno non costituisce più un illecito penale, ma solo un illecito amministrativo. Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno, infatti, statuito che, in tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 cod. pen. e 2 della nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen. ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7, la condotta di falsificazione dell'assegno bancario avente clausola di non trasferibilità non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale e integra un illecito civile, mentre permane la rilevanza penale dei falsi in titoli di credito trasmissibili per girata (Sez. U, n. 40256 del 19/07/2018, [...], Rv. 273936 - 01). 4.2. Con il secondo motivo il difensore ha censurato il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di calunnia. L'erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata esclude, infatti, l'elemento soggettivo del reato di calunnia. La Corte di appello avrebbe motivato in modo manifestamente illogico in ordine alla ritenuta attendibilità del teste EL D'NN, erroneamente definito come teste disinteressato, in ordine all'irrilevanza della prova sull'identità di colui che ha consegnato l'assegno oggetto dell'imputazione a IO EG, legale rappresentante della Next Offices s.r.I., alla rilevanza dell'esistenza di rapporti commerciali tra la Progetto Futurama s.r.l. e la Next Offices s.r.I., nonché all'erronea collocazione temporale della consegna dell'assegno in un'epoca successiva al recesso dalla società da parte di D'NN. 4.3. Con il terzo motivo il difensore ha eccepito il vizio di motivazione, con riferimento alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e alla conseguente negazione della sospensione condizionale della pena. La decisione della Corte di appello sarebbe, infatti, stata viziata da un errato presupposto;
il ricorrente, infatti, è stato condannato non già per il delitto di lesioni dolose, ma per il reato di omicidio colposo e, dunque, per un delitto colposo e non già doloso. La precedente condanna riportata dall'imputato, risalente al 1996, dunque, avrebbe natura eterogenea rispetto al reato contestato nel presente processo e la Corte di appello non avrebbe indicato per quale ragione lo stesso debba assumere valenza ostativa al riconoscimento delle attenuanti generiche. Parimenti illogica sarebbe la mancata valutazione positiva della condotta processuale dell'imputato, che si è sottoposto all'esame, fornendo la propria versione dei fatti, e ha prestato il consenso all'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti di indagine. I giudici di appello, inoltre, avrebbero illegittimamente annesso valenza negativa al legittimo esercizio di una facoltà processuale dell'imputato, quale quella di fornire la propria versione difensiva, pur ritenuta inverosimile. Illogicamente, dunque, la Corte di appello ha legato il diniego delle attenuanti generiche alla mancata confessione da parte dell'imputato. 5. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 13 aprile 2026, il Procuratore generale, CA Sciarretta, ha chiesto di dichiarare 3 inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per le ragioni di seguito indicate. 2. Con la seconda censura proposta nel primo motivo di ricorso, il difensore ha rilevato che il delitto di calunnia contestato all'imputato non sarebbe configurabile, in quanto il medesimo non avrebbe denunciato un reato, ma solo un illecito amministrativo depenalizzato. 3. Il motivo è fondato nei limiti di seguito indicati. 3.1. Le sentenze di merito hanno accertato che l'imputato, con denuncia presentata in data 29'agosto 2019 presso la Stazione dei Carabinieri di Volla, ha disconosciuto la firma per traenza apposta sull'assegno bancario della Banca di Credito Popolare — Filiale di Torre del Greco — n. 0026016024-08, emesso a Caserta in data 9 agosto 2019 per l'importo di euro 62.500,00, all'ordine della Next Offices s.r.I., e, in questo modo, avrebbe falsamente incolpato, pur sapendolo innocente, EL D'NN, socio al 50% della società Futurama s.r.l. dal 26 novembre 2016 al 21 novembre 2018, «di una tentata truffa, consistita nell'aver acquistato a sua insaputa il predetto titolo bancario e di aver apposto delle firme false. L'imputato nella denuncia ha disconosciuto di aver emesso il predetto titolo di credito, poi protestato, negando di aver avuto rapporti commerciali con la società beneficiaria del titolo e ha indicato quale responsabile dell'emissione del titolo l'ex socio EL D'NN. Le sentenze di merito hanno rilevato, con motivazione congrua e puntuale, che le circostanze denunciate sono false e che l'imputato ha fatto ricorso a questo espediente per inibire la circolazione dell'assegno predetto ed evitare di essere segnalato alla Centrale di Allarme Interbancaria (CAI). Queste circostanze, tuttavia, non sono idonee a integrare una denuncia per il reato di tentata truffa. Dalla sintetica descrizione operata dalle sentenze di merito, infatti, non è dato comprendere in che modo sarebbe stata realizzata la truffa denunciata, non essendo chiaro chi sarebbe stato il soggetto tratto in inganno e l'autore o gli autori della stessa, posto che l'assegno sarebbe stato abusivamente emesso dall'ex socio EL D'NN in favore di una società terza. 3.2. L'art. 368 cod. pen. sanziona penalmente il comportamento di chi, conoscendone l'innocenza, incolpa taluno di un reato inesistente ovvero di un reato 4 commesso da altri. Oggetto della falsa incolpazione è, per espressa previsione del legislatore, «un reato» e, dunque, un illecito penale comprensivo di tutti gi elementi costitutivi e non, in chiave meramente processuale, un semplice fatto che giustifica l'avvio di indagini in sede penale. L'elemento materiale del delitto di calunnia consiste, infatti, nell'incolpare falsamente taluno di un reato, di un fatto cioè che alla stregua della prospettazione fattane dall'agente corrisponda in ogni suo estremo ad una ben determinata fattispecie legale di delitto o di contravvenzione, di guisa che non si può ravvisare il delitto di calunnia nel fatto di colui che, denunziandola all'autorità giudiziaria o ad altra che a questa abbia obbligo di riferire, attribuisca ad una persona una condotta non corrispondente ad alcuna fattispecie legale di reato e tanto finanche quando il denunziante abbia dato un preciso nomen iuris al fatto addebitato all'incolpato e si sia proposto di provocare l'apertura di un procedimento penale nei suoi confronti (Sez. 6, n. 10125 del 20/10/1997, Dell'Olmo, Rv. 208818 - 01). Ai fini della configurabilità del reato di calunnia non è, peraltro, necessario che nella denuncia siano indicati tutti gli elementi costitutivi del reato che falsamente si addebita, essendo sufficiente che il fatto oggetto della falsa incolpazione risulti ben individuato tanto in ordine alla sua rilevanza penale quanto in ordine all'innocenza dell'incolpato (ex plurimis: Sez. 6, n. 6092 del 27/04/1983, Cacciato, Rv. 159670 - 01; Sez. 6, n. 10710 del 12/10/1984, [...], Rv. 166915 - 01). Non integra, tuttavia, il delitto di calunnia la denuncia di un fatto realmente accaduto, ma non riconducibile ad alcuna norma incriminatrice, nonostante il denunciante si sia proposto di provocare l'apertura di un procedimento penale ed abbia prospettato specifiche ipotesi di reato (Sez. 6, n. 30981 del 07/06/2023, [...], Rv. 285080 - 01; Sez. 6, n. 26542 del 16/06/2015, [...], Rv. 263918 - 01; Sez. 6, n. 34825 del 01/07/2009, [...], Rv. 244767 - 01). La calunnia, infatti, è incolpazione di reati effettivi, e non di reati putativi (Sez. 6, n. 4375 del 08/03/1972, dep. 22/06/1972, Corigliano, Rv. 121403). 3.3. La Corte di appello di Napoli non ha fatto corretta applicazione di questi principi. Le sentenze di merito, infatti, non hanno compiutamente indicato gli elementi costitutivi del reato che l'imputato avrebbe falsamente addebitato all'ex socio EL D'NN, non consentendo di delineare il fatto oggetto della falsa incolpazione come un tentativo di truffa. Questa lacuna non consente, allo stato delle acquisizioni, di qualificare la falsa denuncia dell'imputato come delitto di calunnia per le ragioni sopra indicate e l'ulteriore definizione del reato dell'oggetto della denuncia o l'eventuale riqualificazione della condotta posta in essere dall'imputato postulano 5 L Il Pr sidente Giorgi(3 F . lbo i;
r accertamenti di fatto non consentiti nel giudizio di legittimità. Il carattere pregiudiziale dell'accoglimento di questo motivo esime dal delibare le ulteriori censure proposte dal ricorrente. 4. Alla stregua di tali rilievi, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, che si uniformerà ai principi di diritto sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 30 aprile 2026.
udita la relazione del consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CA Sciarretta, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Noia, con decreto emesso in data 15 febbraio 2021, ha disposto il rinvio a giudizio di IN VO per il delitto di cui all'art. 368 cod. pen., commesso a Volla in data 29 agosto 2019. Secondo l'ipotesi di accusa, l'imputato, nella qualità di amministratore della Progetto Futurama s.r.I., con denuncia presentata in data 29 agosto 2019 presso Penale Sent. Sez. 6 Num. 20349 Anno 2026 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 30/04/2026 la Stazione dei Carabinieri di Volla, «e relativa all'assegno bancario della Banca di Credito Popolare - Filiale di Torre del Greco - n. 0026016024-08, emesso in Caserta il 09.08.2019 per l'importo di euro 62.500,00 all'ordine della società Next Offices s.r.l.» avrebbe falsamente incolpato, pur sapendolo innocente, EL D'NN, socio al 50% della società Futurama s.r.l. dal 26 novembre 2016 al 21 novembre 2018, «di una tentata truffa, consistita nell'aver acquistato a sua insaputa il predetto titolo bancario e di aver apposto delle firme false». 2. Il Tribunale di Noia, con sentenza emessa in data 9 gennaio 2023, ha dichiarato l'imputato colpevole del reato a lui ascritto e lo ha condannato alla pena di due anni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. 3. Con la pronuncia impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado, condannando l'imputato appellante al pagamento delle spese del grado. 4. L'avvocato Gaetano Aufiero, difensore dell'imputato, ha proposto ricorso avverso questa sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo tre motivi. 4.1. Con il primo motivo il difensore ha censurato l'errata applicazione dell'art. 368 cod. pen., in relazione agli artt. 56, 485, 491, 640 cod. pen., in quanto la Corte di appello ha ritenuto sussistente il reato di calunnia nonostante l'assenza della condizione di procedibilità per il reato di tentata truffa oggetto della falsa incolpazione. Il delitto di calunnia, infatti, non è configurabile allorché la falsa accusa abbia ad oggetto un reato procedibile a querela e questa non sia stata presentata, sia invalida o intempestiva, in quanto, in questi casi, la condotta risulta di per sé inidonea a determinare l'avvio di un procedimento penale. Nel caso di specie, il reato di calunnia sarebbe insussistente a causa della tardività della proposizione della querela, in quanto il reato falsamente denunciato sarebbe stato commesso oltre tre mesi (almeno nei mesi di gennaio o febbraio del 2019) prima della presentazione della querela, avvenuta il 29 agosto 2019. La tardività della querela, dunque, eliderebbe la sussistenza del delitto di calunnia contestato, in quanto l'accertamento della causa di improcedibilità sarebbe evidente ictu ocu/i e non richiederebbe lo svolgimento di indagini. Secondo le sentenze di merito, inoltre, l'imputato, con la predetta denuncia, avrebbe falsamente incolpato il socio EL D'NN di aver abusivamente sottoscritto i titoli di credito, ma la sottoscrizione apocrifa di un assegno non costituisce più un illecito penale, ma solo un illecito amministrativo. Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno, infatti, statuito che, in tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 cod. pen. e 2 della nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen. ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7, la condotta di falsificazione dell'assegno bancario avente clausola di non trasferibilità non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale e integra un illecito civile, mentre permane la rilevanza penale dei falsi in titoli di credito trasmissibili per girata (Sez. U, n. 40256 del 19/07/2018, [...], Rv. 273936 - 01). 4.2. Con il secondo motivo il difensore ha censurato il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di calunnia. L'erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata esclude, infatti, l'elemento soggettivo del reato di calunnia. La Corte di appello avrebbe motivato in modo manifestamente illogico in ordine alla ritenuta attendibilità del teste EL D'NN, erroneamente definito come teste disinteressato, in ordine all'irrilevanza della prova sull'identità di colui che ha consegnato l'assegno oggetto dell'imputazione a IO EG, legale rappresentante della Next Offices s.r.I., alla rilevanza dell'esistenza di rapporti commerciali tra la Progetto Futurama s.r.l. e la Next Offices s.r.I., nonché all'erronea collocazione temporale della consegna dell'assegno in un'epoca successiva al recesso dalla società da parte di D'NN. 4.3. Con il terzo motivo il difensore ha eccepito il vizio di motivazione, con riferimento alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e alla conseguente negazione della sospensione condizionale della pena. La decisione della Corte di appello sarebbe, infatti, stata viziata da un errato presupposto;
il ricorrente, infatti, è stato condannato non già per il delitto di lesioni dolose, ma per il reato di omicidio colposo e, dunque, per un delitto colposo e non già doloso. La precedente condanna riportata dall'imputato, risalente al 1996, dunque, avrebbe natura eterogenea rispetto al reato contestato nel presente processo e la Corte di appello non avrebbe indicato per quale ragione lo stesso debba assumere valenza ostativa al riconoscimento delle attenuanti generiche. Parimenti illogica sarebbe la mancata valutazione positiva della condotta processuale dell'imputato, che si è sottoposto all'esame, fornendo la propria versione dei fatti, e ha prestato il consenso all'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti di indagine. I giudici di appello, inoltre, avrebbero illegittimamente annesso valenza negativa al legittimo esercizio di una facoltà processuale dell'imputato, quale quella di fornire la propria versione difensiva, pur ritenuta inverosimile. Illogicamente, dunque, la Corte di appello ha legato il diniego delle attenuanti generiche alla mancata confessione da parte dell'imputato. 5. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 13 aprile 2026, il Procuratore generale, CA Sciarretta, ha chiesto di dichiarare 3 inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per le ragioni di seguito indicate. 2. Con la seconda censura proposta nel primo motivo di ricorso, il difensore ha rilevato che il delitto di calunnia contestato all'imputato non sarebbe configurabile, in quanto il medesimo non avrebbe denunciato un reato, ma solo un illecito amministrativo depenalizzato. 3. Il motivo è fondato nei limiti di seguito indicati. 3.1. Le sentenze di merito hanno accertato che l'imputato, con denuncia presentata in data 29'agosto 2019 presso la Stazione dei Carabinieri di Volla, ha disconosciuto la firma per traenza apposta sull'assegno bancario della Banca di Credito Popolare — Filiale di Torre del Greco — n. 0026016024-08, emesso a Caserta in data 9 agosto 2019 per l'importo di euro 62.500,00, all'ordine della Next Offices s.r.I., e, in questo modo, avrebbe falsamente incolpato, pur sapendolo innocente, EL D'NN, socio al 50% della società Futurama s.r.l. dal 26 novembre 2016 al 21 novembre 2018, «di una tentata truffa, consistita nell'aver acquistato a sua insaputa il predetto titolo bancario e di aver apposto delle firme false. L'imputato nella denuncia ha disconosciuto di aver emesso il predetto titolo di credito, poi protestato, negando di aver avuto rapporti commerciali con la società beneficiaria del titolo e ha indicato quale responsabile dell'emissione del titolo l'ex socio EL D'NN. Le sentenze di merito hanno rilevato, con motivazione congrua e puntuale, che le circostanze denunciate sono false e che l'imputato ha fatto ricorso a questo espediente per inibire la circolazione dell'assegno predetto ed evitare di essere segnalato alla Centrale di Allarme Interbancaria (CAI). Queste circostanze, tuttavia, non sono idonee a integrare una denuncia per il reato di tentata truffa. Dalla sintetica descrizione operata dalle sentenze di merito, infatti, non è dato comprendere in che modo sarebbe stata realizzata la truffa denunciata, non essendo chiaro chi sarebbe stato il soggetto tratto in inganno e l'autore o gli autori della stessa, posto che l'assegno sarebbe stato abusivamente emesso dall'ex socio EL D'NN in favore di una società terza. 3.2. L'art. 368 cod. pen. sanziona penalmente il comportamento di chi, conoscendone l'innocenza, incolpa taluno di un reato inesistente ovvero di un reato 4 commesso da altri. Oggetto della falsa incolpazione è, per espressa previsione del legislatore, «un reato» e, dunque, un illecito penale comprensivo di tutti gi elementi costitutivi e non, in chiave meramente processuale, un semplice fatto che giustifica l'avvio di indagini in sede penale. L'elemento materiale del delitto di calunnia consiste, infatti, nell'incolpare falsamente taluno di un reato, di un fatto cioè che alla stregua della prospettazione fattane dall'agente corrisponda in ogni suo estremo ad una ben determinata fattispecie legale di delitto o di contravvenzione, di guisa che non si può ravvisare il delitto di calunnia nel fatto di colui che, denunziandola all'autorità giudiziaria o ad altra che a questa abbia obbligo di riferire, attribuisca ad una persona una condotta non corrispondente ad alcuna fattispecie legale di reato e tanto finanche quando il denunziante abbia dato un preciso nomen iuris al fatto addebitato all'incolpato e si sia proposto di provocare l'apertura di un procedimento penale nei suoi confronti (Sez. 6, n. 10125 del 20/10/1997, Dell'Olmo, Rv. 208818 - 01). Ai fini della configurabilità del reato di calunnia non è, peraltro, necessario che nella denuncia siano indicati tutti gli elementi costitutivi del reato che falsamente si addebita, essendo sufficiente che il fatto oggetto della falsa incolpazione risulti ben individuato tanto in ordine alla sua rilevanza penale quanto in ordine all'innocenza dell'incolpato (ex plurimis: Sez. 6, n. 6092 del 27/04/1983, Cacciato, Rv. 159670 - 01; Sez. 6, n. 10710 del 12/10/1984, [...], Rv. 166915 - 01). Non integra, tuttavia, il delitto di calunnia la denuncia di un fatto realmente accaduto, ma non riconducibile ad alcuna norma incriminatrice, nonostante il denunciante si sia proposto di provocare l'apertura di un procedimento penale ed abbia prospettato specifiche ipotesi di reato (Sez. 6, n. 30981 del 07/06/2023, [...], Rv. 285080 - 01; Sez. 6, n. 26542 del 16/06/2015, [...], Rv. 263918 - 01; Sez. 6, n. 34825 del 01/07/2009, [...], Rv. 244767 - 01). La calunnia, infatti, è incolpazione di reati effettivi, e non di reati putativi (Sez. 6, n. 4375 del 08/03/1972, dep. 22/06/1972, Corigliano, Rv. 121403). 3.3. La Corte di appello di Napoli non ha fatto corretta applicazione di questi principi. Le sentenze di merito, infatti, non hanno compiutamente indicato gli elementi costitutivi del reato che l'imputato avrebbe falsamente addebitato all'ex socio EL D'NN, non consentendo di delineare il fatto oggetto della falsa incolpazione come un tentativo di truffa. Questa lacuna non consente, allo stato delle acquisizioni, di qualificare la falsa denuncia dell'imputato come delitto di calunnia per le ragioni sopra indicate e l'ulteriore definizione del reato dell'oggetto della denuncia o l'eventuale riqualificazione della condotta posta in essere dall'imputato postulano 5 L Il Pr sidente Giorgi(3 F . lbo i;
r accertamenti di fatto non consentiti nel giudizio di legittimità. Il carattere pregiudiziale dell'accoglimento di questo motivo esime dal delibare le ulteriori censure proposte dal ricorrente. 4. Alla stregua di tali rilievi, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, che si uniformerà ai principi di diritto sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 30 aprile 2026.