Sentenza 19 settembre 2008
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L'obbligo di informazione alla persona sottoposta alle indagini di cui all'art. 369 bis cod. proc. pen. è escluso ove esista già agli atti la nomina di un difensore di fiducia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/09/2008, n. 40505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40505 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2008 |
Testo completo
405 05 /08 5 Registro generale n. 43223/2007
Pubblica Udienza 19.09.2008
Sentenza n. 1840
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Terza Sezione Penale
composta dagli Ill.mi Signori:
dott. Ernesto Lupo Presidente
Consigliere rel.
1. dott. Alfredo Teresi
Consigliere 2. dott. Silvio Amoresano
3. dott. Maria Silvia Sensini Consigliere Consigliere
4. dott. Luigi Marini
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da BO IA, nato a [...] [Senegal] il 12.06.1975, avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Salerno in data 13.11.2007 che ha confermato la condanna alla pena della reclusione e della multa inflittagli nel giudizio di primo grado per il reato di cui all'art. 171 ter, legge n. 633/1941;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Sentito il PM nella persona del PG, dott. Gioacchino Izzo, che ha chiesto la rimessione del ricorso alle SU e, in subordine, declaratoria d'inammissibilità del ricorso;
osserva
Con sentenza in data 13.11.2007 la Corte di Appello di Salerno confermava la condanna alla pena della reclusione e della multa inflitta nel giudizio di primo grado a BO IA quale colpevole di avere detenuto per la vendita, a fini di lucro, 198 CD per play station e 96 CD musicali, opere tutelate dal diritto d'autore abusivamente riprodotte e prive del contrassegno della SIAE.
Proponeva ricorso per cassazione l'imputato denunciando
" inosservanza o erronea applicazione della legge penale per omessa comunicazione dell'avviso ex art. 369 bis c.p.p. nell'erroneo presupposto che egli avesse nominato un difensore di fiducia all'atto del sequestro;
omessa pronuncia sulla questione di legittimità costituzione sollevata nell'atto d'appello; mancanza e manifesta illogicità della motivazione sull'affermazione di responsabilità basata anche sulla ritenuta sua indigenza, circostanza smentita dalla revoca del beneficio
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Chiedeva l'annullamento della sentenza.
L'eccezione procedurale è manifestamente infondata perché l'informazione alla persona sottoposta alle indagini sul diritto alla difesa, prevista dall'art. 369 bis c.p.p., la cui omissione è espressamente sanzionata con la nullità degli atti successivi, deve essere effettuata prima dell'invito a rendere interrogatorio o, comunque, prima dell'espletamento di un atto d'indagine cui il difensore abbia diritto di assistere, restando comunque esclusa la necessità dell'informazione ove esista già agli atti la nomina di un difensore [Cassazione Sezione III, n. 44022/2001, Zadra, RV. 220607; Cassazione
Sezione III, n.47909/2003, Altieri RV. 226895; Cassazione Sezione V n. 44706/2005, Scatigna, RV.
233065].
Non può, pertanto, configurarsi nullità per la mancata effettuazione di un adempimento non prescritto dalla legge oppure in base ad un fattore privo di rilevanza in punto di validità dell'atto, sicché l'informazione, nella fattispecie, non era dovuta in quanto l'interessato aveva nominato un difensore di fiducia (avv. Vegliante) "in relazione al verbale di sequestro... in data 16.09.2002” con dichiarazione depositata in cancelleria in data 23.09.2002.
Generica è la doglianza di mancato esame del motivo d'appello con cui sarebbe stata sollevata questione di legittimità costituzionale, neppure indicata in ricorso.
Va, comunque, osservato che questa Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 369 bis c.p.p. "in quanto deve escludersi che sia irragionevole la scelta del legislatore di prevedere che l'obbligo della notifica della comunicazione della nomina del difensore d'ufficio sorga con il compimento del primo atto del pubblico ministero al quale il difensore ha diritto di assistere, e non anche con il compimento degli atti posti in essere di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria (Peraltro, nella specie, l'indagato aveva provveduto alla nomina del difensore di fiducia subito dopo la perquisizione e il sequestro posti in essere dalla polizia giudiziaria e la Corte ha ribadito come l'obbligo del PM di provvedere alla comunicazione di cui all'art. 369 bis c.p.p. comunque non sussista quando la persona sottoposta alle indagini abbia già il difensore di fiducia)" [Cassazione Sezione IV n. 32612/2002;
Hamed, RV. 222392].
Premesso che, nella specie, l'imputato è stato condannato per la commercializzazione di opere tutelate dal diritto d'autore, abusivamente duplicate, e non per l'autonoma condotta di mancata applicazione sui supporti del contrassegno della SIAE, va osservato che nel giudizio d'appello è stato correttamente ritenuto che gli elementi probatori acquisiti avessero spessore tale da giustificare la conferma dell'affermazione di responsabilità.
Sono state, a tal fine, richiamate le argomentazioni logiche del Tribunale, riferite alla globalità delle prove obiettive raccolte, non inficiate dalle censure esposte nei motivi di gravame che sono articolate in fatto e distorcono la sostanza del provvedimento impugnato che, invece, possiede un valido apparato argomentativo del tutto rispondente alle utilizzate acquisizioni processuali.
E' stato accertato, in fatto, attraverso la diretta costatazione dei VV. UU. di Salerno, che lo stesso deteneva per la vendita al pubblico, sul corso Garibaldi di quella città, CD sicuramente contenenti opere d'ingegno soggette a tutela [come emerso da una verifica a campione] abusivamente riprodotti per il cospicuo numero dei supporti detenuti da soggetto ospitato presso una Comunità, che li poneva in vendita su una via cittadina ad alta frequentazione di passanti.
2 Il ricorrente, invece, ha proposto censure, generiche e articolate in fatto, inammissibili in sede di legittimità.
Ne consegue che il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento e della somma di €.
1.000 in favore della cassa delle ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di €.
1.000 in favore della cassa delle ammende.
Cosi deciso in Roma nella pubblica udienza 19.09.2008.
il presidente
Emust lapoпро il consigliere estens are сей
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
FARMA
70 OTT 2008
IL CANCELLIER C1
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