Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/2001, n. 2825
CASS
Sentenza 27 febbraio 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

Il rimedio del regolamento di competenza è ammissibile, nei riguardi di una sentenza dichiarativa di fallimento, solo a condizione che, al momento del relativo esperimento, lo stesso ricorrente non abbia optato per la diversa possibile alternativa dell'opposizione ex art. 18 della legge fall., ivi eccependo anche l'incompetenza del giudice che ha dichiarato il fallimento, laddove, qualora siffatto ultimo rimedio, cui deve essere riconosciuto il carattere di impugnazione ordinaria in senso tecnico, sia stato già radicato, resta preclusa, in forza del principio di alternatività stabilito dalla disposizione contenuta nell'art. 43, comma secondo cod. proc. civ. , la proponibilità dell'istanza di regolamento facoltativo ad opera della medesima parte, rimanendo consentita tale istanza soltanto alle parti non impugnanti in via ordinaria ovvero alle parti che non si siano avvalse del predetto rimedio.

La sentenza dichiarativa di fallimento non è impugnabile per Cassazione neppure ai sensi dell'art. 111 , comma secondo, della Costituzione, dal momento che trattasi di provvedimento privo del necessario carattere della definitività, essendo suscettibile di autonoma impugnazione, nelle forme di cui all'art. 18 legge fallimentare, attraverso lo strumento dell'opposizione avanti lo stesso Tribunale che l'ha pronunciata, la cui sentenza ex art. 19 legge fall. è "in entrambi i casi" (di revoca del fallimento, cioè, ovvero di rigetto dell'opposizione) suscettibile di venir gravata con l'appello.

In sede di regolamento di competenza possono essere sollevate soltanto questioni relative alla competenza, con esclusione di quelle che, riguardando la decisione della controversia, non attengono in modo diretto e necessario alla competenza, sia che si tratti di questioni processuali sia che riflettano il rapporto sostanziale dedotto in giudizio.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/2001, n. 2825
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2825
    Data del deposito : 27 febbraio 2001

    Testo completo