Sentenza 29 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/08/2003, n. 12678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12678 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA g IN NOME DEL POP LOI12 6.78 / 0 3 LA CORTE SUPREM D SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente- R.G.N. 17776/00 Dott. Salvatore SENESE Cron.26560PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere- Dott. Mario FIGURELLI - Consigliere- Dott. Donato Rep. Dott. Pietro CUOCO Consigliere- Ud. 05/12/02 GIACALONE - Rel. Consigliere- Dott. Giovanni ha pronunciato la seguente 1 S ENTENZA sul ricorso proposto da: IT IG, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO CONCETTI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta 2002 5165 procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di -1- 3 ROMA del 4 ottobre 2000, Rep N. 55232; controricorrente avverso la sentenza n. 830/99 del Tribunale di LA : SPEZIA, depositata il 16/11/99 R.G. N. 32/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/02 dal Consigliere Dott. Giovanni GIACALONE;
udito l'Avvocato FAVATA per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo. UI IT, con ricorso depositato il 30 settem- bre 1994, adiva il Pretore di La Spezia e, assumen- do di essere affetto da ipoacusia da rumore contrat- ta a causa dell'attività lavorativa svolta, esponente a specifico rischio, chiedeva il riconoscimento del dirit- to alla rendita per malattia professionale, negatogli in sede amministrativa. L'INAIL si costituiva ed eccepiva preliminarmente la maturazione, alla data della domanda, del termi- ne di prescrizione di cui all'art. 112 d.p.r. n. 1124 del 1965 e, in subordine, rilevava l'insussistenza del re- quisito clinico. Espletata c.t.u., il Pretore, con sentenza del 14 ot- tobre 1997, dichiarava prescritto il diritto azionato. L'appello del IT avverso detta pronunzia ve- niva rigettato dal Tribunale di La Spezia con sen- tenza del 16 novembre 1999, avverso la quale il predetto propone ricorso per cassazione. Resiste I'INAIL con controricorso. Motivi della decisione. Denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 135 d.p.r. n. 1224 del 1965, come modifi- cato dal d.p.r. n. 482 del 1975, degli artt. 2935, 2943, 2697 e 2729 c.c., e degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contradditto- ria motivazione su punto decisivo della controversia, il ricorrente lamenta che il Tribunale, confermando la statuizione del giudice di primo grado circa la prescrizione del diritto azionato, non avrebbe fatto corretta applicazione delle regole governanti la ma- teria, in quanto il dies a quo della prescrizione a- vrebbe dovuto essere ricondotto alla consapevolez- za alla conoscibilità, da parte dell'assicurato, sia della malattia professionale, sia della sua gravità, sia del raggiungimento della misura indennizzabile, con onere probatorio a carico dell'INAIL, nella spe- cie considerato non assolto dal ricorrente medesi- mo;
né potendo la valutazione del giudicante essere affidata al solo accertamento peritale, il quale non sarebbe stato corredato da riscontri documentali;
con conseguente insufficiente motivazione su punto decisivo, tenuto conto, altresì, che l'unico documen- to medico legale apprezzabile sul piano probatorio - sarebbe stato rappresentato dall'esame audiometri- co del 1° settembre 1992. Deduce, inoltre, il ricor- rente che "ammesso e non concesso che l'assicurato fin dal 1975 abbia avuto contezza della propria sordità, proprio la inattività osservata fino al- la domanda amministrativa dimostra la non rilevan- 2 za attribuita alla malattia sul piano indennitario, oltre che su quello della sua conoscenza come profes- sionale". Il ricorso è fondato, nei termini seguenti. L'art. 112 d.p.r. n. 1124 del 1965 fissa la decor- renza del termine triennale di prescrizione per la proposizione dell'azione giudiziaria dal giorno di "manifestazione della malattia professionale”. Ai sensi dell'art. 135 del medesimo d.p.r., la manife- stazione della malattia professionale si considera verificata quando non determini astensione dal la- voro o emerga dopo la cessazione dell'attività lavo- rativa - dal momento della denuncia all'INAIL. A se- guito della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 1988 è stata eliminata la presunzione iuris et de jure che la manifestazione della malattia pro- fessionale coincida con il giorno di presentazione della relativa denuncia all'INAIL. Con detta pronun- zia, come chiarito dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 31 del 1991, si è inteso evitare che una denunzia tardiva, rispetto alla precedente manifestazione della malattia, potesse privare au- tomaticamente dell'indennizzo il lavoratore la cui malattia pur si fosse verificata nei termini tabellari, consentendogli quindi di dimostrare che essa si fos- fere 4M 3 se verificata ancor prima della denunzia all'istituto assicuratore. Tuttavia, la sentenza Corte cost. n. 206 del 1988, pur assumendo specifico rilievo ai fini del periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione dell rapporto di lavoro, spiega riflessi anche riguardo alla decorrenza della prescrizione di cui all'art. 112 d.p.r. n. 1124 del 1965. Invero, venuta meno la riferita presunzione legale, la decorrenza della prescrizione triennale ben può fissarsi in un momento "antece- dente" alla denuncia di malattia, facendo valere ac- certamenti medici precedenti che dimostrino l'emersione della malattia "per segni o per sintomi, che sia univoca e quindi idonea a rendere edotto l'assicurato dell'esistenza della malattia stessa e della sua incidenza sull'attitudine lavorativa e a con- sentirgli quindi di poter utilmente far valere il proprio diritto" (Corte cost. n. 31 del 1991, cit.). In tal caso spetta all'INAIL dimostrare che la malattia profes- sionale si era manifestata ancor prima della denun- zia in modo tale che l'assicurato ne fosse edotto, ossia che in epoca anteriore alla denunzia, vi erano elementi che davano la certezza della malattia, per- ché, in tali circostanze, l'assicurato stesso aveva tutti gli elementi per agire per il riconoscimento del diritto nel termine triennale decorrente dalla mede- sima data (Cass. 25 marzo 2002 n. 4219). Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata si e' limitata ad affermare che la c.t.u. esperita in primo grado, non contestata dalle parti, ha appurato che la malattia in questione aveva rag- giunto il minimo indennizzabile ed era stata avvertita dal IT sin dal 1975, desumendone che da quel momento la sordità si era manifestata obiettivamen- te, con grado invalidante equivalente al minimo in- dennizzabile, per cui dallo stesso momento era ini- ziato a decorrere il termine triennale di prescrizione. Rileva la corte che nel caso in esame, quindi, la motivazione della sentenza impugnata non resiste alle censure mosse dal ricorrente in quanto la valu- tazione effettuata dal giudice di merito e quella del consulente tecnico del c.t.u. di primo grado, alla quale il Tribunale si e' riportato, non e' assistita da riscontri oggettivi non essendo basata su accerta- menti medici precedenti dimostranti l'emersione del- la malattia "per segni o per sintomi" in maniera uni- voca e mancando in particolare, la dimostrazione, in maniera oggettiva, della conoscibilita' da parte dell'assicurato del superamento della soglia di in- dennizzabilita' della malattia. Come noto l'onere del- 5 la prova di tale elemento e' a carico dell'istituto as- sicuratore, rappresentando la prescrizione un'eccezione in senso tecnico (Cass. 13 luglio 2001 n. 9563). Ne deriva che il ricorso va' accolto e la sentenza impugnata va' cassata con rinvio, anche per le spe- se, alla Corte di Appello di Genova.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa e rinvia anche per le spese alla Corte di Ap- pello di Genova. II 5 dicembre 2002. Il Presidente. L'estensore. неленеPeceler IL CANCELLIERE Deplockar ceveria AGO 2003 Anggi, W CANCELLIERE 6