Sentenza 28 agosto 2003
Massime • 1
Ove il ricorrente proponga una domanda di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale e alleghi fatti rilevanti ai fini sia di una pronuncia dichiarativa dell'avvenuta risoluzione automatica ai sensi dell'art. 1454 cod. civ., sia di una pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 cod.civ., la menzione esclusiva , nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'art. 1454 cod. civ. non preclude al giudice il potere-dovere di delibare la domanda ex art. 1453 cod. civ., trattandosi di domanda minore contenuta in quella più ampia ex art. 1454 cod. civ.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/08/2003, n. 12644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12644 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - - Presidente -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT US, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL BABUINO 48, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO PAOLA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ERMETE AJELLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PADANIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA P. DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell'avvocato ANGELA GIOVANNA DETTORI MASALA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TULLIO BRESCIANI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 97/01 del Tribunale di BERGAMO, depositata il 23/02/01 R.G.N. 5144/98;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/03 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
Udito l'Avvocato PAOLA FRANCESCO;
Udito l'Avvocato DETTORI MASALA ANGELA GIOVANNA;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 9-10-1998 n. 686 il Pretore di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento della domanda di GA US, ha condannato la s.r.l. IA a pagarle la somma di L. 777.708.000 a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale e la somma di L.
3.442.122 a titolo di provvigioni, oltre ai soli interessi legali ed alle spese processuali. La GA aveva dedotto di avere stipulato, in data 9-6-1992, un contratto di durata decennale con la M.D. Poletti 92 A.F. Patrini s.r.l. (ora IA s.r.l.), in cui si impegnava a collaborare nella vendita dei prodotti della stessa (suini) dietro pagamento di una provvigione dello 0,7% sul fatturato relativo agli affari promossi;
a seguito di inadempimenti vari della società preponente, la GA aveva inviato il 5-10-1993 alla società una diffida ad adempiere che, essendo rimasta senza esito, aveva comportato la risoluzione del contratto ex art. 1454 cc., norma che poneva a base della domanda.
La sentenza di 1^ grado, dopo avere qualificato il contratto in data 9-6-1992 come un contratto innominato e atipico, sulle due domande così motivava:
1. quanto alla domanda relativa alle provvigioni, riteneva accertato che la GA nel mese di aprile 1993 (in contestazione) avesse svolto la attività dedotta in contratto, visitando clienti e acquisendo ordini che erano stati regolarmente evasi dalla società, e condannava quest'ultima a pagare a titolo di provvigioni lo 0,7% sul fatturato di L. 494.588.997 relativo agli affari procurati dalla GA;
2. quanto alla domanda di risarcimento del danno, interpretata la domanda della GA, formulata in termini di art. 1454 cod.civ., come estesa anche alla risoluzione ex art. 1453 c.c. e ritenuto che la GA avesse allegato e provato l'inadempimento della società, ha dichiarato risolto giudizialmente il contratto;
ha condannato la soc. IA a pagare, a titolo di lucro cessante, tutte le provvigioni, sulla base della media del periodo di regolare esecuzione del contratto, pari a L.
8.641.196 al mese, che la GA avrebbe maturato nel periodo di durata del contratto (altri nove anni). Il Tribunale di Bergamo, in parziale accoglimento dell'appello della IA s.r.l., ha annullato la sentenza impugnata nel capo relativo al risarcimento del danno;
ha confermato il capo relativo alle provvigioni;
in accoglimento dell'appello incidentale della GA, ha condannato la IA s.r.l. a pagarle altresì la rivalutazione monetaria, oltre gli interessi legali, sulla somma di L. 3.442.122;
ha dichiarato compensate fra le parti le spese del 1^ e del 2^ grado di giudizio.
Il Tribunale ha preliminarmente osservato che le domande di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. e di accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto ex art. 1454 c.c., pur presupponendo entrambe l'inadempimento dell'altra parte, sono del tutto differenti, in quanto la prima ha natura costituiva e richiede l'accertamento giudiziale dell'inadempimento, mentre la seconda è meramente dichiarativa e richiede semplicemente il decorso del termine di cui alla diffida ad adempiere, sicché il giudice adito circa la risoluzione ex art. 1454 c.c., disconosciuta l'esistenza dei relativi presupposti, non potrebbe, ancorché ne esistano le premesse, dichiarare, senza apposita istanza di parte, la risoluzione giudiziale. Ritenuto pertanto necessario individuare quale domanda la GA abbia proposto, il Tribunale ha rilevato che il tenore letterale delle conclusioni del ricorso di 1^ grado è il seguente:
voglia l'ill.mo giudice, accertata l'avvenuta risoluzione di diritto dichiarato risolto il contratto 9-6-1992 fra le parti per fatto e colpa della convenuta, condannare la IA s.r.l. al risarcimento del danno... " La GA nella memoria di costituzione in appello ha sostenuto che fra le stesse doveva ritenersi esistente una congiunzione avversativa, omessa per mero errore materiale, sicché le conclusioni dovevano leggersi come segue: voglia l'ill.mo giudice, accertata l'avvenuta risoluzione o dichiarato risolto il contratto... Il Tribunale, rilevato che le conclusioni non hanno un significato inequivoco, ha ritenuto necessario interpretare la domanda alla luce dell'esame complessivo del ricorso. Ha a tale riguardo rilevato che la ricorrente non ha mai fatto riferimento nella parte motiva dello stesso all'alternativa fra la dichiarazione della risoluzione giudiziale del contratto e l'accertamento della risoluzione di diritto, e mentre invoca l'art. 1454 c.c. e sviluppa l'argomento relativo alla diffida ad adempiere e agli effetti del decorso del termine in essa contenuto, non ha fatto alcun riferimento, ne' in fatto ne' in diritto, alla diversa ipotesi di cui all'art. 1453 c.c. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la GA, con due motivi.
La intimata si è costituita con controricorso, resistendo. Entrambe hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 37 8 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5 c.p.c), censura la interpretazione della domanda da parte del giudice d'appello, secondo cui ella avrebbe proposto esclusivamente una domanda ex art. 1454 c.c. Rimprovera al giudice d'appello di non avere svolto una analisi attenta della terminologia usata dalla ricorrente nelle conclusioni del ricorso, che comprende entrambe le domande di cui agli artt. 1454 e 1453, così come ritenuto dal Giudice di primo grado, sulla scorta della contrapposizione delle espressioni "accertata l'avvenuta risoluzione" con quella "dichiarato risolto il contratto". Rimprovera poi un erroneo esame complessivo del ricorso e delle memorie, le quali sviluppano il tema dell'inadempimento della controparte alla notifica della diffida ex art. 1454 c.c., ma evidenziano anche una serie di inadempimenti gravi in epoca antecedente la diffida, che denotano inequivocabilmente la volontà della ricorrente di fare accertare al Giudice del Lavoro l'inadempimento persistente e grave della resistente e non limitandolo solo al termine fissato nella diffida.
Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. (art. 360, n. 3 c.p.c.), censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha riformato la sentenza del Pretore di Bergamo, sul presupposto che quest'ultimo avesse pronunciato ultra petitum, violando l'art. 112. c.p.c. Assume che, data la natura delle due domande (ovvero quelle di cui all'art. 1453 c.c. e dell'art. 1454 c.c.), si deve ritenere che la domanda di cui all'art. 1454 c.c., sia più ampia e tale da comprendere la domanda minore di cui all'art. 1453 c.c. Si deve esaminare per primo questo secondo motivo di ricorso, attinente ad una questione di diritto suscettibile di assorbire il primo motivo, relativo alla interpretazione della domanda. Esso è fondato sulla giurisprudenza di questa Corte la quale, esaminando una identica doglianza di ultrapetizione, il quanto il giudice del merito aveva accolto la domanda di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 cod.civ., nonostante che fosse stata chiesta ai sensi dell'art. 1454 cod.civ., ha enunciato il principio che "non può ravvisarsi ultrapetizione nella pronuncia del giudice il quale, richiesto di pronunciare la risoluzione in seguito a mancato adempimento dopo la diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., accolga la domanda ai sensi dell'art. 1453 c.c., in base al principio secondo il quale nella domanda maggiore o più ampia è compresa la minore" (Cass. 18-6-1975 n. 2423). La Corte ha motivato il proprio dictum rilevando che la diffida ad adempiere ex art. 1454 cod.civ. costituisce un modo stragiudiziale che rafforza la tutela del contraente adempiente ai propri obblighi, che pertanto non può risolversi a suo danno. Indipendentemente quindi dalla congruità del termine (nella specie inferiore al limite legale di cui all'art. 1454, 2 comma, cod.civ., e quindi inefficace a produrre la risoluzione di diritto), essa costituisce un mezzo di tutela più ampio rispetto alla facoltà di chiedere la risoluzione normale prevista dall'art. 1453 cod.civ., sia per le modalità di esercizio che per la decorrenza e gli effetti, sicché la domanda di pronunciare la risoluzione del contratto ex art. 1454 cod.civ. si configura come domanda più ampia di quella ex art. 1453 cod.civ., e quindi comprensiva di quest'ultima.
Non contrasta con tale precedente, ed anzi con esso si coordina, quello invocato dalla controricorrente, secondo cui "Nella controversia promossa per ottenere una pronuncia di risoluzione del contratto, per inadempimento del convenuto, la richiesta di accertamento di una pregressa risoluzione di diritto del contratto stesso, a seguito d'intimazione di diffida ad adempiere a norma dell'art. 1454 c.c., configura domanda nuova, per diversità di petitum e di causa petendi, e non può essere pertanto proposta in grado d'appello, ai sensi dell'art. 345 c.p.c." (Cass.
4.7.1985 n. 4036). Trattasi infatti di fattispecie inversa rispetto a quella odierna (e di Cass. 2423/1975), in cui il mutamento di domanda necessita l'accertamento di un fatto nuovo, la diffida.
Entrambe le sentenze si collocano coerentemente nel quadro definito da questa Corte a Sezione Unite (sent. 3 febbraio 1998 n. 1099), secondo cui, allorquando vi è stata rituale allegazione dei fatti rilevanti e gli stessi possono ritenersi incontroversi o dimostrati per effetto di mezzi di prova legittimamente disposti, il giudice può trame d'ufficio (anche nel silenzio della parte interessata ed anche se l'acquisizione possa ricondursi ad un comportamento della controparte) tutte le conseguenze cui essi sono idonei, nell'ambito della domanda.
E poiché questa è formulata in termini di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, l'allegazione di fatti rilevanti ai fini dell'art. 1453 cod.civ. abilita il giudice alla relativa pronuncia, anche se la norma non sia stata espressamente richiamata dalla ricorrente.
L'accoglimento di tale secondo motivo assorbe il primo motivo di ricorso, sopra illustrato.
Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata, e gli atti trasmessi alla Corte d'appello di Brescia, la quale deciderà la causa attenendosi al seguente principio di diritto: "Ove il ricorrente proponga una domanda di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, e alleghi fatti rilevanti ai fini sia di una pronuncia dichiarativa dell'avvenuta risoluzione automatica ai sensi dell'art. 1454 cod.civ., sia di una pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 cod.civ., la menzione esclusiva, nel ricorso, introduttivo del giudizio, dell'art. 1454 cod.civ. non preclude al giudice il potere-dovere di delibare la domanda ex art. 1453 cod.civ., trattandosi di domanda minore contenuta in quella più ampia ex art. 1454 cod.civ.. Il giudice del rinvio provvedere altresì alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Brescia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 20 maggio 2003. Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2003