Sentenza 13 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/02/2003, n. 2167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2167 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' 0 2 1 67 /03 IN NONE DEL YOPO O ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 9634/00 Dott. Stefano CICIRETTI Rel. Consigliere Cron. 4863 Dott. Natale CAPITANIO Dott. Camillo FILADORO Consigliere Rep. Consigliere Ud. 29/10/02 Dott. Paolo STILE Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO AELTESORO MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro pro tempore, domiciliate in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 1presso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
DO NI;
intimata la sentenza n. 126/99 del Tribunale di avverso MESSINA, depositata il 30/04/99 - R.G. N. 1338/97; * 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/02 dal Consigliere Dott. Natale 4231 -1- CAPITANIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Ministeri Interno e Tesoro
contro
MB TO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 6 giugno 1996 TO MB, nata in data [...], chiedeva al Pretore di Messina nei confronti del Ministero dell'Interno e del Ministero del Tesorc il riconoscimento del suo diritto all'assegno di invalidità negatole in esito al procedimento amministrativo. Disposta consulenza tecnica medico -legale, il Pretore adito, con sentenza in data 25 settembre 1997 rigettava la domanda. Con sentenza in data 19 marzo 1999 il Tribunale di Messina, in accoglimento dell'appello della MB, disposta nuova consulenza tecnica, riconosceva alla interessata il dirtto all'assegno di invalidità con gli accessori di legge a decorrere dal 1° settembre 1998. Il Ministero dell'Interno e il Ministero del Tesoro ricorrono per cassazione con quattro motivi. La MB non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo e il secondo motivo i Ministeri ricorrenti, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 19 della legge n. 118 del 1971 e omessa pronuncia e omessa motivazione su tale punto decisivo della controversia, deducono che il Tribunale, pur avendo accertato che il diritto all'assegno di invalidità decorreva da epoca successiva al raggiungimento da parte della MB del sessantacinquesimo anno di età, aveva omesso di statuire in ordine alla mancanza del requisito dell'età (mancato superamento del sessantacinquesimo anno di età) necessario, al pari dl requisito sanitario,nella specie ritenuto sussistente, per il riconoscimento del diritto reclamato. Dopo i sessantacinque anni, infatti, - aggiungono i Ministeri ricorrenti – si può reclamare soltanto la- pensione sociale ( nella quale si converte lo stesso assegno di invalidità, se riconosciuto con decorrenza antecedente), la quale viene corrisposta dall'INPS. I dedotti motivi sono fondati. 1 La pensione di inabilità e l'assegno di invalidità civile di cui agli artt. 12 e 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118 non possono essere riconosciuti, a norma dell'art. 19 della stessa legge dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età, competendo in tale ultimo caso soltanto la pensione sociale a carico dell'INPS, la quale sostituisce la pensione o l'assegno di cui ai citati artt. 12 e 13 se questi ultimi sono stati riconosciuti prima del superamento del sessantacinquesimo anno di età.( v. Cass.12 marzo 1996 n. 2011; Cass. 17 giugno 2000 n. 8272; Cass. 8 giugno 2001 n. 7807; ecc.). Tale conclusione è stata confermata da una norma interpretativa e cioè dall'art. 8 secondo comma del D.LGS. 23 novembre 1988 n. 509. Poiché dalla stessa sentenza impugnata viene ad evincersi che la MB al momento della accertata decorrenza del riconosciuto assegno di invalidità civile aveva superato il sessantacinquesimo anno di età (essendo nata l'[...] ed essendo stata riconosciuta invalida con diritto all'assegno a decorrere dal 1° settembre 1998 ) e poiché devono ritenersi assorbiti gli altri due motivi ( in ordine al mancato accertamento degli altri requisiti dell'incollocamento al lavoro e del reddito per il riconoscimento del diritto all'assegno) il proposto ricorso va accolto con decisione nel merito ai sensi dell'art. 384 primo comma c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto ed essendo stata pronunciata la sentenza impugnata in violazione degli artt. 19 legge n. 118 del 1971 e 8 secondo comma D.LGS. n. 509 del 1988 citati. Sulla base di tale pronuncia di merito la Corte rigetta la domanda della MB nei confront dei Ministeri convenuti, essendo essa proponibile soltanto nei confronti dell'INPS per il conseguimento ovormente in presenzati Tutic della pensione sociale, sempre gli altri presupposti di legge. A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nulla va disposto per le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie I primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri. 2 Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di TO MB proposta nei confronti del Ministero dell'Interno e del Ministero del Tesoro con ricorso al Pretore di Messina depositato in data 6 giugno 1996. Nulla per le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il 29 ottobre 2002. Il Consigliere estensore Matale Capitanis شا Il PresidenteGu n Ca IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria loggi 13 FEB. 200 AL CANCELLERE IC L A D A T N E S E 3