Cass. pen., sez. III, sentenza 02/04/2026, n. 12405
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Sentenza 2 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Mancanza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari

    Il ricorso è inammissibile poiché la sentenza che definiva il procedimento era già passata in giudicato al momento della presentazione del ricorso per cassazione. Le misure cautelari perdono la loro funzione quando interviene una sentenza di condanna irrevocabile a pena detentiva eseguibile.

  • Inammissibile
    Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla permanenza delle esigenze cautelari

    Il ricorso è inammissibile poiché la sentenza che definiva il procedimento era già passata in giudicato al momento della presentazione del ricorso per cassazione. Le misure cautelari perdono la loro funzione quando interviene una sentenza di condanna irrevocabile a pena detentiva eseguibile.

  • Inammissibile
    Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare custodiale

    Il ricorso è inammissibile poiché la sentenza che definiva il procedimento era già passata in giudicato al momento della presentazione del ricorso per cassazione. Le misure cautelari perdono la loro funzione quando interviene una sentenza di condanna irrevocabile a pena detentiva eseguibile.

  • Inammissibile
    Violazione di legge in relazione all'art. 275 bis cod. proc. pen. per non aver il Tribunale accertato la disponibilità del dispositivo elettronico nonché mancanza di motivazione in ordine alla proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare custodiale in caso di indisponibilità del dispositivo elettronico

    Il ricorso è inammissibile poiché la sentenza che definiva il procedimento era già passata in giudicato al momento della presentazione del ricorso per cassazione. Le misure cautelari perdono la loro funzione quando interviene una sentenza di condanna irrevocabile a pena detentiva eseguibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 02/04/2026, n. 12405
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12405
    Data del deposito : 2 aprile 2026

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