CASS
Sentenza 2 aprile 2026
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/04/2026, n. 12405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12405 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AX JA nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/11/2025 del Tribunale del riesame di L'aquila Udita la relazione svolta dal Consigliere Pia Verderosa;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio per nuovo esame dell'ordinanza impugnata limitatamene alla subordinazione della applicazione degli arresti domiciliari all'applicazione del braccialetto elettronico, disponendo in sua mancanza il permanere della custodia in carcere. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di L'Aquila, adito ex art. 310 cod. proc. pen., con ordinanza del 20 novembre 2025, in parziale accoglimento dell'appello proposto nell'interesse di AX JA, ha sostituito la misura cautelare della custodia in carcere con la misura degli arresti domiciliari con il dispositivo elettronico per il controllo a distanza, rigettando la richiesta di uscire dal proprio domicilio per recarsi al lavoro. 2. Avverso l'ordinanza, AX JA, tramite il suo difensore ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando quattro motivi. 2.1 Con il primo motivo, la difesa deduce la nullità dell'ordinanza per mancanza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari sottese all'adozione della misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del dispositivo Penale Sent. Sez. 3 Num. 12405 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: VERDEROSA PIA Data Udienza: 24/02/2026 elettronico, in violazione del diritto di difesa e dell'art. 125 comma 3 cod. proc. pen. 2.2 Con il secondo motivo, la difesa deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla permanenza delle esigenze cautelari. Secondo la difesa, il Tribunale del riesame avrebbe desunto l'attualità e la concretezza del periculum dalla sola gravità dei fatti contestati, pur avendo riconosciuto che il prevenuto non ha precedenti ostativi, che ha manifestato una concreta volontà di reinserimento sociale e lavorativo, che ha la possibilità di una stabile occupazione lavorativa ed una abitazione assieme alla coniuge con la quale ha stipulato regolare contratto di locazione e che è persona estranea ai circuiti criminali. La difesa rappresenta che non sussiste il pericolo di fuga né tantomeno il pericolo di inquinamento probatorio, in quanto il procedimento a carico di HA è stato definito con sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile. Secondo la difesa mancano i requisiti dell'attualità e della concretezza delle esigenze cautelari. 2.2 Con il terzo motivo, la difesa deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare custodiale. La difesa lamenta che il Tribunale del riesame, nell'applicare la misura degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico, non ha tenuto conto della specifica idoneità di ciascuna altra misura in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare in concreto. Secondo la difesa la misura è assolutamente sproporzionata rispetto all'entità del fatto e alla sanzione che è stata irrogata, avendo il prevenuto definito la propria posizione processuale con sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile con conseguente venir meno delle esigenze cautelari. 2.3 Con il quarto motivo, la difesa deduce violazione di legge in relazione all'art. 275 bis cod. proc. pen. per non avere il Tribunale accertato la disponibilità del dispositivo elettronico nonché mancanza di motivazione in ordine alla proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare custodiale in caso di indisponibilità del dispositivo elettronico. Si sottolinea che le S.U. della Cassazione, con sentenza del 228/4/2016 n. 20769, hanno precisato che, all'accertata indisponibilità del congegno elettronico, non può conseguire alcuna automatica applicazione né della custodia cautelare in carcere né gli arresti domiciliari tradizionali, ma impone al giudice una rivalutazione della fattispecie concreta, alla luce dei principi di adeguatezza e proporzionalità di ciascuna delle misure in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. 3. Il Procuratore Generale, con la requisitoria scritta ritualmente trasmessa, ha chiesto l'annullamento con rinvio per nuovo esame dell'ordinanza impugnata limitatamene alla subordinazione della applicazione degli arresti domiciliari all' 2 applicazione del braccialetto elettronico, disponendo in sua mancanza il permanere della custodia in carcere. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. La stessa difesa dà atto che, con i motivi aggiunti, aveva depositato dinanzi al Tribunale del Riesame di L'Aquila l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen., in data 30.10.20025, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo con la quale era stato definito il presente procedimento a carico di AX JA con determinazione della pena finale in anni 4, mesi 3 di reclusione ed euro 17.600 di multa. 2. Va al riguardo osservato che le misure cautelari svolgono nel processo una funzione servente, che è destinata a venire meno in concomitanza con l'irrevocabilità di una sentenza di condanna a pena detentiva che risulti in concreto eseguibile. In tale ipotesi, infatti, si apre la fase esecutiva che impedisce la possibilità di remissione in libertà (Cass. Sez. U. n. 31524 del 14/7/2004, Litteri, Rv. 228167). Si è quindi affermato che in tema di misure cautelari personali, l'irrevocabilità della sentenza di condanna a pena detentiva comporta il venir meno della funzione del vincolo custodiale e determina l'inammissibilità dell'impugnazione cautelare, in quanto la definitività del titolo esecutivo, pur se sopravvenuta rispetto al momento della presentazione del ricorso per cassazione, apre una fase ontologicamente incompatibile con la verifica demandata al tribunale ordinario a fini cautelari e, "a fortiori", alla Suprema Corte (Sez. 3, n. 8361 del 26/01/2024, Bueno, Rv. 285968 - 01; in senso conforme SEz. 4, n. 39762 del 27/11/2025). Nel caso in esame, è quindi inammissibile l'impugnazione, in quanto è stato proposto ricorso per Cassazione, quando il titolo esecutivo era già divenuto definitivo. 3. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che egli ha determinato le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), avendo presentato il ricorso per Cassazione quando era già divenuta irrevocabile la sentenza che definiva il procedimento -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila. 3 1-Ci o sigliere et- sore IA V/RRD (-J Il Presidente
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 24/02/2026
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio per nuovo esame dell'ordinanza impugnata limitatamene alla subordinazione della applicazione degli arresti domiciliari all'applicazione del braccialetto elettronico, disponendo in sua mancanza il permanere della custodia in carcere. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di L'Aquila, adito ex art. 310 cod. proc. pen., con ordinanza del 20 novembre 2025, in parziale accoglimento dell'appello proposto nell'interesse di AX JA, ha sostituito la misura cautelare della custodia in carcere con la misura degli arresti domiciliari con il dispositivo elettronico per il controllo a distanza, rigettando la richiesta di uscire dal proprio domicilio per recarsi al lavoro. 2. Avverso l'ordinanza, AX JA, tramite il suo difensore ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando quattro motivi. 2.1 Con il primo motivo, la difesa deduce la nullità dell'ordinanza per mancanza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari sottese all'adozione della misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del dispositivo Penale Sent. Sez. 3 Num. 12405 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: VERDEROSA PIA Data Udienza: 24/02/2026 elettronico, in violazione del diritto di difesa e dell'art. 125 comma 3 cod. proc. pen. 2.2 Con il secondo motivo, la difesa deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla permanenza delle esigenze cautelari. Secondo la difesa, il Tribunale del riesame avrebbe desunto l'attualità e la concretezza del periculum dalla sola gravità dei fatti contestati, pur avendo riconosciuto che il prevenuto non ha precedenti ostativi, che ha manifestato una concreta volontà di reinserimento sociale e lavorativo, che ha la possibilità di una stabile occupazione lavorativa ed una abitazione assieme alla coniuge con la quale ha stipulato regolare contratto di locazione e che è persona estranea ai circuiti criminali. La difesa rappresenta che non sussiste il pericolo di fuga né tantomeno il pericolo di inquinamento probatorio, in quanto il procedimento a carico di HA è stato definito con sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile. Secondo la difesa mancano i requisiti dell'attualità e della concretezza delle esigenze cautelari. 2.2 Con il terzo motivo, la difesa deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare custodiale. La difesa lamenta che il Tribunale del riesame, nell'applicare la misura degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico, non ha tenuto conto della specifica idoneità di ciascuna altra misura in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare in concreto. Secondo la difesa la misura è assolutamente sproporzionata rispetto all'entità del fatto e alla sanzione che è stata irrogata, avendo il prevenuto definito la propria posizione processuale con sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile con conseguente venir meno delle esigenze cautelari. 2.3 Con il quarto motivo, la difesa deduce violazione di legge in relazione all'art. 275 bis cod. proc. pen. per non avere il Tribunale accertato la disponibilità del dispositivo elettronico nonché mancanza di motivazione in ordine alla proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare custodiale in caso di indisponibilità del dispositivo elettronico. Si sottolinea che le S.U. della Cassazione, con sentenza del 228/4/2016 n. 20769, hanno precisato che, all'accertata indisponibilità del congegno elettronico, non può conseguire alcuna automatica applicazione né della custodia cautelare in carcere né gli arresti domiciliari tradizionali, ma impone al giudice una rivalutazione della fattispecie concreta, alla luce dei principi di adeguatezza e proporzionalità di ciascuna delle misure in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. 3. Il Procuratore Generale, con la requisitoria scritta ritualmente trasmessa, ha chiesto l'annullamento con rinvio per nuovo esame dell'ordinanza impugnata limitatamene alla subordinazione della applicazione degli arresti domiciliari all' 2 applicazione del braccialetto elettronico, disponendo in sua mancanza il permanere della custodia in carcere. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. La stessa difesa dà atto che, con i motivi aggiunti, aveva depositato dinanzi al Tribunale del Riesame di L'Aquila l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen., in data 30.10.20025, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo con la quale era stato definito il presente procedimento a carico di AX JA con determinazione della pena finale in anni 4, mesi 3 di reclusione ed euro 17.600 di multa. 2. Va al riguardo osservato che le misure cautelari svolgono nel processo una funzione servente, che è destinata a venire meno in concomitanza con l'irrevocabilità di una sentenza di condanna a pena detentiva che risulti in concreto eseguibile. In tale ipotesi, infatti, si apre la fase esecutiva che impedisce la possibilità di remissione in libertà (Cass. Sez. U. n. 31524 del 14/7/2004, Litteri, Rv. 228167). Si è quindi affermato che in tema di misure cautelari personali, l'irrevocabilità della sentenza di condanna a pena detentiva comporta il venir meno della funzione del vincolo custodiale e determina l'inammissibilità dell'impugnazione cautelare, in quanto la definitività del titolo esecutivo, pur se sopravvenuta rispetto al momento della presentazione del ricorso per cassazione, apre una fase ontologicamente incompatibile con la verifica demandata al tribunale ordinario a fini cautelari e, "a fortiori", alla Suprema Corte (Sez. 3, n. 8361 del 26/01/2024, Bueno, Rv. 285968 - 01; in senso conforme SEz. 4, n. 39762 del 27/11/2025). Nel caso in esame, è quindi inammissibile l'impugnazione, in quanto è stato proposto ricorso per Cassazione, quando il titolo esecutivo era già divenuto definitivo. 3. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che egli ha determinato le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), avendo presentato il ricorso per Cassazione quando era già divenuta irrevocabile la sentenza che definiva il procedimento -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila. 3 1-Ci o sigliere et- sore IA V/RRD (-J Il Presidente
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 24/02/2026