Sentenza 1 aprile 2004
Massime • 1
In materia di revoca e sostituzione delle misure cautelari personali, non è necessario acquisire il parere del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 299 comma terzo-bis cod. proc. pen., qualora il giudice, dopo avere disposto la misura degli arresti domiciliari, accerti la mancanza di un domicilio presso cui trasferire l'imputato e, conseguentemente, revochi il provvedimento, sostituendolo con la custodia cautelare in carcere, misura originariamente richiesta dal pubblico ministero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/04/2004, n. 37565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37565 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 01/04/2004
Dott. BATTISTI ARno - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 660
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 040549/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RA NI N. IL 01/11/1979;
avverso ORDINANZA del 30/09/2003 TRIB. LIBERTÀ di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BATTISTI MARIANO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Monetti che ha chiesto dichiararsi il rinvio inammissibile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Il g.i.p. del tribunale di Bologna, con ordinanza del 26 luglio 2003, nel convalidare l'arresto di EI NI, colto nella flagranza del reato di detenzione di eroina e di cocaina a fini di spaccio, disponeva, nei confronti di quest'ultimo - parzialmente disattendendo la richiesta del p.m. di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere. - la misura degli arresti domiciliari, "previo accertamento - così l'ordinanza - dei CC. competenti sulla idoneità del luogo di esecuzione della misura".
2 - Il g.i.p., il giorno successivo - 27 luglio 2003 -, avuta notizia che la coindagata, SA AR SC, presso la cui abitazione si sarebbe dovuta eseguire la misura degli arresti domiciliari, si era rifiutata di accogliere il EL nel proprio appartamento, revocava la precedente ordinanza e disponeva la misura della custodia in carcere.
3 - Il difensore chiedeva il riesame dall'ordinanza applicativa degli arrosti domiciliari e proponeva appello avverso la successiva ordinanza di revoca di questa misura g di sostituzione della stessa con quella della custodia in carcere.
4 - Il tribunale del rissarne, con ordinanza del 30 settembre 2003, "confermava il provvedimento carcerario, riqualificata come riesame la relativa impugnazione - l'impugnazione della ordinanza del 27 luglio 2003 - e ritenuta assorbita in quest'ultima la richiesta ex art. 309 separatamente presentata dal difensore in ordine alla iniziale statuizione con la quale il g.i.p. aveva disposto gli arresti domiciliari subordinando tale statuizione alla condizione che il luogo di esecuzione della misura risultasse idoneo".
5 - Il tribunale riteneva non condivisibile l'assunto difensivo circa la separatezza tra i due provvedimenti, affermando che "non rispondeva al vero che l'ordinanza del 26 luglio 2003 avesse chiuso, davanti al primo giudice, il procedimento incidentale de libertate avviato dalla presentazione, da parte del p.m., di richiesta di applicazione della custodia carceraria".
"L'avere il g.i.p. disposto - proseguiva il tribunale - gli arresti domiciliari, previo accertamento in ordine alla concreta praticabilità di tale misura, implicava, infatti, l'esplicita apposizione di una condizione alla chiusura del suddetto procedimento incidentale".
"Il tenore dell'originaria statuizione del g.i.p. e l'immediatamente successivo accertamento circa l'impraticabilità degli arresti domiciliari avevano, infatti, fatto si che il suddetto giudice, avendo agli stesso previsto la formazione eventualmente progressiva della propria statuizione, non avesse 'speso' i poteri decisionali che lo avevamo investito con l'iniziale richiesta di custodia in carcere, sicché aveva disposto la più grave misura quando era ancora investito dall'iniziale richiesta in tal senso del p.m.".
5 - Il difensore ricorre per Cassazione denunciando "violazione di legge", deducendo che "risulta estranea al sistema processuale in generale, e a quello cautelare in particolare, la figura del provvedimento restrittivo della libertà personale a formazione progressiva, con la conseguenza che deve ritenersi che l'emissione del provvedimento cautelare applicativo della cautela domestica a- vesse esaurito il potere cautelare del giudice attivato dalla domanda del p.m. e che eventuali modifiche in pejus dello stato cautelare sarebbero state possibili solo in seguito a richiesta del p.m. ex art. 299, comma 4, c.p.p.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Come può notarsi, il ricorrente, nel censurare la tesi della "formazione eventualmente progressiva della statuizione del g.i.p. in tema di misure cautelari ", si. duole, soprattutto, dell'affermazione dell'ordinanza impugnata secondo la quale il. g.i.p., nel. momento in cui. ha revocato la misura degli. arresti domiciliari sostituendola con quella della custodia in carcere legittimamente ha omesso di chiedere il parere del p.m. perché ancora investito dall'iniziale richiesta di quest'ultimo di applicazione della custodia carceraria.
2 - Il ricorso, in questo suo nucleo fondamentale, è manifestamente infondato.
Può discutersi, se sia ammissibile, come ritiene il tribunale, un provvedimento cautelare a formazione progressiva.
E, per rendersi conto che la tesi del tribunale è quanto meno opinabile, è sufficiente riflettere che il g.i.p., allorché ha accertato che la propria ordinanza di arresti domiciliari non era eseguibile, ha dovuto revocarla e procedere alla sosti turione della stessa, revoca e sostituzione che, come è noto, sono previste dalla norma dell'art. 299 c.p.p., la quale, nel primo comma, prevede che "le misure coercitive e interdetti ve sono immediatamente revocate quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di. applicabilità previste dall'articolo 273 o dalle disposizioni relative alle singole misure ovvero le esigenze cautelari previste dall'art. 274 c.p.p." ed è innegabile che la misura degli arresti domiciliari non possa non essere revocata quando manchi la condizione essenziale per la relativa esecuzione, l'insussistenza, cioè, di un domicilio presso il quale trasferire l'indagato.
3 - Se la misura dagli arresti domiciliari non può non essere revocata ove ne sia impossibile l'esecuzione, par il giudice - che non può non averla disposta se non sul presupposto della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari - si pone il problema, non solo di revocarla, ma, facendo applicazione dello stesso art. 299 c.p.p.. l'ulteriore problema di sostituirla con altra, sostituzione che, anche perché in strettissima successione cronologica con la precedente ordinanza di applicazione della misura degli arresti domiciliari, non eseguita per impossibilità di farlo, consente di affermare che non occorre il parere del p.m., allorché il g.i.p., dinanzi alla accertata impossibilità di esecuzione revochi immediatamente la misura che ha disposto e, contestualmente, la sostituisca applicando la misura inizialmente richiesta dal p.m., la cui domanda, in tal senso, sia stata parzialmente disattesa.
4 - Nè si obietti che il p.m, aveva fatto acquiescenza alla prima ordinanza non impugnandola.
È, invero, agevole osservare che, prescindendo dalla questione della ravvisabilità dell'acquiescenza nella materia de qua, l'ordinanza di revoca e di sostituzione è stata emessa il giorno successivo a quello in cui erano stati disposti, gli arresti domiciliari, sicché il p.m., ricorrendone le altre condizioni;
sarebbe stato ancora ampiamente nei termini por impugnare, ove avesse inteso farlo.
5 - Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500.00 in favore della Cassa delle Ammende;
dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al competente tribunale distrettuale del riesame di Bologna perché provveda a quanto stabilito nell'art. 92 norme all. c.p.p.. Manda alla cancelleria per gli immediati adempimenti. Così deciso in Roma, il 1 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2004