Sentenza 30 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/07/2001, n. 10402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10402 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITA040 2/01 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto DEYENZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE δι ABUSIVA FONID Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Franco PONTORIERI - R.G.N. 10871/99 - Rel. Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Cron. 23018 Rep. 3491 - Consigliere Dott. Umberto GOLDONI Consigliere Dott. ANca TROMBETTA Ud.18/05/01 Dott. Vincenzo MAZ ZACANE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti L.3000 DAUG 2001 SOMMA MARIO, nella qualità di erede della Sig.ra MP AN AL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A RIBOTY 23, presso lo studio dell'avvocato MENNELLA M, CANCELLERIA dall'avvocato CIANCI STEFANO, giusta delega in difeso atti;
ricorrente
contro
GIOSUE', domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, D'ANGELO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dagli avvocati GAETANO ROSIELLO, GAETANO RIZZO, 2001 giusta delega in atti;
859 controricorrente - -1- avversO la sentenza n. 2018/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 06/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/05/01 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 10 ottobre 1989 AL SL convenne innanzi al Tribunale di Napoli UÈ D'LO, e chiese che fosse condan- nato a [...] 700 metri quadrati di un suo fondo (denominato "Gioiello") che deteneva senza titolo, senza precisarne la esatta dislocazio- ne. Il convenuto si costituì e, ricordato che egli era affittuario di tre moggia e mezzo del fondo dell'attrice (ossia 11.666 metri quadrati), che dunque deteneva legittimamente, chiese che fosse individuati con esattezza i 700 metri quadrati che a dire dell'attrice egli deteneva senza titolo, e dei quali aveva chiesto il rilascio. Disposta ed espletata una consulenza tecnica, il Tribunale, con sentenza del 23 ottobre 1993, facendo proprie le conclusioni del perito, con- dannò il convenuto al rilascio delle porzioni del fondo di proprietà di LE RI SL nel dettaglio specificate. La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigra- gravame di UÈ D'LO, osservando che la decisione fe, ha accolto del Tribunale era certamente errata, perché comportava la riduzione di circa un terzo del suolo che quest'ultimo legittimamente deteneva, in qualità di affittuario. La Corte territoRIle ha poi rilevato che AL SL non ave- va precisato la esatta dislocazione della parte del suo fondo affittata a Gio- suè D'LO, e di quella che a suo dire quest'ultimo deteneva senza titolo, ed ha quindi rigettato la domanda. AR SO, erede di AL SL, nelle more deceduta, ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza, per tre motivi. UÈ D'LO ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del suo ricorso AR SO afferma che La Corte d'appello di Napoli ha pronunziato la sentenza impugnata senza aver esaminato il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, ed in particolare la relazione del consulente tecnico di ufficio;
e sostiene che pertanto tale sentenza è nulla. La censura è infondata. L'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347 cod. proc. civ., è affidata all'apprezzamento discrezionale del giudice dell'impugnazione, con la conseguenza che l'omessa acquisizione non determina improcedibilità dell'appello; mentre può essere dedotta come motivo di ricorso per cassazione soltanto nel caso (che non ricorre nella specie) in cui si alleghi che il giudice d'appello avrebbe potuto o dovuto trar- re dal fascicolo stesso elementi idonei a suffragare una diversa soluzione su uno o più punti controversi della causa (vedi Cassazione civile sez. III, 15 luglio 1998, n. 6910). Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso sostiene che era onere di UÈ D'LO provare il fondamento della sua eccezione, e de- nunzia violazione dell'art. 2697 cod. civ., e vizi di motivazione. La censura è inammissibile. 2 Quel che ha eccepito UÈ D'LO è soltanto il contratto di locazione di cui innanzi si è detto;
e poiché la stipulazione di tale contratto non è stata contestata, non era necessario che fosse provata, trattandosi di circostanza pacifica. E per la verità neppure di una eccezione in senso proprio si è trattato, dal momento che la esistenza della locazione è stata allegata da UÈ D'LO non per contrastare il diritto vantato da controparte, ma per 109T 250.000 evidenziare la necessità che tale diritto fosse adeguatamente specificato, con 456T 10000 la esatta indicazione delle porzioni del fondo che controparte affermava da lui detenute senza titolo. OT$90000 La censura non tiene dunque conto del reale contenuto delle ar- gomentazioni sviluppate dalla Corte d'Appello di Napoli nella sentenza im- pugnata. Le spese seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna AR SO a rifondere a UÈ D'LO le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in lire 220.200 "oltre lire 2.000.000 per onorari. A Roma, 18 maggio 2001 M O R Il presidente E T (FrancoPortforters 4 A R , T A 1 L N I 0 E M 0 A E 0 L'estensore 2 T L 0 N . L .0 A T E a t 0 verot M I D Carlo Cioffi) a 9 C l N 2 c O n I O i T C 15 o I N t IL CANCERERE C1 F E a F r 3 n t C U is AN IA E 7 a g ri g . i U . ile 4 e a D R D b M . a n s a l n s DEPOSITATO ANCELLERIA a o . .s p p s D r. e ( (I R D FomaRome...330 LUB: 2001; Il ( FrauCofy acR