Sentenza 28 agosto 1999
Massime • 1
In tema di istanza di revocazione contro crediti ammessi ex art. 102 della legge fallimentare, l'errore essenziale di fatto si concreta non già in un inesatto apprezzamento del materiale probatorio od in una errata valutazione giuridica di un fatto, bensì in una falsa percezione della realtà da parte del giudice, che deve avere avuto carattere determinante rispetto all'ammissione del credito contestato. (alla stregua di tale principio la Suprema Corte ha escluso che ricorresse un errore di fatto nella circostanza dell'ammissione al passivo di un credito fondato su decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, ma ancora oggetto di opposizione, osservando, altresì, che l'ulteriore circostanza che sul decreto prodotto ai fini dell'ammissione non risultasse la sua definitività, non avrebbe potuto condurre a diverso apprezzamento anche qualora si fosse ritenuto che il giudice delegato avesse erroneamente creduto definitivo il decreto, poiché - come esattamente aveva reputato il giudice di merito - tale erronea convinzione si sarebbe dovuta considerare conseguente ad un'inesatta valutazione delle risultanze probatorie e non ad una falsa percezione della realtà, quella dell'esistenza dell'opposizione, che non era stata portata all'attenzione del giudice delegato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/08/1999, n. 9069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9069 |
| Data del deposito : | 28 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele CANTILLO - Presidente -
Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -
Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere -
Dott. Giuseppe SALMÈ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
FALLIMENTO di AU VA, domiciliato presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Andreozzi di Cagliari per procura speciale a margine del ricorso, ricorrente
Contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza 17, presso l'avvocatura centrale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio Fonzo e Antonietta Coretti, per procura speciale in calce al controricorso
Controricorrente
avverso la sentenza della corte d'appello di Cagliari del 24 febbraio 1996. Sentita la relazione della causa svolta dal cons. Giuseppe Salmè alla pubblica udienza del 21 ottobre 1998;
sentito l'avv. Coretti per il controricorrente;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Vincenzo Maccarone che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Nel corso della procedura del fallimento di AN AU, dichiarato con sentenza del tribunale di Cagliari del 23 marzo 1992, l'INPS, sulla base di un decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, emesso dal pretore di Cagliari in data 26 gennaio 1987, ha ottenuto l'ammissione al passivo di un credito di L. 27.663.200, per contributi non versati nel periodo dal 2 febbraio 1978 al 14 marzo 1981 relativamente al lavoratore CO NI. Lo stato passivo è stato dichiarato esecutivo con decreto del giudice delegato del 24 luglio 1992, ma il 27 settembre 1993 il curatore ha chiesto la revocazione di tale decreto assumendo che l'ammissione al passivo era stata determinata da un errore di fatto essenziale, e cioè dall'erronea convinzione che il decreto ingiuntivo fosse passato in giudicato, mentre era ancora pendente in giudizio di opposizione, interrottosi per il fallimento del AU e riassunto dalla curatela. Con sentenza del 28 aprile 1994 il tribunale ha revocato l'ammissione al passivo, anche perché nel corso del giudizio di revocazione l'INPS non avrebbe offerto altra prova del credito diversa dal provvedimento monitorio. Questa decisione è stata integralmente riformata dalla corte d'appello di Cagliari, la quale ha dichiarato inammissibile l'istanza di revocazione affermando che, non essendovi alcun riferimento esplicito o implicito a una presunta definitività del decreto ingiuntivo nella domanda di ammissione al passivo, a suo tempo presentata dall'INPS, e nella documentazione allegata, nonché nel verbale dell'udienza di verificazione, non poteva ritenersi che il giudice delegato avesse accolto l'istanza nell'erroneo presupposto della definitività, invece che per errato apprezzamento delle risultanze processuali, e cioè per un errore di giudizio. La corte territoriale ha quindi ritenuto non suffragata da alcun elemento probatorio, e pertanto apodittica, l'affermazione del giudice di primo grado secondo cui, sostanzialmente, non essendo ipotizzabile che il giudice delegato potesse incorrere in un errore di giudizio, non poteva avere commesso che un errore di fatto.
Avverso la sentenza della corte d'appello di Cagliari il fallimento ha proposto ricorso per cassazione, al quale resiste con controricorso l'INPS.
Motivi della decisione
1) Deducendo la violazione dell'art. 102 della l.f. e difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia, il fallimento ricorrente sostiene che per ritenere che l'errore del giudice delegato era un errore di giudizio e non di fatto, doveva dimostrarsi che l'ammissione al passivo era avvenuta non ostante l'avvenuto apprezzamento della circostanza dell'avvenuta proposizione dell'opposizione, mentre tale circostanza non venne da alcuno dedotta ed, anzi, per il tempo trascorso tra l'emissione del decreto ingiuntivo (gennaio 1987) e l'istanza di ammissione (marzo 1992) era plausibile che il decreto fosse divenuto definitivo. La corte territoriale avrebbe omesso di valutare se il giudice delegato era a conoscenza dell'avvenuta proposizione dell'opposizione e se, in caso positivo, tale circostanza avrebbe potuto portare alla non ammissione del credito. Osserva infine il ricorrente che, se si dovesse seguire l'argomentazione della corte d'appello, l'art. 102 l.f. non sarebbe mai applicabile.
2) Il ricorso non è fondato.
L'art. 102 della legge fallimentare dispone che, se prima della chiusura del fallimento si scopre che l'ammissione di un credito o di una garanzia è stata determinata da falsità, dolo o errore essenziale di fatto, o si rinvengono documenti decisivi prima ignorati, il curatore o qualunque creditore può proporre domanda di revocazione del decreto del giudice delegato o della sentenza del tribunale che ha ammesso il credito o la garanzia. Come è pacifico, la revocazione di cui alla disposizione indicata costituisce un rimedio straordinario contro una pronuncia ormai definitiva sull'accertamento dei crediti concorrenti. Per quanto riguarda la nozione di errore essenziale di fatto è altrettanto pacifico che esso si concreta non già in un inesatto apprezzamento del materiale probatorio od in una errata valutazione giuridica di un fatto, ma in una falsa percezione della realtà da parte del giudice, determinante rispetto all'ammissione del credito contestato.
È irrilevante, pertanto, l'osservazione del ricorrente diretta a dimostrare l'erroneità dell'ammissione al passivo del credito fondato su decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo ma oggetto di opposizione, dovendosi dedurre e dimostrare, piuttosto, che l'erronea ammissione del credito, nella fattispecie indicata, è dipesa non da un'errata valutazione giuridica dei fatti o da un inesatto apprezzamento del materiale probatorio ma da una falsa percezione della realtà.
La corte territoriale, quindi, ha correttamente interpretato l'art.102 legge fallimentare, ritenendo che l'applicazione della norma è
esclusa dalla sussistenza di un errore di giudizio. Nè merita censura la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha escluso la falsa percezione della definitività del decreto da parte del giudice delegato, rilevando che di tale definitività non v'è traccia nella documentazione allegata dall'INPS all'istanza di ammissione al passivo e nel verbale dell'udienza di verificazione. Ha osservato la corte territoriale che piuttosto potrebbe ritenersi che il giudice delegato abbia (erroneamente) creduto che il decreto ingiuntivo fosse divenuto definitivo (il che, plausibilmente, potrebbe discendere dal rilievo attribuito al lungo tempo trascorso dalla sua emissione e al silenzio circa la proposizione dell'opposizione), ma che tale erronea convinzione potrebbe ritenersi soltanto una conseguenza di un'inesatta valutazione delle risultanze probatorie e non una falsa percezione di una realtà (opposizione a decreto ingiuntivo) che non è stata mai portata all'attenzione del giudice delegato. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che si liquidano in L. 17.500 Oltre a L.
2.500.000 per onorari.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile, il 23 ottobre 1998. Depositato in Cancelleria il 28 agosto 1999