Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/01/2004, n. 1046
CASS
Sentenza 22 gennaio 2004

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La previsione della possibilità di notifica di atti in cancelleria ai sensi dell'art. 58 delle disposizioni di attuazione cod. proc. civ. è circoscritta, qualora la parte autorizzata a stare in giudizio di persona non risulti avere fatto, a norma dell'art. 319 dello stesso codice, dichiarazione di residenza o elezione di domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace, agli atti compiuti durante il procedimento ed a quello di esso conclusivo. Ne sono pertanto esclusi gli atti successivi, come quelli di impugnazione della sentenza, la cui notifica deve avvenire, a pena di giuridica inesistenza, secondo le previsioni dell'art. 330 cod. proc. civ.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/01/2004, n. 1046
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1046
    Data del deposito : 22 gennaio 2004

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