Sentenza 22 gennaio 2004
Massime • 1
La previsione della possibilità di notifica di atti in cancelleria ai sensi dell'art. 58 delle disposizioni di attuazione cod. proc. civ. è circoscritta, qualora la parte autorizzata a stare in giudizio di persona non risulti avere fatto, a norma dell'art. 319 dello stesso codice, dichiarazione di residenza o elezione di domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace, agli atti compiuti durante il procedimento ed a quello di esso conclusivo. Ne sono pertanto esclusi gli atti successivi, come quelli di impugnazione della sentenza, la cui notifica deve avvenire, a pena di giuridica inesistenza, secondo le previsioni dell'art. 330 cod. proc. civ.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/01/2004, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTARELLA ORESTANO Francesco - Presidente -
Dott. PAOLINI Giovanni - Consigliere -
Dott. ODDO Massimo - Consigliere -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. EBNER Vittorio Glauco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CONSORZIO BONIFICA INTEGRALE DEI FIUMI FOGLIA METAURO E CESANO, in persona del commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TARO 37, presso lo studio dell'avvocato LUCIANA COLANTONI, difeso dall'avvocato FRANCO BUONASSISI, giusta delega in calce;
- ricorrente -
contro
RG NO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 13/99 del Giudice di pace di PERGOLA, depositata il 24/07/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/03 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato COLANTONI LUCIANO (con delega) che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per l'inammissibilità. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione verbalmente proposto innanzi al Giudice di Pace di Pergola in data 16.3.1999 e depositato nella Cancelleria di quel Giudice il 17.4.1999, IO OE - proprietaria di un terreno sito nel Comune di S.Lorenzo in Campo ( PS ) - conveniva dinanzi al medesimo Giudice il Consorzio di Bonifica Integrale dei Fiumi Foglia, Metauro e Cesano, per sentirlo condannare alla restituzione di quanto da essa IO indebitamente versato al Consorzio a titolo di contributi consortili richiesti dall'Ente per gli anni dal 1983 al 1996; e così, della complessiva somma di L. 245.828, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
L'attrice assumeva, in proposito, l'assenza di un qualsiasi beneficio diretto per il fondo - ricadente in zona urbana - dalle opere di bonifica svolte dal Consorzio.
Il Consorzio, costituitosi, eccepiva preliminarmente la incompetenza per materia del Giudice adito, vertendosi in materia tributaria, riservata al Tribunale ordinario ai sensi dell'art. 9 c.p.c.; nel merito, deduceva la infondatezza della domanda e chiedeva altresì, in via istruttoria, disporsi apposita consulenza tecnica d'ufficio allo scopo di accertare il beneficio derivante all'immobile della IO dalle opere di bonifica eseguite da esso convenuto. Con sentenza n. l3/99, depositata il 24.7.1999, il Giudice adito, dichiarava la propria competenza per materia ai sensi dell'art. 7 cpc, ritenendo difettare nei contributi consortili i requisiti sia della imposta che della tassa;
nel merito, accoglieva la domanda attrice.
Il Consorzio ha proposto avverso tale sentenza ricorso per Cassazione, sostenuto da quattro motivi.
Con un primo motivo, deduce violazione dell'art. 9 cpc non avendo il Giudice di Pace considerato che i contributi imposti dal Consorzio ai sensi dell'art. 864 cc e dell'art. 59 TU 215/1933 hanno natura di prestazioni patrimoniali di natura pubblicistica, rientranti nella categoria dei tributi: sicché la competenza a conoscere delle relative controversie appartiene al Tribunale, ai sensi dell'art. 9 cpc.. Con un secondo motivo si duole non essere stato rilevato che sono comunque escluse dalla competenza del Giudice di pace - quale fissata dall'art. 7 cpc - le cause in cui, anche in via incidentale, sia in discussione (come, appunto, nella specie) il rapporto giuridico di diritto o di fatto con l'immobile.
Con due motivi subordinati (terzo e quarto) si censura la mancata pronunzia del Giudice di Pace in ordine alla eccepita inammissibilità della domanda attrice nonché la erroneità in fatto e in diritto della decisione di merito, adottata senza neppure pronunciarsi in ordine alla richiesta di ctu.
Ritiene la Corte di dovere rilevare - conformemente alle conclusioni rassegnate alla odierna pubblica udienza dal Procuratore Generale - la inammissibilità del ricorso.
Premesso che, come emerge dalla impugnata sentenza, la parte attrice risulta essere stato autorizzata a stare in giudizio di persona, ai sensi dell'art. 82 cpc, va rilevato che il ricorso introduttivo del presente giudizio risulta essere stato notificato dal Consorzio alla controparte in data 17.7.2000 presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Pergola: nel luogo, cioè, ove la stessa parte attrice (come si evince dalla intestazione della impugnata sentenza) viene indicata essere elettivamente domiciliata.
Senonché, siffatta notifica risulta effettuata in violazione del disposto degli artt. 330 e 137 e ss. cpc e dell'art. 58 disp. att. del medesimo codice di rito.
Invero, la previsione della possibilità di notifica di atti in cancelleria ai dell'art. 58 citato risulta espressamente circoscritta a quelli compiuti durante il procedimento - qualora, come nella specie, la parte autorizzata a stare in giudizio di persona non risulti avere fatto, ex art. 319 cpc, dichiarazione di residenza o elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede l'Ufficio del Giudice di pace - ed a quello di esso conclusivo.
Ne sono quindi esclusi gli atti ad esso successivi, quali quelli di impugnazione della sentenza, la cui notifica, come prima evidenziato, deve pertanto avvenire unicamente, a pena di giuridica inesistenza, secondo le previsioni dell'art. 330 cpc. In tal senso è il consolidato orientamento di questa Corte - ex plurimis, Cass. 5190/1998; Cass. 3421/1992; nonché, con riguardo all'analoga situazione che si determina in caso di opposizione ad ordinanza/ingiunzione regolata dall'art. 22 L. 689/1981, Cass. 6657 e 6226/2001) - dal quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi.
Alla stregua dei rilievi che precedono il ricorso, come avvertito, deve essere dichiarato inammissibile.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di questo giudizio, poiché la parte intimata, risultata vittoriosa, non ha svolto alcuna difesa.
P.Q.M.
La Corte dichiara innammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 luglio 2003. Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2004