Sentenza 28 maggio 2008
Massime • 1
In tema di danneggiamento, al fine di escludere la sussistenza del reato non basta che il danno sia di modesta entità ma occorre che esso risulti talmente esiguo da non integrare una modificazione strutturale o funzionale della cosa. (Nella fattispecie la Corte ha escluso il reato poichè la recinzione di alcuni alberi con filo spinato per favorire il passaggio di animali non aveva creato alle piante alcuna modifica strutturale o funzionale).
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- 1. Art. 635 c.p. Danneggiamentohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui: 1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero …
Leggi di più… - 2. Danneggiamento: che cos'è il reato previsto dall’art. 635 c.p.https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Ti sei mai chiesto quali siano le conseguenze giuridiche di un gesto apparentemente banale, come graffiare un'auto parcheggiata o rompere una finestra? Queste condotte, spesso sottovalutate, possono rientrare nel reato di danneggiamento, previsto dall'art. 635 c.p. In questo articolo, analizzeremo nel dettaglio cosa prevede il codice penale, quali comportamenti costituiscono reato e le conseguenze giuridiche, fino a un approfondimento sulle recenti riforme legislative e sulla giurisprudenza. Che cos'è il danneggiamento previsto dall'art. 635 c.p.? Il reato di danneggiamento, previsto dall'art. 635 c.p., si configura quando una persona, con dolo, causa un danno a cose mobili o immobili …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/05/2008, n. 25882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25882 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 28/05/2008
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - N. 683
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MELIADÒ Giuseppe - Consigliere - N. 026879/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di POTENZA;
nei confronti di:
1) DI GE N. IL 21/11/1935;
2) DI TE N. IL 15/09/1965;
avverso SENTENZA del 06/04/2006 CORTE APPELLO di POTENZA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAPPIA PIETRO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Consolo Santi che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 17.3.2005 il Tribunale di Lagonegro condannava AT GE e AT EO, ritenuto il vincolo della continuazione fra i diversi reati, alla pena di mesi nove di reclusione, avendoli ritenuti responsabili, in concorso tra di loro, del reato di danneggiamento di alberi e del reato di introduzione di animali nel fondo altrui aggravato per l'avvenuto danneggiamento del fondo medesimo.
Con sentenza del 6.4.2006 la Corte di Appello di Potenza, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, riduceva la pena inflitta ai predetti a mesi tre e giorni quindici di reclusione ciascuno, confermando nel resto la decisione impugnata.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Potenza lamentando violazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), e rilevando che la Corte territoriale, nell'irrogare la pena definitiva, era scesa al di sotto del minimo edittale previsto per il reato di cui all'art. 635 c.p., comma 2. Avverso la stessa sentenza propongono altresì ricorso per cassazione, per mezzo del loro difensore, gli imputati AT GE e AT EO lamentando la violazione di legge sotto diversi profili.
Col primo motivo di gravame i ricorrenti lamentano violazione dell'art. 125 c.p.p., n. 3 deducibile ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c). In particolare osserva la difesa che la Corte territoriale aveva ravvisato il reato di danneggiamento aggravato senza nulla dedurre in ordine ai rilievi sollevati dagli appellanti circa la sussistenza di tale reato.
Col secondo motivo di gravame i ricorrenti lamentano violazione dell'art. 635 c.p. deducibile ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b). In particolare rileva la difesa che i giudici di appello non avevano tenuto in alcun conto la circostanza, evidenziata nel proposto gravame, che nel caso di specie mancherebbe totalmente l'elemento materiale del reato in questione atteso che l'ipotesi delittuosa contestata faceva esclusivamente riferimento alla apposizione di filo spinato ad alcuni tronchi di albero, attività che non integrava assolutamente il detto reato essendo a tal fine necessario l'aver provocato la inservibilità della cosa ovvero la sua ridotta utilizzazione.
Col terzo motivo di gravame i ricorrenti lamentano violazione dell'art. 636 c.p. deducibile ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b). In particolare rileva la difesa che i giudici di appello avevano desunto il danneggiamento del fondo, nel quale si sostanziava l'aggravante prevista dall'art. 636 c.p., ultimo cpv, esclusivamente dalla presenza di tracce di zoccolatura dei bovini nel fondo impregnato di acqua per la pioggia, elemento dal quale non poteva ricavarsi l'esistenza di un deterioramento ulteriore rispetto a quello derivante dalla mera presenza degli animali. Chiedono quindi l'annullamento dell'impugnata sentenza. Ritiene il Collegio di dover prendere le mosse, nella trattazione della presente vicenda giudiziaria, per ragioni di natura logico - sistematica, dal ricorso proposto dalla difesa dei due imputati. Orbene, per quel che riguarda i primi due motivi di gravame, che il Collegio ritiene di dover trattare unitariamente essendo tra loro strettamente connessi, devesi rilevare che per costante orientamento giurisprudenziale, al fine di escludere la sussistenza del reato di danneggiamento non basta che il danno cagionato sia di modesta entità, ma occorre altresì che esso sia talmente esiguo da non potere integrare una modificazione strutturale o funzionale della cosa. Orbene nel caso di specie osserva il Collegio che la recinzione degli alberi con filo spinato al fine di creare un percorso per gli animali al pascolo, comporta un danno alla pianta decisamente esiguo e, per altro verso, non determina alcuna modificazione strutturale o funzionale nei confronti della stessa. Deve ritenersi pertanto l'insussistenza nel caso di specie non solo della contestata aggravante, ma anche del contestato reato di danneggiamento, non potendosi ravvisare quei requisiti di carattere oggettivo nei quali il reato in questione viene a sostanziarsi.
È per contro manifestamente infondato il terzo motivo di gravame concernente il reato di cui all'art. 636 c.p.. In proposito rileva il Collegio che il suddetto motivo di ricorso, sotto il profilo della inosservanza o erronea applicazione della legge penale, tenta di sottoporre a questa Corte un giudizio di merito, non consentito neppure alla luce della L. n. 46 del 2006. Ed invero la Corte territoriale ha compiutamente motivato in ordine alla configurabilità e sussistenza della suddetta aggravante, evidenziando che "anche la semplice zoccolatura sul fondo, se praticata da molti animali, in periodo di pioggia, sì da lasciare indelebili i segni del transito dei numerosi bovini, costituisce ulteriore condotta dannosa, non solo perché inibente della successiva e normale evoluzione vegetativa dei fondi stessi, quanto anche per la abusiva creazione di nuove piste per il pascolo che, inevitabilmente, ne discende". Deve ritenersi pertanto che la Corte territoriale abbia correttamente ravvisato nella fattispecie in esame quegli elementi che integrano i presupposti dell'aggravante contestata, ed abbia compiutamente dato contezza della propria decisione, laddove l'ipotesi della semplice introduzione di animali nel fondo altrui si realizza quando l'azione non abbia cagionato altro danno che quello derivante in modo necessario dalla stessa introduzione del gregge o della mandria, quali calpestio, rassodamento del terreno, deposito di sozzure;
verificandosi un qualsiasi altro evento dannoso, quale il danneggiamento alle colture, con conseguenze sulla normale evoluzione vegetativa del fondo e con la abusiva creazione di nuove piste per il pascolo, si realizza la distinta ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo predetto. Alla stregua di quanto sopra il proposto gravame sul punto deve ritenersi manifestamente infondato.
Passando al ricorso proposto dal Procuratore Generale rileva il Collegio che lo stesso, sia pur fondato in linea di principio avendo la Corte territoriale applicato una pena inferiore al minimo edittale previsto per il reato di danneggiamento dall'art. 635 c.p.p., comma 2 non può peraltro trovare accoglimento atteso che questa Corte, per le argomentazioni in precedenza espresse, ha ritenuto l'insussistenza del reato predetto.
Conclusivamente, va disposto l'annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro per quel che riguarda la determinazione della pena in relazione al reato di cui all'art.636 c.p., siccome aggravato alla stregua delle argomentazioni sopra svolte.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 28 maggio 2008. Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2008