Sentenza 27 giugno 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/06/2002, n. 9374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9374 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2002 |
Testo completo
ee 63177 ее 09 374/0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POROLO ORT CASSAZIONE Oggetto EZIONE TRIBUTARIA Tributaria eta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Francesco CRISTARELLA ORESTANO R.G.N. 210/99 Presidente Cron. 25223 MONACI Rel. Consigliere Dott. Stefano Rep. Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere Ud. 23/01/02 SPAGNA MUSSO Consigliere C.C. Dott. Bruno Dott. Achille MELONCELLI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE PO DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE S EN TENZA sul ricorso proposto da: N. 63127 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
IN IO, TO ER;
intimati avverso la sentenza n. 5/98 della Commissione 2002 tributaria regionale di FIRENZE, depositata il 223 12/02/98; -1- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 23/01/02 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto registrato a Livorno i signori AN VA e TA CO hanno acquistato una abitazione chiedendo di usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 5 aprile 1985, n.118. L'Ufficio del Registro di Livorno accertava peraltro che i contribuenti avevano già usufruito di analoghe agevolazioni per un precedente acquisto;
provvedeva, perciò, a liquidare per intero le imposte di registro e quelle ordinarie e catastali. Gli acquirenti impugnavano l'accertamento in via giurisdizionale, ed il loro ricorso veniva accolto dalla Commissione Tributaria di primo grado di Livorno, e questa decisione veniva confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana.
2. L'Amministrazione Finanziaria ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, ed esponendo un unico motivo di impugnazione, quello della violazione e falsa applicazione dell'art.2 del decreto legge 7 febbraio 1985, convertito, con modificazioni, con la legge 5 aprile 1985 n.118, nonché della legge n.168 del 1982. 3. Il Presidente della Corte ha ordinato trasmettersi il ricorso alla Procura Generale, che, con requisitoria scritta del 19 ottobre 2001, ha chiesto che il ricorso venisse rigettato per manifesta infondatezza. MOTIVI DELLA DECISIONE dell'Amministrazione Finanziaria non Il ricorso fondato e non può trovare accoglimento. Come giustamente rilevato dal Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta, l'agevolazione per l'acquisto della prima casa, prevista dall'art.2 del decreto legge n.12 del 1985, compete - ove sussistano tutte le condizioni previste dal decreto legge stesso anche al contribuente che abbia già usufruito delle agevolazioni previste dalla precedente legge 22 aprile 1982, n.168. Come, infatti, la Corte ha già rilevato in precedenza, “in tema di agevolazioni tributarie riguardanti l'acquisto di immobili destinati ad uso abitativo, i benefici previsti dall'art.2 d.l. 7 febbraio 1985 n.12, convertito nella 1. 5 aprile 1985 n.118, competono anche a chi ha già goduto di quelli, analoghi, accordati dall'art. 1 1. 22 aprile 1982 n. 168, un precedente, omologo, acquisto per immobiliare. Tale principio trova in atto supporto nel dettato, testualmente inequivocabile, dell'art. 7, commi recante che "ai 9 e 10, 1. 23 dicembre 1998 n. 448, fabbricati о di trasferimenti а titolo oneroso di porzioni di fabbricati destinati ad uso di abitazione non di lusso, per i quali era stata richiesta l'agevolazione prevista dall'art. 2 d.l. 7 febbraio 1985 n. 12, conv. con modificazioni dalla 1. 5 aprile 1985 n. 118, ove ricorrano tutte le condizioni previste dallo stesso decreto legge, compete l'agevolazione anche già usufruito delle qualora l'acquirente abbia agevolazioni previste dall'art. 1 1. 22 aprile 1982 n. 168", e che "le disposizioni di cui al (precedente) comma 9 si applicano ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge", ossia al 1 gennaio 1999." (Cass. civ., sez. trib., 3 maggio 2000, n. 5559, Min. fin. C. Nocchi, nello stesso senso, tra le molte altre, Cass. civ., sez. trib., 15 giugno 2000, Min. fin. c. Barrile) Non risultano addotti argomenti nuovi, ancora non esaminati, né la Corte ha ragione per allontanarsi da quest'orientamento ormai consolidato. Di conseguenza il ricorso è palesemente infondato, e come tale non può che essere respinto. difesi non si sono NAS in questa I controinteressati sussistono perciò spese suscettibili di fase, e non rifusione su cui la Corte debba provvedere.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 23 gennaio 2002 o Consigliere estensore Il Presidente (dr. Francesco Cristarella Oristano) (dr. Stefano Monaci) Costell o PANELLERIA IL CANCELLIERE C1 27 GIU 2002 .... Ogg Osvaldo Ascanio NOELLERE C1 Ascanio 4