Sentenza 15 marzo 2017
Massime • 1
Non si configura il delitto di frode nell'esercizio del commercio nei riguardi del medico odontoiatra che impianta sul paziente una protesi dentaria di origine e qualità diverse da quelle dichiarate, in quanto lo svolgimento della attività medica, a differenza delle attività commerciali, connaturate dalla causa di scambio di merci o servizi verso un corrispettivo, si caratterizza per il fine di cura dei pazienti e di salvaguardia della loro salute.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/03/2017, n. 39055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39055 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2017 |
Testo completo
39055-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE - Presidente - орг Composta da Sent. n. sez. Silvio Amoresano Luca Ramacci UP 15/3/2017 R.G.N. 46048/2016 Aldo Aceto Giovanni Liberati Relatore - Enrico Mengoni ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AI NI, nato ad [...] il [...] parte civile costituita nel procedimento nei confronti di UC EP, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/3/2016 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Gaeta, che ha concluso chiedendo dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
udito per la parte civile ricorrente l'avv. Marcello Gentili, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, e quindi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, la conferma delle statuizioni civili della sentenza di primo grado e la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e assistenza sostenute dalla parte civile, sia per il giudizio d'appello sia per quello di legittimità, e anche delle spese di trasferta a Roma;
udita per l'imputato l'avv. Roberta Toma, in sostituzione dell'avv. Arturo Gioffredi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 27 giugno 2012 il Tribunale di Lodi condannò EP UC alla pena di mesi quattro e giorni quindici di reclusione e al risarcimento dei danni in favore della parte civile, alla quale assegnò anche una provvisionale di euro 3.000,00, in relazione ai reati di cui agli artt. 515 cod. pen. (per avere, nell'esercizio della professione di odontoiatra, venduto e consegnato a NI AI impianti dentari di origine e qualità diverse da quelle pattuite, impiantandogli nell'arcata dentaria elementi dentari in resina e non, come pattuito, in ceramica) e 485 cod. pen. (per avere, al fine di procurarsi un vantaggio, formato falsamente un preventivo per prestazioni dentistiche difforme rispetto a quello rilasciato a NI AI); con la medesima sentenza l'imputato venne assolto dal connesso reato di lesioni colpose per insussistenza del fatto. La Corte d'appello di Milano, provvedendo con sentenza del 14 marzo 2016 sulla impugnazione dell'imputato, pur essendo frattanto interamente decorso il termine massimo di prescrizione di entrambi i reati, ha assolto l'imputato dai reati a lui ascritti per insussistenza del fatto, revocando conseguentemente le statuizioni civili. E' stata esclusa, in particolare, la configurabilità, in relazione ad una attività professionale medica quale quella svolta dall'imputato, del reato di frode in commercio di cui all'art. 515 cod. pen., che richiede che l'agente operi nell'esercizio di una attività commerciale ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, non potendo estendersi analogicamente in malam partem tale previsione alla attività medico dentistica. Quanto al reato di falsità in scrittura privata di cui all'art. 485 cod. pen., contestato in relazione alla formazione da parte dell'imputato di quattro preventivi in data 13 settembre 2005, relativi a interventi, materiali e importi diversi tra loro, ne è stata evidenziata l'assenza di contraffazione materiale, essendo tutti pacificamente provenienti dall'imputato, di cui recavano la sottoscrizione, con la conseguente configurabilità non di un falso materiale, bensì, eventualmente, di un falso ideologico in scritture private (per il loro contenuto non veritiero), privo di rilevanza penale. Al riguardo è stata dalla Corte territoriale ritenuta prevalente la formula di proscioglimento per insussistenza del fatto, rispetto a quella di mancata previsione dello stesso come reato, conseguente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 7 del 2016, che ha escluso la rilevanza penale del reato di cui all'art. 485 cod. Eliman pen. 2 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte civile, NI AI, affidato a due motivi.
2.1. Con un primo motivo ha prospettato violazione dell'art. 515 cod. pen., affermando la sufficienza, al fine della configurabilità del reato di frode in commercio, che l'attività criminosa si esplichi nell'esercizio di un atto obiettivamente commerciale, richiamando al riguardo il principio in tal senso stabilito nella sentenza n. 16386 del 2002 di questa stessa Sezione.
2.2. Con un secondo motivo ha denunciato la violazione anche dell'art. 485 cod. pen., costituendo falsità materiale e non ideologica la sostituzione di una diversa dichiarazione a una dichiarazione precedente, quale quella compiuta dall'imputato. Ha pertanto domandato l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata.
2.3. Nel corso dell'udienza pubblica di discussione il ricorrente ha poi depositato note difensive, ribadendo la configurabilità dei reati contestati e affermando la sussistenza del proprio interesse a impugnare nonostante l'estinzione per prescrizione di entrambi tali reati.
3. L'imputato ha depositato memoria, mediante la quale ha contestato la fondatezza della impugnazione e ha eccepito la sua inammissibilità, a causa della genericità dei motivi. Ha negato, in particolare, la configurabilità del reato di frode in commercio in relazione alla attività medico dentistica, trattandosi di disposizione volta a salvaguardare l'esercizio dell'industria e del commercio, non applicabile all'esercizio di una professione medica, non potendo neppure qualificarsi l'atto medico di installazione di una protesi come atto avente natura obiettivamente commerciale, come sostenuto dal ricorrente. Ha contestato anche la configurabilità del reato di falso in scrittura privata, non essendosi verificata la sostituzione dei preventivi tra loro, ma solo la formazione di quattro diversi preventivi, tutti provenienti e sottoscritti dall'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato.
2. Per quanto riguarda la doglianza formulata con primo motivo, riguardo alla errata esclusione della configurabilità del reato di cui all'art. 515 cod. pen. in relazione alla attività medico dentistica, in particolare con riferimento alla installazione da parte dell'imputato di un impianto protesico difforme per i materiali impiegati rispetto a quanto pattuito e promesso (in resina anziché in ceramica), va osservato che la norma incriminatrice contestata, inserita nel titolo VIII del libro secondo del codice, relativo ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e, nell'ambito di tale titolo, nel capo II, relativo ai delitti contro l'industria e il commercio, sanziona le condotte commesse nell'esercizio di una attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico. Si tratta di disposizione volta a salvaguardare l'onesto svolgimento del commercio e non a proteggere gli interessi patrimoniali dei singoli acquirenti, tanto che è stata esclusa la rilevanza del fatto che l'acquirente non abbia ricevuto un danno economico in conseguenza della consegna dell'aliud pro alio, atteso che, stante la tutela dell'interesse al leale esercizio dell'attività commerciale, è irrilevante la circostanza che la cosa diversa possa risultare di maggiore valore rispetto a quella richiesta dall'acquirente (così Sez. 3, n. 16055 del 21/04/2006, Vessichelli, Rv. 234333). La specificità del bene giuridico tutelato impedisce, se non attraverso una non consentita estensione analogica in malam partem, di ampliare l'ambito di applicabilità della disposizione ad attività diverse da quelle commerciali, pur se svolte professionalmente e a scopo di lucro, in considerazione della univocità e tassatività della indicazione contenuta nella norma. Va, dunque, certamente esclusa, per quanto rileva nel caso in esame, la configurabilità della disposizione di cui all'art. 515 cod. pen. con riferimento allo svolgimento di attività medica, compresa quella odontoiatrica, che si caratterizza, anche quando sia svolta professionalmente e a scopo di lucro, per il fine di cura dei pazienti e di salvaguardia della loro salute, a differenza delle attività commerciali, caratterizzate dalla causa di scambio, di merci o servizi verso un corrispettivo. Si tratta di attività ontologicamente diverse, per scopi, contenuto e disciplina abilitativa e autorizzatoria, tra loro in alcun modo assimilabili. Gli atti di acquisto di attrezzature e materiali necessari per lo svolgimento della attività medica intercorrono tra le strutture sanitarie o i medici e i fornitori, e ad essi rimangono estranei i pazienti, con i quali il rapporto rimane sempre caratterizzato dalla finalità assorbente di cura, rispetto alla quale gli acquisti di macchinari o materiali hanno funzione esclusivamente strumentale, inidonea a trasformare detto rapporto e a caratterizzarlo come commerciale. Per quanto riguarda, poi, la specifica fattispecie in esame, e, in particolare, fissazione di un impianto protesico (della cui corrispondenza alle la caratteristiche qualitative promesse e garantite il ricorrente si duole), non ritiene la Corte che tale attività, e neppure la fornitura della protesi, possa essere liberaci qualificata come atto di commercio, nel senso indicato dal ricorrente, che in proposito ha menzionato la sentenza n. 16386 del 2002 di questa Sezione (Sez. 4 E 3, n. 16386 del 14/03/2002, Del Papa, Rv. 221714), risultando comunque del tutto prevalente, sia sul piano del contenuto della prestazione, sia sotto il profilo del suo scopo, la finalità di cura e l'attività medico dentistico. L'acquisto dell'impianto protesico, pur prescindendo dal rilievo che esso viene, in genere, realizzato e fornito da un odontotecnico, che poi provvede a consegnarlo al medico dentista per la fissazione sul paziente, sicché è tra costoro, semmai, che avviene un atto di commercio, cioè un negozio di scambio, non muta il carattere e la natura del rapporto tra medico e paziente, pur sempre caratterizzato dal fine di cura e non di commercio, rimanendo la fornitura della protesi (peraltro procurata dal tecnico odontoiatra) in funzione strumentale rispetto alla anzidetta finalità di cura. Ne consegue che del tutto correttamente la Corte d'appello, nell'accogliere l'impugnazione dell'imputato, ha escluso la qualificabilità come atto di commercio della fornitura della protesi dentaria, e con essa anche della configurabilità del reato di frode in commercio in relazione alla sua difformità qualitativa, rimanendo assorbito tale fornitura, nel rapporto tra medico e paziente, dal fine di cura. Consegue, in definitiva, l'infondatezza del primo motivo di ricorso.
3. Altrettanto correttamente la Corte d'appello ha escluso la configurabilità del reato di cui all'art. 485 cod. pen. (peraltro ormai non più previsto dalla legge come reato), non essendo contestato, in punto di fatto, che tutti i quattro i preventivi datati 13 settembre 2005, relativi alle medesime cure dentarie, ma diversi nel contenuto (per il tipo di intervento da eseguire, i materiali da impiegare e i corrispettivi), provenissero dall'imputato e recassero in calce la sua sottoscrizione, con la conseguente configurabilità di un falso ideologico in scrittura privata, pacificamente privo di rilevanza penale anche anteriormente alla depenalizzazione del reato di cui all'art. 485 cod. pen. Ricorre, infatti, la falsità ideologica in scrittura privata, priva di rilievo penale, quando, come nel caso in esame, il documento è genuino e proviene realmente da chi appare esserne l'autore, ma il suo contenuto non corrisponde al vero, mentre integra il delitto di falsità materiale in scrittura privata la modificazione di una realtà documentale preesistente rispetto a quella che l'autore del falso fa apparire (Sez. 2, n. 28076 del 27/06/2012, Napoli, Rv. 253419; Sez. 5, n. 12331 del 31/05/1990, Perin, Rv. 185293). Nel caso in esame tutti e quattro i preventivi, sebbene divergenti tra loro nel contenuto, benché riferiti alle medesime prestazioni odontoiatriche, provenivano dall'imputato, con la conseguente insussistenza di una contraffazione ○ falsificazione, intesa nel senso anzidetto di modificazione di una realtà 5 Slike now documentale preesistente, non essendosi verificata neppure la materiale sostituzione di un preventivo ad un altro, sicché neppure sotto questo profilo pare ravvisabile la suddetta modificazione di una realtà documentale preesistente, necessaria per la configurabilità di tale reato. Ne consegue, in definitiva l'infondatezza anche del secondo motivo di ricorso.
4. In conclusione il ricorso in esame deve essere respinto, a cagione dell'infondatezza di entrambi i motivi cui è stato affidato. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15/3/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Liberati Silvio Amoresano Elibinaci DEPOSITATA IN CANCELLERIA 10 AGR 2017 IL CANCEL DERE Luana Makani 6