Sentenza 5 novembre 1999
Massime • 1
La condotta del reato previsto e punito dagli artt. 55 e 1161 cod. nav. (esecuzione di nuove opere entro la fascia di trenta metri dal demanio) ha carattere misto, consistendo non soltanto nella esecuzione delle opere, ma anche nel mantenimento delle stesse in assenza della prescritta autorizzazione dell'autorità marittima. Infatti il bene tutelato dalla norma incriminatrice è l'interesse pubblico a che, nella proprietà privata contigua al demanio marittimo, non vengano realizzate opere idonee a pregiudicare la sicurezza della navigazione; e tale offesa perdura sino a che le opere non siano autorizzate o rimosse.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/11/1999, n. 3442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3442 |
| Data del deposito : | 5 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe SAVIGNANO Presidente del 5/11/1999
1. Dott. Nicola QUITADAMO Consigliere SENTENZA
2. " Aldo CECCHERINI " N. 3442
3. " Aldo FIALE " REGISTRO GENERALE
4. " Francesco NOVARESE " N. 22345/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo
avverso l'ordinanza 14.5.1999 pronunziata dal tribunale per il riesame di Palermo nei confronti di:
CI NA MA, n. a Roma il 26.7.1939
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aldo FIALE udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. A. SINISCALCHI che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata udito il difensore Avv.to Marcello CARMINA, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del P.M.
FATTO E DIRITTO
Il G.I.P. della Pretura di Palermo, con provvedimento del 21.4.1999, disponeva il sequestro preventivo di alcune opere (un manufatto costituito da un piano sottostrada ed una recinzione con muretto e sovrastante ringhiera in ferro) realizzate nella località Addaura di Palermo, insistenti in un terreno di proprietà di NI NA MA e ricadenti entro la fascia di rispetto di trenta metri dal demanio marittimo.
Ravvisava il G.I.P. la sussistenza del fumus del reato di cui all'art. 1161, ultima parte, cod. nav., in relazione al disposto dell'art. 55 dello stesso codice, trattandosi di opere non autorizzate dal capo del Compartimento marittimo.
Il Tribunale di Palermo - con ordinanza 14.5.1999 - accoglieva l'istanza di riesame proposta nell'interesse della NI e, per l'effetto, revocava il provvedimento di sequestro ed ordinava la restituzione dei beni nella piena disponibilità dell'indagata, riconoscendo "la insussistenza della situazione di pericolo cui è subordinata l'adozione del sequestro preventivo", stante la carenza dei requisiti della concretezza e dell'attualità.
A giudizio del Tribunale non era ravvisabile la possibilità di "una lesione effettiva ulteriore delle esigenze di sicurezza della navigazione", tenuto conto della collocazione delle opere (sottostrada) e della loro struttura.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, il quale, sotto il profilo della violazione di legge, ha eccepito che:
- la ratio della norma di cui all'art. 55 cod. nav. è quella di tutelare le esigenze di sicurezza della navigazione marittima nelle zone prossime al demanio, sicché la lesione dell'interesse protetto permane fino a quando l'autorità marittima, nell'ambito della sua discrezionalità amministrativa, non rilasci il prescritto nulla - osta, o fino a quando l'opera abusiva non venga rimossa;
- trattasi di reato formale di pericolo (e non di danno), per la cui configurazione non è richiesta la produzione in concreto di un evento lesivo.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Aderisce, invero, questo Collegio all'orientamento - espresso e ribadito, con dovizia di argomentazioni, in precedenti pronunzie di questa Sezione (vedi Cass., Sez. III: cam. cons. 19.2.1999, ric. P.M. in proc. Agrifoglio;
24.7.1998, n. 8588; 7.3.1998, n. 4411, ric. P.M. in proc. Arcara e altri;
5.2.1998, n. 3667, ric. P.M. in proc. Gippetto;
15.1.1998, n. 3436, ric. P.M. in proc. Cusimano;
10.12.1997, n. 3848, La Rosa;
9.11.1985, n. 10514, Paesano) - secondo il quale la condotta del reato previsto e punito dagli artt. 55 e 1161 cod. nav. (esecuzione di nuove opere entro la fascia di trenta metri dal demanio) ha carattere misto, consistendo non soltanto nella esecuzione delle opere, ma anche nel mantenimento delle stesse in assenza della prescritta autorizzazione della autorità marittima. Detto orientamento appare più convincente di quello, di segno contrario, affermato sempre da questa Sezione nelle decisioni 22.5.1998, n. 6053, ric. P.G. in proc. Randazzo ed altra e 23.5.1997, n. 1721, ric. P.M. in proc. Sciarrino, 22.4.1997, n. 1801, 15.4.1997, n. 1710, specificamente allorché si consideri che il bene tutelato dalla norma incriminatrice (con previsione speculare a quella posta, in ambito di navigazione aerea, dagli artt. 714 e 716 cod. nav.) è l'interesse pubblico a che, nella proprietà privata contigua al demanio marittimo, non vengano realizzate opere idonee a pregiudicare la sicurezza della navigazione (in particolare per le esigenze di attracco e di sbarco e per quelle di avvistamento della terra al mare e di allineamento della rotta dei natanti).
Fin dal momento, dunque, in cui vengono eseguite opere nella fascia di rispetto del demanio marittimo, senza la dovuta autorizzazione della competente autorità compartimentale, si realizza un'offesa (quanto meno potenziale) alla sicurezza della navigazione e tale offesa - la cui possibilità di rimozione è demandata all'iniziativa volontaria dell'agente - perdura sino a che le opere non siano autorizzate o rimosse.
Il sequestro preventivo può essere disposto anche in relazione a reati per i quali sia cessata la condotta o si siano comunque già perfezionati gli elementi costitutivi. E ciò non solo perché, commesso un reato, la misura cautelare può intervenire per impedire un reato diverso, ma anche perché vi sono conseguenze dello stesso reato che la misura è destinata ad evitare pure dopo che gli elementi costitutivi di esso si sono compiutamente realizzati. Nella fattispecie in esame, però, vi è addirittura un illecito in fieri, in quanto il concetto di protrazione del comportamento illecito (di cui all'art. 321 c.p.p.) è proprio del reato permanente, sicché deve ritenersi sussistente, oltre al fumus delicti, anche il periculum in mora, inteso in senso oggettivo come potenzialità dei beni oggetto del sequestro preventivo di recare una lesione all'interesse protetto dalla norma penale. L'accoglimento del ricorso comporta l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata ed il ripristino del sequestro preventivo disposto dal G.I.P. della Pretura di Palermo con provvedimento del 21.4.1999.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 127, 325 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone il ripristino del sequestro.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2000