Sentenza 22 novembre 2019
Massime • 1
In tema di spendita e messa in circolazione di monete false, senza concerto, di cui all'art. 455 cod. pen., il trattamento sanzionatorio si individua avendo riguardo alla pena prevista dall'art. 453 cod. pen., operando la diminuzione massima, pari alla metà, per determinare il minimo e la diminuzione minima, pari ad un terzo, per determinare il massimo, con la conseguenza che il termine di prescrizione di cui all'art. 157, comma 1, cod. pen. è pari ad otto anni. (Vedi Cass. n. 7765/1983, Rv. 16036801).
Commentario • 1
- 1. Spendita e messa in circolazione di banconote false: elementi per la configurabilità del reato e criteri di accertamento della consapevolezza (Giudice Antonio…https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/11/2019, n. 11712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11712 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2019 |
Testo completo
11712-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da GERARDO SABEONE - Presidente - Sent.n. sez. 3482/2019 CATERINA MAZZITELLI -Relatore- UP -22/11/2019 FRANCESCA MORELLI R.G.N. 51183/19 MARIA TERESA BELMONTE -Estensore - SEMPLIFICATA- ANGELO CAPUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IO IN N. IL 24/05/1978 avverso la sentenza del 10/07/2018 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/11/2019 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Ssa CATERINA MAZZITELLI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. KATE TASSONE, che ha concluso per il rigetto;
Udito il difensore Avvocato SERGIO STRAVINO, quale sostituto processuale dell'avvocato NICOLA CASALINO del Foro di Napoli, il quale si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento; Visto il decreto del Presidente di Sezione del 2 marzo 2020, in cui si dà atto del sopravvenuto impedimento del consigliere relatore;
Dato atto che il Presidente del Collegio ha comunicato in data 4 marzo 2020 di avere individuato nella scrivente il Consigliere estensore;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Brescia ha confermato decisione del Tribunale di Cremona che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato ZO OR, colpevole del reato di cui agli artt.81 comma 2 e 454 cod. pen, per avere speso e messo in circolazione n. 277 monete false da 1 euro, acquistando alcuni pacchetti di sigarette e facendosi cambiare le suddette monete in due locali pubblici, condannandolo, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e applicata la diminuente per il rito, alla pena di anni uno di reclusione ed euro 400 di multa.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato il quale, con il patrocinio difensivo, denuncia violazione di legge e correlato vizio della motivazione, esponendo che la cornice edittale di cui all'art. 454 cod. pen., a cui rinvia l'art. 455 cod. pen., prevede una pena compresa tra un minimo di un anno e un massimo di cinque anni, implicante in termine meassimo di prescrizione di anni 7 e mesi sei. Tenuto conto della data di commissione del reato ( risalente al 12/13 marzo 2010), in assenza di sospensioni, il termine massimo sarebbe scaduto il 12/12/2017. Si suole, pertanto, che la Corte di appello abbia omesso di pronunciare la prescrizione del reato, maturata prima della decisione, avvenuta il 10 luglio 2018, e ritualmente eccepita dalla difesa alla udienza del 10 luglio 2018. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso proposto è inammissibile perchè manifestamente infondato.
2.L'art. 455 cod. pen,. nel disciplinare il reato di spendita e messa in circolazione di monete contraffatte o alterate, richiama, quod poenam, le pene previste, rispettivamente, dall'art. 453, per il caso di reato avente a oggetto monete contraffatte, e dall'art. 454 cod. pen, nell'ipotesi di spendita di monete alterate.
3. Come si legge nell'imputazione, al ricorrente è stato contestato di "avere speso o comunque messo in circolazione monete false". La pena da prendere in considerazione è quella contenuta nell'art. 453 cod. pen, che riguarda, appunto, la condotta di falsificazione, per la quale è prevista la reclusione da tre a dodici anni, oltre alla multa da euro 516 a euro 3.098. La riduzione da un terzo alla metà, imposta dall'art. 455 cod. pen. da intendersi nel senso che la diminuzione va eseguita tanto sul - massimo quanto sul minimo, cioè computando la diminuzione massima (la metà) per fissare il minimo e la diminuzione minima (un terzo) per fissare il massimo. (Sez. 5, n. 7765 del 08/04/1983, Rv. 160368) - porta alla pena da diciotto mesi ( pari alla metà del minimo di tre anni) a otto anni (pari a un terzo del massimo di dodici anni). Conseguentemente, il termine di prescrizione massimo è pari a dieci anni ( otto anni aumentato di un quarto).
3.1. Nel caso di specie, deve anche tenersi conto della sospensione dei termini dal 17 novembre all'1 dicembre 2011, in conseguenza del rinvio disposto per l'adesione del difensore all'astensione degli avvocati. Pertanto, alla data del 10 luglio 2018, in cui venne pronunciata la sentenza impugnata, con riguardo al fatto qui contestato, non era maturato né il termine di fase di otto anni dalla sentenza di primo grado pronunciata in data 01/12/2011, né il termine massimo di dieci anni dalla data di commissione del fatto (12/13 marzo 2010).
4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge (art. 616 cod. proc.pen) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lettera a) del d.p.c.m. 8 marzo 2020. Così deciso in Roma, 22 novembre 2019 Il Consigliere esténsore Maria Teresa Belmonte Il Presidente Gerardo Sabeone Motivazione approvata dal Presidente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE V SEZIONE P E DEPOSITATA IN CA LLERIA - 9 APR 2020 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONARIO STUDIZIARIO dott.ssa Maria Cristina D'Angelo 3