CASS
Sentenza 22 maggio 2023
Sentenza 22 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/05/2023, n. 21924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21924 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MO LO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/12/2022 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Morosini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, pronunciata de plano, la Corte di appello di Bologna, investita dell'impugnazione dell'imputato condannato in primo grado, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 619 cod. pen., commesso il 4 giugno 2014, ascritto a ON NG per avere, in qualità di addetto alla distribuzione, "abbandonato in un dirupo" 43 buste di "avviso di deposito". Penale Sent. Sez. 5 Num. 21924 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 03/05/2023 2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi: - con il primo lamenta la violazione dell'art. 469 cod. proc. pen., perché la Corte di appello avrebbe emesso una sentenza predibattimentale senza costituire il contraddittorio. L'imputato, se ammesso a contraddire, avrebbe insistito nella richiesta di proscioglimento per difetto di querela, deduzione su cui era imperniato il gravame;
- con il secondo eccepisce la nullità della sentenza ex art. 178 e 179 cod. proc. pen. per omessa citazione dell'imputato e mancata audizione delle parti. L'imputato insiste nel proprio interesse ad ottenere una declaratoria di improcedibilità dell'azione penale, ritenendola più favorevole rispetto a una pronuncia di prescrizione, dato che quest'ultima, a dire del ricorrente, sarebbe trascritta nel certificato del casellario giudiziale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. L'art. 469 cod. proc. pen. non è applicabile al giudizio di appello (cfr. per tutte Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269809 - 01), di talché è del tutto destituita di fondamento la censura che lamenta la violazione di una norma che non può trovare applicazione. 3. Il secondo motivo è fondato. 3.1. La doglianza pone, anzitutto, il problema del rapporto tra nullità e prescrizione. 3.1.1. Le Sezioni Unite, con la già citata sentenza Iannelli, hanno stabilito che: «Nell'ipotesi di sentenza d'appello pronunciata de plano in violazione del contradditorio tra le parti, che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269810). 3.1.2. Tale arresto del "diritto vivente" non è stato ritenuto conforme al dettato costituzionale dal giudice delle leggi che, con la sentenza n. 111 del 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., per violazione degli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., in 2 quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. La decisione passa attraverso il seguente percorso motivazionale: - il bilanciamento tra l'interesse dell'imputato ad impugnare per la mancata valutazione di cause di proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza predibattimentale d'appello, che abbia dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione senza alcun contraddittorio, e il principio di ragionevole durata del processo, come operato dalla interpretazione radicata nella giurisprudenza di legittimità, non appare rispettoso dell'art. 24, secondo comma, e dell'art. 111, secondo comma, Cost., stando all'elaborazione costituzionale del diritto di difesa e della garanzia del contraddittorio;
- la sostanziale soppressione di un grado di giudizio, conseguente alla forma predibattimentale della sentenza di appello, non soltanto non trova fondamento nel codice di rito, ma, essendo adottata in assenza di contraddittorio, limita l'emersione di eventuali ragioni di proscioglimento nel merito e, di fatto, comprime la stessa facoltà dell'imputato di rinunciare alla prescrizione, in maniera non più recuperabile nel giudizio di legittimità, la cui cognizione è fisiologicamente più limitata rispetto a quella del giudice di merito. 3.1.3. Negli interventi successivi la Corte di cassazione, in ossequio alla citata declaratoria di illegittimità, ha riconosciuto che sussiste l'interesse dell'imputato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che, in fase predibattimentale e senza contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essersi estinto il reato per prescrizione (Sez. 5, n. 44417 del 05/10/2022, Pepi, Rv. 283811 - 01). 3.2. Nel caso in rassegna, il ricorrente non lamenta la mancata assoluzione nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ma si duole che la sentenza di prescrizione abbia frustrato il proprio diritto a vedersi riconosciuta l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela. 3.2.1. A seguito delle modifiche introdotte con il d.lgs n. 36 del 2018, il reato di cui all'art. 619 cod. pen. è divenuto punibile a querela di parte (cfr. 619, comma terzo, cod. pen. come risultante dalla citata novella). È indubbio che di tale modifica normativa, favorevole per l'imputato, deve tenersi conto nei procedimenti pendenti. Il mutamento nel tempo del regime di procedibilità va positivamente risolto, ai sensi dell'art. 2 cod. pen., alla luce della natura mista, sostanziale e processuale, dell'istituto della querela, che costituisce nel contempo condizione di procedibilità e di punibilità (Sez. 5, n. 44390 del 08/06/2015, R., Rv. 265999 - 01). 3 Infatti, il principio dell'applicazione della norma più favorevole al reo opera non soltanto al fine di individuare la norma di diritto sostanziale applicabile al caso concreto, ma anche in ordine al regime della procedibilità che inerisce alla fattispecie dato che è inscindibilmente legata al fatto come qualificato dal diritto (Sez. 3, n. 2733 del 08/07/1997, Frualdo, Rv. 209188; Sez. 5, n. 22143 del 17/04/2019, D., Rv. 275924). Ne deriva che, a seguito della modificazione introdotta con il decreto legislativo n. 36 del 2018, nei procedimenti in corso concernenti il delitto di cui all'art. 619 cod. pen., la mancanza di querela comporta l'obbligo di immediata declaratoria di improcedibilità ex art. 129 cod. proc. pen. 3.2.2. La giurisprudenza di legittimità ritiene che il proscioglimento per mancanza di querela sia più favorevole della declaratoria di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione. (Sez. 2, n. 3722 del 13/01/2015, Imbimbo, Rv. 262372 - 01). 3.3. A norma dell'art. 129 comma 1, cod. proc. pen., la Corte di cassazione dispone del potere/dovere di rilevare la sopravvenuta mancanza della condizione di procedibilità, senza necessità di rinviare il processo al giudice di merito. 4. Consegue che la sentenza impugnata e quella di primo grado devono essere annullate senza rinvio perché il reato è improcedibile per mancanza di querela.
P.Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado perché il reato è improcedibile per mancanza di querela. Così deciso il 03/05/2023
sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Morosini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, pronunciata de plano, la Corte di appello di Bologna, investita dell'impugnazione dell'imputato condannato in primo grado, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 619 cod. pen., commesso il 4 giugno 2014, ascritto a ON NG per avere, in qualità di addetto alla distribuzione, "abbandonato in un dirupo" 43 buste di "avviso di deposito". Penale Sent. Sez. 5 Num. 21924 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 03/05/2023 2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi: - con il primo lamenta la violazione dell'art. 469 cod. proc. pen., perché la Corte di appello avrebbe emesso una sentenza predibattimentale senza costituire il contraddittorio. L'imputato, se ammesso a contraddire, avrebbe insistito nella richiesta di proscioglimento per difetto di querela, deduzione su cui era imperniato il gravame;
- con il secondo eccepisce la nullità della sentenza ex art. 178 e 179 cod. proc. pen. per omessa citazione dell'imputato e mancata audizione delle parti. L'imputato insiste nel proprio interesse ad ottenere una declaratoria di improcedibilità dell'azione penale, ritenendola più favorevole rispetto a una pronuncia di prescrizione, dato che quest'ultima, a dire del ricorrente, sarebbe trascritta nel certificato del casellario giudiziale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. L'art. 469 cod. proc. pen. non è applicabile al giudizio di appello (cfr. per tutte Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269809 - 01), di talché è del tutto destituita di fondamento la censura che lamenta la violazione di una norma che non può trovare applicazione. 3. Il secondo motivo è fondato. 3.1. La doglianza pone, anzitutto, il problema del rapporto tra nullità e prescrizione. 3.1.1. Le Sezioni Unite, con la già citata sentenza Iannelli, hanno stabilito che: «Nell'ipotesi di sentenza d'appello pronunciata de plano in violazione del contradditorio tra le parti, che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269810). 3.1.2. Tale arresto del "diritto vivente" non è stato ritenuto conforme al dettato costituzionale dal giudice delle leggi che, con la sentenza n. 111 del 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., per violazione degli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., in 2 quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. La decisione passa attraverso il seguente percorso motivazionale: - il bilanciamento tra l'interesse dell'imputato ad impugnare per la mancata valutazione di cause di proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza predibattimentale d'appello, che abbia dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione senza alcun contraddittorio, e il principio di ragionevole durata del processo, come operato dalla interpretazione radicata nella giurisprudenza di legittimità, non appare rispettoso dell'art. 24, secondo comma, e dell'art. 111, secondo comma, Cost., stando all'elaborazione costituzionale del diritto di difesa e della garanzia del contraddittorio;
- la sostanziale soppressione di un grado di giudizio, conseguente alla forma predibattimentale della sentenza di appello, non soltanto non trova fondamento nel codice di rito, ma, essendo adottata in assenza di contraddittorio, limita l'emersione di eventuali ragioni di proscioglimento nel merito e, di fatto, comprime la stessa facoltà dell'imputato di rinunciare alla prescrizione, in maniera non più recuperabile nel giudizio di legittimità, la cui cognizione è fisiologicamente più limitata rispetto a quella del giudice di merito. 3.1.3. Negli interventi successivi la Corte di cassazione, in ossequio alla citata declaratoria di illegittimità, ha riconosciuto che sussiste l'interesse dell'imputato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che, in fase predibattimentale e senza contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essersi estinto il reato per prescrizione (Sez. 5, n. 44417 del 05/10/2022, Pepi, Rv. 283811 - 01). 3.2. Nel caso in rassegna, il ricorrente non lamenta la mancata assoluzione nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ma si duole che la sentenza di prescrizione abbia frustrato il proprio diritto a vedersi riconosciuta l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela. 3.2.1. A seguito delle modifiche introdotte con il d.lgs n. 36 del 2018, il reato di cui all'art. 619 cod. pen. è divenuto punibile a querela di parte (cfr. 619, comma terzo, cod. pen. come risultante dalla citata novella). È indubbio che di tale modifica normativa, favorevole per l'imputato, deve tenersi conto nei procedimenti pendenti. Il mutamento nel tempo del regime di procedibilità va positivamente risolto, ai sensi dell'art. 2 cod. pen., alla luce della natura mista, sostanziale e processuale, dell'istituto della querela, che costituisce nel contempo condizione di procedibilità e di punibilità (Sez. 5, n. 44390 del 08/06/2015, R., Rv. 265999 - 01). 3 Infatti, il principio dell'applicazione della norma più favorevole al reo opera non soltanto al fine di individuare la norma di diritto sostanziale applicabile al caso concreto, ma anche in ordine al regime della procedibilità che inerisce alla fattispecie dato che è inscindibilmente legata al fatto come qualificato dal diritto (Sez. 3, n. 2733 del 08/07/1997, Frualdo, Rv. 209188; Sez. 5, n. 22143 del 17/04/2019, D., Rv. 275924). Ne deriva che, a seguito della modificazione introdotta con il decreto legislativo n. 36 del 2018, nei procedimenti in corso concernenti il delitto di cui all'art. 619 cod. pen., la mancanza di querela comporta l'obbligo di immediata declaratoria di improcedibilità ex art. 129 cod. proc. pen. 3.2.2. La giurisprudenza di legittimità ritiene che il proscioglimento per mancanza di querela sia più favorevole della declaratoria di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione. (Sez. 2, n. 3722 del 13/01/2015, Imbimbo, Rv. 262372 - 01). 3.3. A norma dell'art. 129 comma 1, cod. proc. pen., la Corte di cassazione dispone del potere/dovere di rilevare la sopravvenuta mancanza della condizione di procedibilità, senza necessità di rinviare il processo al giudice di merito. 4. Consegue che la sentenza impugnata e quella di primo grado devono essere annullate senza rinvio perché il reato è improcedibile per mancanza di querela.
P.Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado perché il reato è improcedibile per mancanza di querela. Così deciso il 03/05/2023