Sentenza 1 aprile 2003
Massime • 1
Nell'assicurazione per conto di chi spetta o per conto altrui - la cui stipula impedisce al contraente l'esercizio dei diritti derivanti dal contratto, salvo che non vi consenta esplicitamente o implicitamente l'assicurato, che li acquista direttamente, senza la preventiva dichiarazione di voler profittare del contratto - il contraente ha l'obbligo di informare l'assicurato dell'esistenza dell'assicurazione, alla luce della peculiare configurazione della fattispecie contrattuale "de qua", della conseguente estraneità del terzo beneficiario alla stipulazione, del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, tale obbligo rivestendo, per l'effetto, natura contrattuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/04/2003, n. 4917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4917 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. LIMONGELLI IO - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - rel. Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AC ON, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S VALENTINO 21, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO ALOISIO, difeso dall'avvocato MICHELE COSTANTINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SOCIETÀ TRASPORTI PUBBLICI SPA;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 23449/99 proposto da:
SOCIETÀ TRASPORTI PUBBLICI BRINDISI, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POMPEO MAGNO 7, presso lo studio dell'avvocato CARMINE MONACO SORGE, difeso dall'avvocato FRANCESCO SILVESTRE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
nonché
contro
AC ON;
- intimato -
avverso la sentenza n. 246/99 della Corte d'Appello di LECCE, sezione 1^ CIVILE emessa il 13/4/1999, depositata il 29/05/99; RG. 20/1998;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/02 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato FRANCESCO FABBRI (per delega avv. Michele Costantino);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale, in subordine rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CI IO convenne innanzi al tribunale di Brindisi la spa trasporti pubblici di Brindisi (ST).
Espose che in forza dell'assicurazione, stipulata dalla società convenuta per infortuni professionali ed extraprofessionali in favore dei suoi amministratori con la compagnia Tirrena, avendo riportato lesioni con postumi invalidanti nella misura del 75% in un incidente stradale, quale componente del consiglio di amministrazione della società aveva diritto al pagamento del massimale di lire 200.000.000; che a causa del fatto che la società non lo aveva informato dell'esistenza della copertura assicurativa non aveva preteso l'indennizzo entro il biennio dall'incidente e, dal canto suo, la società non aveva ne' denunciato l'incidente ne' speso alcuna attività per la liquidazione dell'indennizzo, sicché era maturata la prescrizione;
che la richiesta di pagamento avanzata oltre il biennio alla società assicurativa, posta intanto in l.c.a., non aveva sortito effetto.
Chiese la condanna della società convenuta al pagamento di somma corrispondente all'indennizzo con interessi e rivalutazione. Costituitasi in giudizio, la società dedusse che il CI aveva chiesto di essere ammesso al passivo della società in l.c.a., per cui il giudizio doveva essere sospeso a norma dell'art. 295 c.p.c. fino alla definizione della procedura concorsuale o la domanda doveva essere rigettata per carenza di interesse ad agire sotto il profilo che era incerta la realizzazione della pretesa;
che attesa l'insussistenza di obbligo di stipulare la polizza, l'omissione dell'informativa, così come quella della denuncia del sinistro, non poteva essere assunta a fonte di responsabilità contrattuale;
che, essendo stato nella specie stipulato contratto di assicurazione per conto altrui o di chi spetta, l'unico legittimato a fare valere i diritti nascenti dal contratto era il CI e nessun obbligo al riguardo gravava sulla società, di tal che nei suoi confronti non era ravvisabile responsabilità extracontrattuale. Il tribunale accolse la domanda e condannò la ST al pagamento di lire 200.000.000.
Alla opposta conclusione pervenne la corte di appello di Lecce, la quale con sentenza resa il 13.4.1999 su gravame della ST respinse la domanda, motivando come segue sui punti ancora in discussione. Nella specie avrebbe potuto eventualmente ravvisarsi responsabilità contrattuale e non la responsabilità extracontrattuale fatta valere, potendo l'omissione rimproverata alla ST essere riguardata alla stregua delle obbligazioni nascenti dal contratto di assicurazione;
ad ogni modo non si è ancora prodotto un danno risarcibile, conseguenza diretta ed immediata del comportamento omissivo della ST, in relazione al fatto che non è stata eccepita la prescrizione del diritto all'indennizzo assicurativo ed è "sub iudice" la domanda di pagamento dello stesso;
non è possibile sospendere il giudizio a norma dell'art. 295 c.p.c. per mancanza del presupposto della pendenza di una causa pregiudicante.
CI IO ha proposto ricorso per Cassazione, affidandone l'accoglimento a tre motivi sostenuti con memoria;
la ST ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi sono proposti contro la medesima sentenza e a norma dell'art. 335 c.p.c. vanno riuniti. 2. È preliminare l'esame dell'eccezione secondo la quale il ricorso principale è inammissibile in quanto non contiene, così come dovrebbe per consentire di apprezzare la concludenza e conferenza delle censure, una compiuta esposizione dei fatti con l'enunciazione delle ragioni della decisione impugnata.
2.1. L'eccezione è infondata.
2.2. Nel ricorso vi è una parte dedicata all'esposizione dei fatti di causa che è sufficiente ad individuarli nel loro nucleo essenziale indispensabile per conoscere gli esatti termini della controversia ed a nulla rileva che tale parte non indichi le ragioni della decisione, che si evincono dai motivi, per come basta ai fini del requisito di cui all'art. 366 c.p.c.. 3. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce che la Corte di merito non ha motivato su punto decisivo della controversia e ha inoltre violato il principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato. In particolare si sostiene che la Corte non ha portato la propria valutazione sulla domanda - effettivamente proposta - di risarcimento dei danni derivanti dall'omissivo comportamento della società, la quale non ha informato il beneficiario dell'esistenza della copertura assicurativa ne' si è attivata per la liquidazione dell'indennizzo, impedendone il conseguimento, e ha ricondotto la fattispecie nell'ambito dei rapporti derivanti dal contratto assicurativo, ritenendo che un danno risarcibile non si è ancora prodotto.
Ove si fosse attenuta alla domanda - si prosegue - la Corte non avrebbe potuto fare a meno di accoglierla, atteso che il danno prodottosi nella sfera giuridica del beneficiario è conseguenza diretta ed immediata del comportamento della società, la quale, pur avendo l'obbligo alternativo di informare il beneficiario o di denunciare il sinistro, è rimasta inattiva.
4. Con il secondo motivo dello stesso ricorso, denunciata violazione e falsa applicazione di non specificate norme di legge, si deduce che la corte di merito ha individuato il danno nella perdita dell'indennizzo assicurativo, escludendone la sussistenza sotto il profilo che non è stata eccepita la prescrizione del diritto ad ottenerlo;
il danno, invece, consiste nell'avere la società assicuratrice "acquistato ex lege la possibilità di opporre l'eccezione di prescrizione" ed esso, causalmente collegato al comportamento contrario ai principi di diligenza e buona fede della ST, sicuramente sussiste;
in questa prospettiva non rileva se la prescrizione sia stata eccepita, ma, ove avesse rilevato, il giudizio di appello doveva essere "sospeso a norma dell'art. 295 c.p.c. in attesa che l'assicurazione eccepisse l'intervenuta prescrizione".
5. Con il terzo motivo, infine, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché omessa e contraddittoria motivazione, lamentandosi che la corte di merito ha motivato con riferimento a due sentenze di legittimità che riguardano fattispecie diverse.
6. I motivi, che vanno esaminati congiuntamente per ragioni di connessione, non possono essere accolti.
7. Nell'assicurazione per conto di chi spetta o per conto altrui, quale è quella dedotta in lite, il contraente non può esercitare i diritti derivanti dal contratto, salvo che non vi consenta esplicitamente o implicitamente l'assicurato, il quale li acquista direttamente senza la preventiva dichiarazione di volere profittare del contratto richiesta dall'art. 1411 c.c. per la categoria dei contratti a favore di terzi, alla quale è riconducibile l'indicata forma di assicurazione, pur differenziandosene per alcuni aspetti (ex plurimi s Cass. 18.7.1996 n. 6482). Ne consegue che il CI e non pure la società contraente era legittimato a svolgere l'attività occorrente per ottenere l'indennizzo e cade con questo la censura che viene mossa alla corte di merito per non avere collegato la responsabilità al mancato svolgimento di tale attività.
L'indagine deve essere ora volta ad accertare se il contraente ha l'obbligo di informare l'assicurato dell'esistenza dell'assicurazione, considerato che la colpa omissiva - fatta valere nella specie - comporta tipicità dell'illecito civile e sussiste solo se vi sia obbligo di attivarsi per la tutela di determinati interessi.
Questa Corte (sentenza 7.8.1995 n. 8658, in motivazione) ha dato soluzione affermativa, riconducendo l'obbligo alla particolare configurazione del contratto, alla conseguente estraneità del terzo beneficiario alla stipulazione, al principio di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.). La soluzione va confermata, ribadendo che in relazione alla derivazione dell'obbligo dal contratto la responsabilità ha natura contrattuale.
Nessun altro obbligo, oltre quello di origine contrattuale, sussiste a carico del contraente, sicché si deve escludere la ricorrenza di responsabilità extracontrattuale.
A questo proposito va rilevato che attesa l'esistenza dell'obbligo contrattuale non può operare il principio di solidarietà derivabile dall'art. 2 Cost.; principio secondo il quale è possibile pretendere dal singolo il sacrificio della propria libertà di astensione in tutti i casi in cui il danno può essere prevenuto ed evitato da una persona di normale diligenza con un comportamento positivo senza suo rischio;
ne' risulterebbe utile, ammesso che fosse possibile, ricorrere alla categoria dei doveri di protezione in quanto, avendo efficacia "inter partes", tali doveri hanno connotazione contrattuale e non valgono a spostare la responsabilità nell'ambito extracontrattuale.
Va, pertanto, affermato che chi contrae l'assicurazione per conto altrui o di chi spetta è tenuto ad informare l'assicurato- beneficiario dell'esistenza dell'assicurazione in modo che esso possa tempestivamente pretendere l'indennizzo e, ove non lo informi o lo informi con ritardo, creando le condizioni perché l'assicuratore eccepisca utilmente la prescrizione, risponde a titolo contrattuale dei danni che si verificano per la perdita del diritto all'indennizzo o per il ritardo, con il quale l'indennizzo stesso viene conseguito (ipotesi che non viene in considerazione nel caso in esame).
A completare la fattispecie della responsabilità e, tuttavia, necessario il danno;
elemento, questo, che, escluso dalla corte di merito sotto il profilo che fino a quando non sia eccepita la prescrizione il diritto all'indennizzo assicurativo non si perde, sussisterebbe, secondo l'assunto svolto nei motivi, sotto il profilo che per effetto dell'inosservanza dell'obbligo l'assicuratore ha acquistato la possibilità di eccepire la prescrizione. Senonché l'anzidetta possibilità non produce perdita patrimoniale attuale, ma eventuale ed è noto che il danno meramente eventuale o pericolo di danno non è risarcibile in quanto rimane al di fuori della normalità statistica delle conseguenze pregiudizievoli ascrivibili alla lesione subita dalla vittima.
Diversamente accade se la perdita invece che eventuale sia probabile secondo la regolarità e normalità certo anche se futuro ed è ammesso a risarcimento.
Nè è possibile aspettare che la perdita da eventuale diventi certa, sospendendo il processo a norma dell'art. 295 c.p.c. fintanto che l'assicuratore decida se eccepire la prescrizione, in quanto la sospensione richiede la pendenza di due giudizi collegati da un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica particolarmente qualificato (ex plurimis Cass.
1.12.1998 n. 12198); rapporto correttamente escluso dalla sentenza impugnata.
In conclusione, non merita censura la corte di merito per avere rigettato la domanda risarcitoria per mancanza di danno risarcibile ed a questo punto diventa irrilevante se vi sia responsabilità contrattuale o extracontrattuale.
8. Il ricorso incidentale è inammissibile.
9. Con l'unico motivo di tale ricorso si lamenta che la corte di merito, prima di affrontare la problematica del danno, risolvendola negativamente, non abbia esaminato se ricorra la responsabilità, escludendolo sia sotto l'aspetto contrattuale che sotto quello extracontrattuale.
Con il motivo, quindi, in sostanza si mira ad ottenere la modifica della motivazione della sentenza impugnata ed in una situazione cosiffatta manca l'interesse al ricorso.
10. E, pertanto, i ricorsi vanno rigettati.
11. Ricorrono, tuttavia, giusti motivi per compensare le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 24 settembre 2002. Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2003