Sentenza 22 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/07/2002, n. 10652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10652 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2002 |
Testo completo
1 0 6 5 2 402 4 O 7 L 3 L . O N B E , E C 1 E 9 A 9 N 1 O 0 I 2 Z 9 A E 1 cam. cons. 09.05.2002 R r.g. T 2 C I D ogg giudizio di equità N 3 O 5 C IN Grou.28258 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati : Presidente;
dott. Vincenzo CARBONE . Consigliere;
dott. Paolo VITTORIA . dott. Ernesto LUPO , " dott. Roberto PREDEN , " dott. Francesco SABATINI relatore " ' ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi : n. 6670/00 proposto da TI NC OT AN OT tutti elett. dom. in PE e OT SABATO via UL OL DE LB n. 5 Roma ' presso lo studio dell'avv. Francesco Ricco e ' rappresentati e difesi in virtu' di procura in calce al ricorso dall'avv. Carmine Rago ' 1 1102 ricorrenti contro elett. dom. in Roma via Pavia CERONE VA ' 2 presso lo studio dell'avv. Franco Gugliucci n. che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. ' Benito Negro in virtu' di procura a margine del controricorso controricorrente n. 9700/00 proposto da ' elett. dom. in Roma via OT AN ' UL OL DE LB ' presso lo n. 5 ' rappresentato studio dell'avv. Francesco Ricco e e difeso dall'avv. Carmine Rago in virtu' di procura per notar GI del 28.4.2000 ricorrente
contro
CERONE VA intimato avversO la sentenza n. 19 in data 15 febbraio 2000 del Giudice di Pace di Vallo della Lucania ( r.g. n. 495/99 ) • Letta la requisitoria scritta con la quale il ' in persona del sost. procuratore generale P.M. 2 ' chiede il rigetto dei Schirò dott. Stefano ricorsi ai sensi del nuovo testo dell'art. 375 comma secondo c.p.c. , per manifesta infondatezza Sentiti nella camera di consiglio del 9 maggio 2002 l'avv. Rago ed il P.M. Osserva in fatto ed in diritto previa riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c. : con la sentenza indicata in epigrafe il giudice di pace ha condannato gli odierni ricorrenti in solido al ' pagamento di lire 750.000 oltre accessori . a titolo di risarcimento del danno • Per la cassazione di tale decisione ricorrono le parti rimaste soccombenti ' con due distinti ' basati ciascunoricorsi ma di contenuto identico ' 'su tre motivi e con essi deducono con i primi due motivi la violazione degli artt. 2697 2727 ' . . con il e 2727 C.C. e vizi di motivazione e terzo la violazione degli artt. 4 , comma secondo ' , e 5 comma primo , D.M.G.G. 5 ottobre 1994 n. 585 • che tali censure sonoOsserva la Corte manifestamente infondate ed importano il rigetto del ricorso ai sensi dell'art. 375 secondo comma c.p.c. come modificato dall'art. 1 legge 24 marzo . 3 2001 n. 89 : trattandosi infatti di decisione . resa secondo equità ai sensi dell'art. 113 secondo comma c.p.c. le violazioni della legge sostanziale ed i vizi di motivazione ( allegati con i quali rispettivamente i primi due motivi . della prova dellainvestono la valutazione responsabilità e l'ammontare del danno ) non sono come questa C.S. ha piu' voltededucibili ' affermato in particolare con la sentenza n. ' che il collegio 716/99 delle Sezioni Unite condivide e fa propria . Parimenti inammissibile , per le stesse ragioni , è la violazione della tariffa professionale . denunciata con il terzo motivo trattandosi a sua ' volta di norme sostanziali ( Cass. n. 10693/99 e nn. 8544 e 14745 del 2000 ) Le spese seguono la soccombenza .
p.q.m.
La Corte ' li rigetta e condanna i riuniti i ricorsi ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione ' liquidate in euro 47.000 • oltre euro 500,00 ( cinquecento/00 ) di onorari in favore del controricorrentè . 4 Così deciso in Roma nella camera di consiglio ' della Corte il 9 maggio 2002 . ' Il Presidente Il Consigliere est. Боши Jubation IL DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto Cicero Depositata in Cancelleria 22 LUG. 2002, IL DIRETTORE DI CANCELLERIA oggi, Umberto Cicero 5