Sentenza 29 ottobre 2013
Massime • 1
In tema di giudizio d'appello, l'omessa notifica al difensore del decreto di citazione a giudizio preclude la dichiarazione di contumacia dell'imputato regolarmente citato ed assistito in udienza da un difensore nominato sostituto d'ufficio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/10/2013, n. 49819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49819 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 29/10/2013
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 1584
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA B. - rel. Consigliere - N. 29152/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN ND N. IL 05/04/1973;
avverso la sentenza n. 6238/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del 30/04/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/10/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATERNÒ RADDUSA BENEDETTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. GE DR impugna per Cassazione la sentenza della Corte di Appello di Torino con la quale è stata data conferma alla condanna emessa in primo grado dal Tribunale di Saluzzo per il reato di cui all'art. 348 c.p., ascritto al ricorrente, segnatamente per aver esercitato la professione di avvocato difendendo in un processo NI DO sino all'udienza preliminare pur avendo il Consiglio dell'Ordine di Asti respinto la sua istanza di iscrizione all'albo e il Consiglio Nazionale Forense confermato tale decisione.
2. Con il primo motivo di ricorso lamenta più violazioni di legge processuale. In primo luogo segnala che l'appello venne proposto dal difensore d'ufficio di primo grado e, seppur successivamente ma autonomamente, dallo stesso imputato personalmente con atto contenente la revoca di qualsivoglia altro difensore. All'udienza all'uopo fissata la Corte, constatata la mancata notifica del decreto al difensore d'ufficio ciò malgrado, con violazione del diritto di difesa, dichiarava contumace il ricorrente. Provvedeva di poi a rinviare ad altra successiva udienza per integrare il contraddittorio nei confronti del difensore di fiducia, senza tuttavia disporre di rinnovare la notifica del decreto nei confronti dell'imputato, in ragione della illegittima declaratoria di contumacia. Da qui la violazione anche dell'art. 420 ter c.p.p., per omessa notifica del decreto di citazione in giudizio all'appellante con conseguente nullità di tutti gli atti successivi.
3. Con il secondo motivo si ribadisce la nullità del decreto di citazione a giudizio notificato al difensore di fiducia senza l'indicazione oraria della udienza.
4. Con i motivi tre, cinque e sei si evidenzia l'assenza assoluta di motivazione quanto alla denunziata presenza di una causa di non punibilità ex art. 49 c.p., comma 2, assolutamente pretermessa nel ritenere della Corte malgrado l'apposito motivo di appello all'uopo interposto. Ancora, violazione di legge e vizio di motivazione anche per travisamento probatorio in ordine ai profili costitutivi, oggettivi e soggettivo, del reato contestato.
5. Con il motivo sub 4 si lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in punto alla applicata sanzione accessoria della interdizione ex art. 30 c.p.. Si evidenzia al fine che una volta ridotta la pena a mesi quattro di reclusione, anche la sanzione accessoria, andava parimenti e in corrispondenza ridotta ai sensi dell'art. 37 c.p.. Mancherebbe poi una qualsivoglia motivazione delle ragioni addotte a sostegno della applicazione della pena accessoria, comunque non irrogabile in linea di principio nei confronti di soggetto, quale il ricorrente, non iscritto all'albo degli avvocati.
6. Con il motivo settimo si lamenta la mancata applicazione delle generiche e la dosimetria della pena.
7. Con l'ottavo motivo di ricorso si ribadisce la eccezione relativa alla nullità della notifica del decreto di citazione in giudizio, resa presso il domicilio eletto quando il ricorrente si trovava all'epoca agli arresti domiciliari dapprima presso l'ospedale di Asti e poi presso una casa di cura psichiatrica, non avendo potuto comunicare il diverso domicilio perché sconosceva lo stato del processo, compresa la chiusura delle indagini preliminari, per non essere stato notiziato in tal senso dal difensore d'ufficio, che mai ebbe a contattarlo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
8. Ritiene la Corte che il ricorso meriti l'accoglimento in ragione del primo motivo di doglianza la cui fondatezza, per la natura della nullità riscontrata, finisce per vanificare la disamina degli ulteriori motivi ad eccezione dell'ultimo che, prescindendo dall'ordine di prospettazione seguito nel gravame, assume di certo valenza pregiudiziale rispetto a tutte le ulteriori questioni sollevate dalla difesa, riguardando asserite invalidità processuali inerenti il primo grado di giudizio.
9. Tale ultimo motivo di ricorso è tuttavia manifestamente infondato. La notifica relativa al decreto di citazione in giudizio in primo grado è stata ritualmente effettuata ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 1, presso il domicilio dichiarato dall'imputato. Mutato
il domicilio, per le ragioni contingenti indicate in ricorso, gravava sul ricorrente l'onere di attivarsi presso l'autorità procedente comunicando la modifica in modo da garantire effettività alla pi notifica. Nel caso, è pacifica l'inerzia sul punto tenuta dal ricorrente, senza peraltro addure, se non solo labialmente, impedimenti oggettivi che ebbero a precludere siffatto incombente. Da qui la manifesta infondatezza della doglianza.
10. Ad una soluzione diversa si perviene guardando alle ragioni di nullità sollevate con il primo motivo di gravame.
Dalla disamina della documentazione processuale emerge che il ricorrente è stato assistito in primo grado da un difensore d'ufficio. Avverso la condanna emessa dal Giudice di prime cure è stato interposto appello dapprima dal difensore d'ufficio e, autonomamente, dal ricorrente stesso con dichiarazione esplicita di nomina, resa in calce all'appello, di un nuovo difensore di fiducia destinato esplicitamente a sostituire qualunque altro difensore (effetto comunque prodotto in via automatica dell'art. 97 c.p.p., comma 6). Il decreto di citazione in giudizio in appello venne notificato al ricorrente ed al difensore d'ufficio; non al difensore di fiducia. In sede di comparizione la Corte, riscontrata la mancata notifica al difensore di fiducia, dispose procedersi alla notifica del decreto allo stesso, rinviando dunque l'udienza per tale motivo;
ciò malgrado, in presenza del difensore d'ufficio, procedette comunque alla dichiarazione di contumacia del ricorrente, non presente. Il rinvio,con il nuovo decreto di citazione a giudizio, non furono nuovamente notificati all'imputato appellante.
Questo il quadro di riferimento, emergono, concatenate tra loro, le violazioni destinate ad inficiare, radicalmente, il giudizio di appello portato alla attenzione di questa Corte.
In primo luogo, la valutazione legata alla contumacia presuppone l'esercizio completo del diritto di difesa perché trattasi di valutazione da assumere nel contraddittorio in ragione delle possibili indicazioni provenienti dalla difesa utili a giustificare eventualmente l'assenza dell'imputato. Di certo, nella specie, tale diritto venne gravemente pretermesso una volta riscontrata la mancata notifica dell'originario decreto al difensore di fiducia si che la assenza dello stesso non poteva comunque dar luogo ai meccanismi di surroga previsti dall'art. 97 c.p.p.. La Corte dunque non poteva dichiarare contumace l'odierno ricorrente. Sono, tuttavia, gli effetti consequenziali di tale declaratoria che finiscono per invalidare in radice l'intero giudizio di appello. Nel caso, infatti, l'udienza all'uopo fissata ai sensi dell'art. 601 c.p.p., andava rinviata per consentire la notifica del decreto di citazione al difensore di fiducia, in precedenza pretermessa. Ed in termini ha provveduto la Corte territoriale, omettendo tuttavia di rinnovare la notifica del decreto di citazione in giudizio del ricorrente, incombente nella specie non disposto in ragione della erronea declaratoria di contumacia ma che, ove non fosse stata assunta siffatta prodromica decisione errata, sarebbe per contro stato imposto dal tenore dell'art. 420 ter c.p.p., comma 1, in considerazione dell'assenza dell'imputato (per quanto detto non valutabile in termini di contumacia per la mancanza, giustificata, del difensore di fiducia).
Da qui la riscontrata nullità assoluta, giusta il combinato disposto di cui all'art. 178 c.p.p., lett. C e art. 179 c.p.p., comma 1, destinata a riverberarsi su tutti gli atti successivi alla omessa citazione in giudizio tanto da imporre l'annullamento con rinvio della decisione impugnata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2013