Sentenza 21 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/02/2001, n. 2512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2512 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2001 |
Testo completo
: IN NOME0 25 1 2 / 0 1 REPUBBLICA IT, OLO IT LIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Донша сотнюшней) SEZIONE TERZA CIVILE del levoretou autonome se petite delle efect Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Melfite tovorche R.G.N. 1493/98 - Presidente Dott. Angelo GIULIANO 3186/98^p3187/9 - Consigliere Dott. Giovanni Silvio COCO Cron.5181 - Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI Dott. Michele LO PIANO Consigliere 416 Rep. Ud. 04/04/00 Rel. Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. per diritti L.6000 sul ricorso proposto da: 121 FEB 2001 QU ON, elettivamente QU NZ, IL CANCELLIERE domiciliati in ROMA VIA FLAMINIA VECCHIA 657, presso lo studio dell'avvocato BALDASSARI BRUNO, difesi dall'avvocato CENTOLA GIUSEPPE, giusta delega in atti;
ricorrenti - 3000 CANCELLERIA
contro
CATTOLICA ASSIC SPA, CORNAGGIA ER;
- intimati -
CG074091 e sul 2° ricorso n 03186/98 proposto da: LIRE 3000 CANCELLERIA CATTOLICA ASSIC SCARL, in persona del Direttore Generale e Legale rappresentante in giudizio dott. Ezio2000 649 Paolo Reggia, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA CG074092 1 DEI MARTIRI DI BELFIORE, presso lo studio dell'avvocato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPSE PIERFILIPPO, che lo difende, giusta delega in COLETTI H REAT WAL Rilasciata copia egite al Sig. BALDASSAR atti;
14.000+3 Bl _per diritti L. ricorrente 12 Arm 2001 IL CANCELLE nonchè
contro
QU NZ, QU ON;
DIRITTI D - intimati e sul 3° ricorso n° 03187/98 proposto da: ER, elettivamente domiciliato in ROMA CORNAGGIA PZZA DEI MARTIRI DI BELFIORE, presso lo studio BB112921 LIRE 10000 CANCELLERIA dell'avvocato COLETTI PIERFILIPPO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale AS611380 nonchè
contro
QU NZ, QU ON;
intimati avversO la sentenza n. 3385/96 della Corte d'Appello di MILANO, emessa il 26/11/1996, DEP. 03-12-16- PG 153/PS. udita la relazione della causa svolta nella pubblica Dott. Giovanni udienza del 04/04/00 dal Consigliere Battista PETTI;
udito l'Avvocato GIUSEPPE CENTOLA;
udito l'Avvocato PIERFILIPPO COLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CE GAMBARDELLA che ha concluso per M 2 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE il rigetto del ricorso principale e dei ricorsi Richiesta copia studio incidentali. COLETTI dal Sig. per diritti L. 6000 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 30 APR. 2001 IL CANCELLIERE Con successivi atti di citazione (in data 21 novem- SDIRITTI bre 1987) CE DR in proprio e quale rappre- sentante del minore NE, convenne dinanzi al Tribu- nale di Sondrio, il danneggiante RO OR e la Compagnia assicuratrice Società cattolica spa, per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ad un incidente stradale avvenuto il 10 agosto 1986. Secondo l'assunto dell'attore, mentre percorreva a bordo della moto, avendo il figlio come passeggero, la statale dello Stelvio, era costretto ad uscire di stra- da per evitare l'urto con l'auto del OR, che im- provvisamente aveva invaso la carreggiata. Dall'incidente erano derivati danni alle persone e la distruzione della moto. I convenuti si costituivano ed eccepivano il concorso di colpa del motociclista che procedeva a velocità eccessiva. Istruita la lite con espletamento di consulenza medico legale, il Tribunale applicava la presunzione di colpa di cui all'art. 2054 secondo comma C.C. e liquidava: .a CE DR, responsabile al 50%, la metà dello accertato danno biologico da invalidità tempora- nea e permanente e la metà del danno patrimoniale;
3 . liquidava invece a DR NE, quale danneg- giato trasportato, l'intero danno subito, anche morale, con esclusione di quello patrimoniale da lucro cessan- te, salvo futura rivalsa. La decisione era appellata in via principale dai danneggiati, sia per l'an che per il quantum debeatur, e sulla compensazione delle spese;
in via subordinata dalle controparti, sul quantum del dan- no biologico, sul danno morale e sulle spese. Gli appellanti incidentali deducevano inoltre la implicita rinuncia del trasportato danneggiato alla quota di risarcimento da attribuirsi alla responsabili- tà del padre, liberando così, per pari importo, essi condebitori. Con sentenza, pubblicata il 3 dicembre 1996, la Corte d'Appello di Milano così decideva: .accoglie in parte l'appello principale e quello incidentale e per l'effetto:
1. determina in lire 10 milioni il risarcimento del danno biologico da invalidità permanente dovuto a Qua- droni CE;
2. determina in lire 36 milioni il risarcimento del danno biologico a DR NE, al momento della da- ta della prima sentenza, con interessi come da motiva- zione;
3. determina in lire 4 milioni il risarcimento del 4 M danno per la perdita della moto, con rivalutazione e interessi dal fatto al saldo;
4. compensa le spese di secondo grado del giudizio;
.conferma nel resto la decisione impugnata. Contro la decisione hanno proposto:
1. ricorso principale i danneggiati DR Vin- cenzo e NE, affidato ad una articolata censura, sia per l'an che per il quantum debeatur, che per le spese, cui resistono le controparti;
2. ricorsi incidentali il danneggiante l'assicuratore, sul punto relativo alla suddetta rinun- cia implicita. I ricorsi principale e incidentali sono stati pre- viamente riuniti. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso principale merita accoglimento per quan- to di ragione, mentre risultano infondati i ricorsi in- cidentali. A. Esame del ricorso principale dei danneggianti. Il ricorso si articola in quattro censure: a. illogico riparto del concorso di colpa, valutato in concreto al 50%; b. error iuris per la mancata liquidazione del dan- no da lucro cessante futuro, in relazione alla perdita della capacità lavorativa specifica del DR Vin- 5 з cenzo;
C. error in procedendo ed omessa pronuncia sul dan- no morale di DR CE;
d. error in iudicando per la compensazione delle spese di primo e di secondo grado. Secondo l'ordine delle censure si osserva: .infondata è la prima censura;
infatti i giudici del merito, secondo un prudente apprezzamento delle motivato le ragioni prova, hanno adeguatamente dell'accertato concorso di colpa, in pari misura, ma tenendo conto delle circostanze in concreto e descri- vendo (a ff. 6) gli elementi di colpa rispettivamente ascrivibili (per il conducente dell'auto l'omessa pre- cedenza e per il conducente della moto l'eccesso di ve- locità). Tale valutazione, in fatto, è adeguatamente motivata ed insindacabile in questa sede. Fondata è la seconda censura: infatti la Corte mi- lanese ha escluso tale risarcimento osservando che "la sola dichiarazione dei redditi per l'anno 1986, nulla flessione di guadagni, se infatti dimostra in tema di redditi dell'anno precedente;
né non comparata con può sopperirsi a tale mancata dimostrazione con la mera indicazione di un teste non collegato alla specifica indicazione di un capitolo di prova, il quale nulla al- lega in termini di chiusura dell'esercizio di meccanico 6 e di perdita di clientela". La Corte ha implicitamente applicato in senso 39,estensivo l'art. 4 della legge 26 febbraio 1977 n. comma secondo, travisando il significato e l'ambito di applicazione della norma. Infatti l'ambito della norma concerne il rapporto tra assicuratore e danneggiato, e la sua ratio legis è quella di agevolare il calcolo della liquidazione ed il pronto pagamento, se vi è produzione dei redditi da parte del lavoratore autonomo danneggiato (nella specie lavoro di meccanico) ma la scelta dei redditi da pro- Anne Vē durrerre√(il reddito netto più elevato degli ultimi okl tre get anni rispetto al tempo della liquidazione, non rispetto 3 al tempo dell'evento (agosto 86). (cfr. Cass. 20 agosto 1991 agosto 1991 n. 8965; Corte Cost. 8 maggio 1990 n. 234). A carico del danneggiante, solidale con la assi- curazione, tale norma non opera, operando invece quella generale dell'art. 2056 C.C. (cfr. Cass. 3 marzo 1998 n. 2280; 19 febbraio 1998 n. 1764 e Cass. 1981 n. 2428). La norma generale dell'art. 2056 c.c. si occupa del lucro cessante come danno presente (al tempo della li- quidazione) e futuro, in relazione alla perdita della capacità produttiva specifica del lavoratore (nella al specie, valutata come permanente grave, intorno л 7 14%). Pertanto, nei confronti dell'assicuratore, la pro- duzione del reddito (a scelta del lavoratore autonomo) opera come parametro minimo di calcolo per la liquida- zione del danno patrimoniale inerente alla menomazione della capacità produttiva (e tale danno alla persona è costituzionalmente protetto, oltre che dall'art. 32, anche dalle norme costituzionali che tutelano il lavo- ratore e il diritto all'integrità della capacità pro- duttiva: V. art. 4 e 36 Cost. e V. Co. Cost. 7 maggio 1984 n. 138 e l'incipit in Co. Cost. 9 giugno 1965 n. 45). Orbene, poiché la scelta del reddito da produrre del danneggiato, la prova del(il miglior reddito) minor reddito conseguito non è data dalla semplice ope- razione matematica per sottrazione, ma da una valuta- zione probabilistica che, proiettata nel futuro, e te- nuto conto della maggiore usura nel lavoro prestato (di meccanico) determinerà, secondo l'id quod plerumque ac- cidit, la realizzazione di un reddito minore. Secondo la più attenta dottrina, che si è occupata della materia, la norma dell'art. 4 della legge citata, restrittivamente per l'ambito, in realtàda intendersi di preoccupa di considerare un danno attuale al tempo della liquidazione, privilegiando il lavoratore che 8 adempia agli obblighi fiscali, mentre per il danno fu- turo da lucro cessante, correlato alla perdita della capacità produttiva specifica, deve tenersi conto dell'entità della invalidità permanente, con equo ap- prezzamento di tutte le circostanze del caso. Infatti, ADDE spiegato la Corte Costituzionale, la norma come ha ° di pwilgi dille PP citeta more he corettere youch comma (per il caso del lavora-4 secondo меstabiliscei dell'articolo 4 enter offelow. oli velite le c Едилеги con l'altro criterio di tore autonomo) che si correli, Melt el e n t intyple sel down сокино нове, мома cui all'art. 2056 C.C. che specifica il risarcimento uniton teli ингенишь - del danno da lucro cessante, come danno futuro. Patent vel ear оней, деньги In tal senso appare accertato l'error in procedendo coneita inn uitle become fullest! и холов в им ed in iudicando compiuto dai giudici del merito nel ri- fiutare la liquidazione di un danno certo per l'an e per il quantum, al lavoratore autonomo, in relazione alla perdita (medicalmente accertata) della capacità produttiva specifica (anche in relazione al lavoro emi- nentemente fisico e manuale del meccanico); C. infondata è la censura di DR CE per la mancata liquidazione del proprio danno morale;
in- fatti dal controllo dell'atto di appello risulta che nessuna doglianza sul punto venne mossa dal DR contro la sentenza di primo grado che aveva escluso ta- le voce di danno;
pertanto non sussiste alcuna omessa pronuncia al riguardo e si è formato il giudicato in- terno sul punto. Resta assorbita la quarta doglianza, poiché l'accoglimento del ricorso sul punto del danno patrimo- niale futuro determina la cassazione con rinvio, devol- vendo al giudice del merito il potere liquidatorio an- che per questa fase processuale. In conclusione, merita accoglimento la censura sub B. in ordine alla quale il giudice del rinvio si atterrà ai principi di diritto come sopra enunciati. B. Esame dei ricorsi incidentali. Gli stessi sono infondati, in quanto postulano la dimostrazione di una rinuncia implicita, ma senza indi- cazione dei fatti concludenti da cui desumere la stes - sa;
è infatti ormai consolidato l'indirizzo giurispru- denziale (cfr. Cass. 3 marzo 1997 n. 1868, 7 luglio 1998 n. 6599 e successive) secondo cui il danneggiato è libero di proporre l'azione di danno contro alcuni dei debitori solidali e per l'intero danno, ai sensi dell'art. 2055 c.c. (conf. Cass. 3 marzo 1997 sopra ci- tata), mentre che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri solidali. All'accoglimento del ricorso principale nei sensi sopra riferiti ed al rigetto di quelli incidentali se- gue il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano, anche per le spese di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
10 - x riunisce i ricorsi, accoglie per quanto di ragione il ricorso principale, rigetta i ricorsi incidentali, cassa e rinvia anche per le spese del giudizio di cas- sazione ad altra sezione della Corte d'Appello di Mila- no. Roma, 4 aprile 2000. Voп ели на и сожили eineyouk - for with Ich IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Depositata in IL CANCELLERE C1 Concetta A mendola 21 FEB. 200 Oggi, IL CANCELLIERE C1 Concona Ammendola 60000 310000 UFFICIO DELLE END 20 MAR MOP Registrato in cuid Serie 4 versate £310.000 Clire trecentodiecimac p. Dirigente Area Servizi A O 2 M P Dott.sco Mario G B(Q) R Responsabile Servizo A (Dr. W. F O NI) 0 M 2 UFFICIO 11