Sentenza 18 giugno 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/06/2001, n. 8233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8233 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUP AZI8233 01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto SEZION Riscatto agrario Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 3888/99Dott. Angelo GIULIANO Presidente Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Cron.18360 Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Rep. 2886 Ud. 09/02/01 Dott. Donato CALABRESE - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA IL SOLE 24 ORE Richiesta copla studio sul ricorso proposto da: dal Sig. per dirjr diriti GTU. 2001 PA IO, PA NO, elettivamente domiciliati IL CANCELLIERE in ROMA VIA ALBENGA 56, presso lo PASQUALINI LUCIA, difesi dagli avvocati CORINALDESI FRANCO, MONTORI CANCELLERIA VITTORIO, giusta delega in atti;
ricorrenti -
contro
LI VA, NT EL, elettivamente domiciliati in ROMA VLE G.CESARE 2, presso lo studio dell'avvocato DE ANGELIS NICOLA MARIA, difesi dall'avvocato GIRARDI LUIGI, giusta delega in atti;
2001 controricorrenti 286 avverso la sentenza n. 425/97 della Corte d'Appello di ANCONA, emessa 1'1°/10/1997, depositata il 31/10/97; RG. 321/94, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/01 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato FRANCO CORINALDESI;
udito l'Avvocato LUIGI GIRARDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 19 e D ( 24.3.1983 AM OV e NT NA, assumendo che LV DE, TR LI, TI LA, Pietro e IS avevano venduto con atto del 6.7.1982 a TI AR e TI IL un fondo di mq. 10.070 in agro di Appignano del Tronto, del quale essi istanti erano con- finanti e mezzadri, convenivano acquirenti e venditori dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, proponendo, in relazione a tale duplice qualità, domanda di riscatto. Si costituivano i soli TI IN e IL (vale a dire gli acquirenti), i quali resistevano alla doman- da, deducendo l'assenza dei requisiti soggettivi ed og- gettivi previsti allo scopo dalla legge. 2 Svoltasi l'istruttoria del caso, il Tribunale con sentenza del 21.4.1994 accoglieva la domanda, dando gli opportuni correlativi provvedimenti. Gravata la pronuncia dai soccombenti TI IN e IL, la Corte di appello di Ancona con sentenza del 31.10.1997 rigettava l'appello. Per la cassazione di tale sentenza i predetti TI IN e IL hanno ora proposto ricorso, affidando l'impugnazione a tre motivi. Hanno resistito con controricorso, depositando an- che memoria, AM OV e NT NA. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo mezzo, denunciando violazione e falsa ap- M plicazione dell'art. 7 1. n. 817/1971 e dell'art. 8 1.n. 590/1965, i ricorrenti deducono che la Corte d'appello ha errato nel riconoscere la sussistenza del requisito oggettivo della contiguità tra il fondo dei venditori e quello degli acquirenti attuali controri- correnti, essendo invece gli stessi separati dal strada vicinale ad uso pubblico, ora comunale. Deducono, poi, che tra i coniugi AM NT (controricorrenti) ed i proprietari del fondo compravenduto non è mai sorto alcun rapporto di quelli previsti dall'art. 8 1. 590/65, ma vi sono stati soltanto rapporti precari li- mitati ad incarichi stagionali ed a singoli lavori, nei 3 quali potrebbe eventualmente configurarsi una comparte- cipazione stagionale. Col secondo mezzo si denuncia errata interpretazio- ne delle risultanze istruttorie nonché omessa, insuffi- ciente e/o contraddittoria motivazione circa la sussi- stenza del rapporto associativo tra i proprietari del fondo de quo e i AM-NT e la qualificazione dello stesso. I due motivi, da esaminare, per le connessioni esi- stenti, in un unico contesto, non possono trovare acco- glimento. Ancorchè aderendo la Corte di merito marchigiana al (non condivisibile, in quanto superato da successive e ricorrenti pronunce) indirizzo giurisprudenziale per il quale deve ammettersi il riscatto di fondo separato -come nel caso concreto da strada vicinale (con chiaro th riferimento alla sufficienza della contiguità funziona- le), tuttavia essa Corte ha ritenuto meritevole di ac- coglimento la pretesa di riscatto dei coniugi AM e -NT sul presupposto che gli stessi erano al contem- ро titolari di rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 590/1965. Secondo la Corte, infatti, la qualità di associati degli istanti (ossia i AM-NT) assorbiva, ai fini dell'esercitato riscatto, la concorrente veste di col- 4 tivatori diretti del fondo confinante, rendendo ultro- neo (e quindi inutile) l'esame del motivo che attingeva il requisito della contiguità. Premesso che rientra tra i compiti del giudice di merito l'interpretazione e la qualificazione di un con- tratto, ha dunque argomentato con adeguata e coerente motivazione il giudice a quo, in punto di ritenuta sus- sistenza di rapporto agrario legittima inte l'esercizio del riscatto, che i detti coniugi hanno coltivato, e da sempre, il fondo compravenduto, procedendo alla suddi- visione dei prodotti con i proprietari ed erogando metà delle spese, mentre la residua quota veniva corrisposta da questi ultimi, per cui non si versava in ipotesi di mera prestazione volta a remunerare lavori occasional- mente affidati a tali coniugi, rifluendo la ripartizio- ne in pari misura del prodotto e degli oneri connessi alla coltivazione nell'alveo di uno stabile rapporto associativo, sussumibile ad avviso dello stesso giu- dice nell'ambito della compartecipazione (piuttosto che della mezzadria). Il quadro delineato dalla istruzione probatoria non era peraltro svilito in base all'iter logico argomen- - tativo della Corte territoriale - dal documento del 1980, in cui TR LI aveva denunciato come fondo condotto direttamente quello in questione ed il AM 5 gli appezzamenti di sua proprietà senza dichiarare quelli che conduceva, mancando nel modello redatto da quest'ultimo il relativo quadro e non assurgendo l'omessa precisazione del rapporto associativo nel mo- dello redatto dalla concedente a disconoscimento tassa- tivo del rapporto stesso, oltre a trattarsi di dichia- razioni sottoscritte al peculiare fine di ottenere con- tributi. Lo svolgimento, inoltre, di altra attività (di mugnaio) da parte del AM non elideva, per incompati- bilità, la qualità di coltivatore diretto del medesimo, tenuto contro dell'impegno (non totale) richiesto per la coltivazione di entrambi i fondi estesi circa quat- tro ettari e valutato anche l'apporto dei congiunti, senza che peraltro fosse censurata la ritenuta idoneità der della famiglia a sostenere il terzo del fabbisogno ri- chiesto dai due fondi. Con altrettanto incensurabile apprezzamento di fat- to la Corte ha altresì escluso che il manufatto (capan- none) non ricadesse nell'ambito del terreno oggetto del riscatto o che fosse incompatibile con lo sfruttamento agrario dello stesso, per la precarietà di tale manu- fatto (realizzato in legno e lamiera) e la modestia delle sue dimensioni (circa 145 mq). In null'altro consistono la denunciata violazione delle leggi in materia e i lamentati vizi di motivazio- 6 ne, quindi, che nella diversa interpretazione del giu- dice di merito dei fatti di causa rispetto a quella propugnata dai ricorrenti. Col terzo motivo è denunciata omessa o insufficien- te motivazione in ordine alla eccepita ultrapetizione, ovvero per avere la Corte d'appello dichiarato inammis- sibile, perché domanda nuova, la richiesta di stralcio dell'area non coltivabile dalla superficie oggetto del - sostengono i ricorrenti retratto agrario, mentre - stata la denunciata violazione dell'art. 345 non vi c.p.c., come erroneamente ritenuto. Anche questa censura va disattesa, avendo la Corte marchigiana, con insindacabile giudizio di fatto, escluso che fosse stata proposta domanda tesa all'acquisto dell'area occupata. Invero ha precisato, in merito, che per lo stabilimento (o capannone) gli attuali ricorrenti avevano insistito solo nella esclu- sione (di esso) dal riscatto, mentre nelle conclusioni definitive si rinveniva esplicita domanda di indennizzo (per mancata utilizzazione agraria del fondo anche in relazione alla loro specifica attività di apicoltori) che era inammissibile in quanto preclusa dal divieto del novum in appello, ex art. 345 c.p.C. (e dunque la rilevata novità e inammissibilità ha riguardato soltan- to tale domanda). 7 In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. Spese del giudizio di legittimità compensate fra le parti per giusti motivi.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso, il 9.2.2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. donato Calabrese Англ IL CANCELLIERE C1 OV Giambattista Depositata in Cancelleria oggi, lì 1861U 2001......18-61 2001 IL CANCELLIERE C1 OV Giambattista UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data2...7...NOV 2001erie „4. aln. 52.585 . versate £. 290.000 40000 EN (lire p. Dirigento Area Servizi 280000 (D.ssa Maria i DI FILIPPO) Il Responsabile Servizio Atti Giudiziari T (DM/RACCICHINI) D A UFFICIO U 7 N 2 E R T A T V DELLE G 8