Sentenza 6 luglio 2002
Massime • 1
Nel rito del lavoro la preclusione in appello della domanda nuova e diversa da quella fatta valere in primo grado si verifica allorquando la "causa petendi" dedotta, essendo fondata su elementi e circostanze non prospettati in precedenza, importi il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato in giudizio e introduca nel processo un nuovo tema di indagine che alteri l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia; non è dunque consentito addurre in grado d'appello, a sostegno della propria pretesa, fatti diversi da quelli allegati in primo grado, anche quando il bene richiesto rimanga immutato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto preclusa in appello la questione relativa alla violazione delle regole stabilite per l'esercizio della facoltà di recesso nei casi previsti dalla legge n. 223 del 1991, implicando tale questione la allegazione di fatti evidentemente diversi da quelli dedotti a sostegno della originaria domanda, fondata sulla pretesa illegittimità di un licenziamento individuale intimato in mancanza del presupposto di cui all'art. 3 della legge n. 604 del 1966).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/07/2002, n. 9855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9855 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Presidente -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - rel. Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UL PA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 132, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA JASONNA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI ROMANO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IR S.P.A.;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n^. 13486/01 proposto da:
IR S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 88, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO SANTONI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
UL PA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 785/00 del Tribunale di SALERNO, depositata il 17/10/00 R.G.N. 862/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/02 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito l'Avvocato ROMANO;
udito l'Avvocato SANTONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACAIONE che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 23 settembre 1997 il Pretore di Salerno, pronunciando sulla domanda proposta da AL UL nei confronti della datrice di lavoro S.p.a. IR, dichiarava cessata la materia del contendere relativamente alla richiesta di accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro, subordinato a tempo indeterminato;
rigettava la domanda di annullamento del licenziamento intimato al ricorrente, accogliendo invece la pretesa relativa al pagamento di differenze retributive dovute per lo svolgimento di mansioni superiori.
Con sentenza del 17 ottobre 2000 il Tribunale di Salerno confermava tale decisione, rigettando gli appelli proposti da entrambe le parti, sulla base dei seguenti rilievi:
- correttamente era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alla richiesta di accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, posto che la società convenuta aveva espressamente riconosciuto, in relazione alla successione di contratti a termine stipulati tra le parti, la trasformazione del rapporto;
non poteva poi essere censurata la statuizione sulle spese processuali del primo grado;
- contrariamente a quanto sostenuto dal lavoratore, la lettera di licenziamento aveva fatto riferimento alla ultimazione dei lavori cui questi era adibito non come termine finale di risoluzione del rapporto, ma come giustificato motivo oggettivo di licenziamento, in relazioni a ragioni inerenti all'attività produttiva dell'azienda ai sensi dell'art. 3 legge n. 604/1966; il completamento dell'opera poteva rientrare nell'ipotesi prevista da questa norma. La giustificazione del recesso risultava poi dai dati acquisiti al giudizio relativi ad una rilevante crisi aziendale;
- era precluso l'esame della questione della violazione delle procedure previste per i licenziamenti collettivi (erano inammissibili) prospettata nel giudizio di appello;
- era provato lo svolgimento da parte del lavoratore di mansioni superiori rispetto all'inquadramento attribuito come operaio comune della edilizia: i compiti espletati, con l'incarico di coordinare una squadra di alcuni lavoratori dirigendone il lavoro, corrispondevano a quelle dei lavoratori del 4^ livello del contratto collettivo dei metalmeccanici, mentre l'attività datoriale prevalente alla quale era addetta la squadra rientrava nella categoria metalmeccanica. Avverso questa sentenza AL UL propone ricorso per cassazione con tre motivi, illustrato da memoria. La società IR resiste con controricorso e ricorso incidentale affidato ad unico motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi proposti contro la stessa sentenza devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 cod.proc.civ. Con il primo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod.proc.civ., la violazione dell'art. 112 cod.proc.civ.,
deducendosi che il giudice dell'appello ha omesso di pronunciare sulla domanda proposta dall'attore in primo grado relativo all'accertamento della esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in relazione alla nullità del termine apposto al contratto di lavoro. Erroneamente è stata confermata sul punto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, in quanto tale fattispecie si verifica solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini completamente il contrasto tra le parti, della quale le stesse devono dare atto con il mutamento delle conclusioni definitive;
se invece l'attore conclude per l'accoglimento della domanda come originariamente proposta, il giudice deve in ogni caso pronunciare su questa, eventualmente rigettandola per sopravvenuto difetto di interesse. Il motivo appare inammissibile per difetto di interesse alla impugnazione: posto che la sentenza impugnata ha ritenuto non contestata tra le parti l'avvenuta "trasformazione in contratto a tempo indeterminato" del rapporto instaurato tra le parti, la dedotta violazione di norme di diritto non può avere alcuna rilevanza in relazione alle domande proposte e al contenuto della pronuncia. Con il secondo motivo si denunciano, ai sensi dell'art. 360 cod.proc.civ., vizi di omessa e contraddittoria motivazione della statuizione relativa alla legittimità del licenziamento intimato dal datore di lavoro. Il lavoratore era stato assunto a tempo determinato in relazione ad una specifica "tratta", ma il rapporto era proseguito successivamente, sicché il richiamo nella lettera di licenziamento alla ultimazione della tratta era stato "svolto solo per fini strumentali": tale riferimento avrebbe avuto senso se il lavoratore fosse stato occupato solo per questa attività. Viene poi criticata la valutazione in ordine alla situazione di crisi aziendale riscontrata dal giudice di merito.
Anche queste censure appaiono inammissibili.
Il Tribunale ha svolto una specifica indagine sul contenuto della manifestazione della volontà di recesso dal rapporto espressa dalla società IR con la lettera del 9 dicembre 1999, ed ha affermato che il riferimento alla "ultimazione dei lavori" ai quali il sig. UL era adibito non richiamava la scadenza del termine di un contratto a tempo determinato, ma, nell'ambito di un rapporto a tempo indeterminato, la giustificazione oggettiva del licenziamento intimato ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/1966, espressamente richiamato nella comunicazione.
Questa giustificazione poteva essere ben rappresentata dalla situazione delle commesse assegnate alla società, e sotto questo profilo il Tribunale ha correttamente rilevato che le ragioni inerenti alla attività produttiva, previste dalla disposizione citata, erano configurabili indipendentemente dalla prevedibilità della suddetta situazione al momento dell'instaurazione del rapporto. Il giudice dell'appello ha quindi ravvisato gli estremi della fattispecie normativa considerata in relazione ad una rilevante crisi aziendale già riscontrabile all'epoca del licenziamento intimato al sig. UL, (anche se solo successivamente si era avuta una forte riduzione del personale occupato), tale da riguardare l'azienda nel suo complesso e da escludere alcuna riallocazione dei dipendenti in esubero.
Le critiche mosse con la denuncia di vizio di motivazione investono - senza indicare dati obiettivi acquisiti alla causa di cui sia mancata la valutazione - la ricostruzione della fattispecie concreta operata sulla base degli elementi acquisiti al giudizio. Tale ricostruzione rimane nell'ambito delle possibilità di apprezzamento dei fatti e, non contrastando con criteri logici, appartiene al convincimento del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità.
Con il terzo ed ultimo motivo del ricorso principale si censura, con la denuncia di violazione dell'art. 437 cod.proc.civ., la statuizione relativa alla preclusione, nel giudizio di appello, dell'esame della questione dell'inosservanza della procedura prevista per i licenziamenti collettivi dalla legge n. 223/1991. Il ricorrente nega che con questa prospettazione sia stato introdotto un nuovo tema di indagine, trattandosi di circostanze di fatto già emerse in sede istruttoria;
la doglianza disattesa dal Tribunale non integra una domanda nuova, restando inalterato il petitum originario, mentre la causa petendi è solo "la riqualificazione giuridica del fatto così come cristallizzatosi nel corso del giudizio di primo grado". Il motivo è infondato. Si deve infatti osservare che nel rito del lavoro la preclusione in appello della domanda nuova e diversa da quella fatta valere in primo grado si verifica allorquando la causa petendi dedotta, essendo fondata su elementi e circostanze non prospettati in precedenza, importi il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato in giudizio ed introduca nel processo un nuovo tema di indagine che alteri l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia;
non è dunque consentito addurre in grado d'appello, a sostegno della propria pretesa, fatti diversi da quelli allegati in primo grado, anche quando il bene richiesto rimanga immutato (Cass. 17 dicembre 1997 n. 12764, 24 giugno 1995 n. 6720). In base a questo principio, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che il divieto posto dall'art. 437 cod.proc.civ. opera quando il lavoratore licenziato, che in primo grado abbia contestato la legittimità del licenziamento unicamente sul rilievo della mancanza di giustificazione del recesso, deduca in appello l'inosservanza delle garanzie procedurali stabilite dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970 per l'irrogazione di sanzioni disciplinari
(cfr. per tutte Cass. 12 febbraio 1982 n. 886, 24 gennaio 1984 n. 596, 26 giugno 2000 n. 8702), oppure quando, essendo contestata in primo grado la legittimità di un licenziamento collettivo sotto il profilo del difetto degli elementi sostanziali, si alleghi in appello il mancato rispetto delle procedure stabilite per detto licenziamento (cfr. Cass. 19 febbraio 1991 n. 1743; v. anche Cass. 14 ottobre 2000 n. 13797, per l'ipotesi di nuova prospettazione di irregolarità di questo iter procedurale, diverse da quelle dedotte in primo grado.) Nel caso di specie, la questione della violazione delle regole stabilite per l'esercizio della facoltà di recesso nei casi previsti dalla legge 23 luglio 1991 n. 223 comporta l'allegazione di fatti evidentemente diversi da quelli dedotti a sostegno della domanda originaria, fondata sulla pretesa illegittimità di un licenziamento individuale intimato in mancanza del presupposto di cui all'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604.
L'unico motivo del ricorso incidentale contiene la denuncia, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod.proc.civ., dei vizi di violazione degli artt. 2103 e 2070 cod.civ., nonché difetti di motivazione. Si sostiene che il giudice del merito non ha svolto correttamente l'indagine ai fini dell'accertamento del diritto ad una qualifica superiore, omettendo di considerare alcune deposizioni testimoniali relative al contenuto delle mansioni svolte da lavoratore;
che i compiti descritti non potevano comunque essere ricondotti alle previsioni del contratto collettivo dei metalmeccanici relativi alla posizione di lavoro del caposquadra, caratterizzata da autonomia, discrezionalità e responsabilità nei confronti dei superiori;
che nella specie era pacifica l'applicabilità per i dipendenti della società IR del C.C.N.L. del settore della edilizia, in cui rientrano anche le imprese impegnate nella costruzione di linee e condotte, tra cui quelle elettriche, telegrafiche e telefoniche. Le censure, inammissibili nella parte in cui investono la valutazione degli elementi probatori compiuta dal giudice di merito, appaiono fondate sotto il profilo della dedotta violazione dell'art. 2070 cod.civ. Nella sentenza impugnata si afferma che il sig. UL, inquadrato come operaio comune dell'edilizia, aveva di fatto coordinato una squadra di lavoratori dirigendone il lavoro;
che tali mansioni "si attagliavano a quelle relative ai lavoratori di 4^ livello retributivo del contratto metalmeccanici"; che l'inquadramento in questa categoria compiuto dal primo giudice era corretto, "atteso che l'attività datoriale prevalente alla quale era addetta la squadra in questione rientrava nella categoria metalmeccanica". Anche se la società applicava all'epoca diversi contrattì, "ciò poteva ritenersi consentito in ragione dello svolgimento di attività diverse" mentre nella specie "si trattava di lavoratori adibiti alla stessa attività".
Rileva qui il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 26 marzo 1997 n. 2665, secondo cui il primo comma dell'art. 2070 cod.civ. (in base al quale l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione;
pertanto, nell'ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dall'imprenditore, il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale. Nell'ordinamento attuale le categorie professionali hanno infatti rilevanza giuridica non in base a classificazioni autoritative, ma in base alla spontanea organizzazione sindacale ed alle scelte dell'autonomia privata;
alla norma in esame si riconosce, in relazione al disposto del secondo comma, una residua operatività per le ipotesi in cui l'imprenditore svolga diverse attività economiche, sia iscritto alle rispettive associazioni sindacali ed occorra individuare il contratto collettivo applicabile al personale addetto alle singole attività.
D'altro canto, l'eventualità che al rapporto individuale di lavoro si applichi un contratto relativo a settore non corrispondente alle oggettive caratteristiche dell'impresa non impedisce che il lavoratore possa richiamare la disciplina di un contratto non applicabile (perché non voluto dalle parti) come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato. Nella sentenza impugnata non sono stati seguiti questi principi, perché il Tribunale ha ritenuto di poter far riferimento al sistema di classificazione del personale contenuta in un contratto collettivo diverso da quello che lo stesso giudice del merito hà ritenuto applicabile, per volontà delle parti, al rapporto di lavoro in questione (come risulta dal riferimento all'inquadramento tra gli operai comuni del settore dell'edilizia); in relazione a questo dato, non può essere neppure utilizzato il criterio residuale sopra richiamato, ricavabile dal secondo comma dell'art. 2070 cod.civ., non essendo stato posto un problema di individuazione del contratto applicabile per l'ipotesi di diverse autonome attività esercitate dall'imprenditore.
Le ragioni addotte a sostegno della decisione non consentono poi, sotto un altro profilo, di ritenere che la disciplina del contratto collettivo dei metalmeccanici sia stata utilizzata come parametro per la determinazione della retribuzione adeguata alla quantità e qualità del lavoro svolto, in assenza di ogni accertamento in proposito.
Con l'accoglimento del ricorso incidentale la sentenza impugnata deve essere quindi cassata, e la causa rinviata ad altro giudice che procederà a nuova indagine attenendosi ai principi sopra richiamati. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e accoglie l'incidentale. Cassa la sentenza impugnata, in relazione al ricorso accolto e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2002