Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/07/2002, n. 9855
CASS
Sentenza 6 luglio 2002

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Nel rito del lavoro la preclusione in appello della domanda nuova e diversa da quella fatta valere in primo grado si verifica allorquando la "causa petendi" dedotta, essendo fondata su elementi e circostanze non prospettati in precedenza, importi il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato in giudizio e introduca nel processo un nuovo tema di indagine che alteri l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia; non è dunque consentito addurre in grado d'appello, a sostegno della propria pretesa, fatti diversi da quelli allegati in primo grado, anche quando il bene richiesto rimanga immutato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto preclusa in appello la questione relativa alla violazione delle regole stabilite per l'esercizio della facoltà di recesso nei casi previsti dalla legge n. 223 del 1991, implicando tale questione la allegazione di fatti evidentemente diversi da quelli dedotti a sostegno della originaria domanda, fondata sulla pretesa illegittimità di un licenziamento individuale intimato in mancanza del presupposto di cui all'art. 3 della legge n. 604 del 1966).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/07/2002, n. 9855
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9855
    Data del deposito : 6 luglio 2002

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