Sentenza 30 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/2001, n. 10360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10360 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 10360/01 IN NONE EL POPOL ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio SAGGIO Presidente R.G.N. 1121/99 Dott. Vincenzo MILEO Consigliere Cron.27976 Dott. Ettore MERCURIO Rel. Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Ud. 27/03/01 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZ A sul ricorso proposto da: D'AM FR, ON QU, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PEZZANA 80, presso lo studio dell'avvocato PORCELLI MARIO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati LAURO VITTORIO, PAPARO MARINA, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
ALENIA AZIENDA FINMECCANICA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato CICERONE 28, presso 10 studio in ROMA VIA IZZO RAFFAELE, rappresentato e difeso 2001 dell'avvocato 1021 dall'avvocato CASTIGLIONE FR, giusta delega in -1- atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 5997/97 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 28/11/97 R.G.N. 44377/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/01 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito 1'Avvocato MITTIGA ZANDRI per delega CASTIGLIONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANTONIO BONAJUTO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CO e NA IN D'MM convenivano in giudizio avanti al RE di Napoli, con separati ricorsi del 22 maggio e del 15 settembre 1992, la S.p.A. Alenia, ed esponevano di lavorare alle dipendenze di questa, presso 10 stabilimento di Casoria, come addetti alla conduzione e manutenzione degli impianti di riscaldamento e raffreddamento secondo turni regolari avvicendati per otto ore al giorno e sei giorni a settimana, e di non avere usufruito della pausa retribuita di mezz'ora per il pasto concessa ai lavoratori turnisti dalla contrattazione collettiva. Assumevano che tale pausa retribuita spettava invece а tutti gli addetti a turni avvicendati ai sensi dell'art. 5 comma 12° del contratto collettivo applicabile e quindi anche ad essi ricorrenti, non potendo il lavoro da essi espletato essere compreso nella eccezione prevista dalla nota a verbale del medesimo art. 5, siccome non rientrante tra i servizi non suscettibili di fermata. Chiedevano quindi in via principale che, dichiarato il loro diritto a fruire della mezz'ora di pausa giornaliera retribuita per il pasto, la 3 Ema società convenuta fosse condannata a pagare ad essi le somme conseguentemente dovute;
in via subordinata chiedevano la condanna della società al pagamento delle stesse somme a titolo di risarcimento del danno per la maggiore prestazione resa rispetto agli altri lavoratori addetti a turni avvicendati. Costituitasi la società convenuta, il RE, con sentenza in data 19 ottobre 19 novembre 1993 rigettava la domanda principale in quanto contrastata dal dato normativo della contrattazione collettiva e ritenendo fuor di luogo anche il richiamo all'art. 36 della Costituzione fatto dai ricorrenti. Accoglieva invece la domanda subordinata, ritenendo nella specie violato il principio generale della parità di trattamento retributivo a parità di prestazione svolta. Il Tribunale di Napoli, con sentenza in data 27 ottobre - 28 novembre 1997, accogliendo l'appello proposto dalla società Alenia, ha rigettato la domanda dei ricorrenti. Ha osservato il giudice del gravame, in ordine alla domanda subordinata accolta dal primo giudice, era stata prospettata nel ricorso che essa della introduttivo come ispirata al principio richiamato il trattamento, ed ha parità di 4 consolidato orientamento di questa Suprema Corte, formatosi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n.6030 del 29 maggio 1993 secondo il quale individuabile nel nostro ordinamento gius-non è lavoristico un principio di ordine pubblico che imponga la parità di trattamento nei rapporti interprivati, nel mentre deve essere riconosciuta 1'intrinseca razionalità delle scelte operate nell'ambito della regolamentazione negoziale di interessi. Ha quindi osservato che a fronte di una contrattazione collettiva che introduca posizioni e trattamenti diversificati resta preclusa al giudicante, sempre che non risultino violate specifiche norme di diritto positivo, l'esame della razionalità del regolamento contrattuale stipulato dalle parti sociali;
ha rilevato che, nella specie, la disciplina dell'art. 5, comma 12°, del contratto non era applicabile, in forza dellacollettivo, "nota a verbale", alla categoria cui appartenevano i ricorrenti in quanto addetti ad un servizio non suscettibile di fermata;
ed ha affermato che tale valutazione delle controparti sociali, non contrastante con alcuna norma di legge, non era la sindacabile nella presente sede giudiziale, con conseguenza che la domanda doveva essere rigettata. 5 Gour Inoltre il Tribunale ha pure evidenziato come la diversità di trattamento, nella specie, non fosse priva di giustificatezza considerando, pur tenuta presente la comune modalità della avvicendati, cheprestazione lavorativa a turni l'adibizione a mansioni per loro natura discontinue era sicuramente meno penosa rispetto ai compiti affidati ad altri turnisti. I lavoratori soccombenti chiedono la cassazione di tale sentenza con ricorso a questa Corte affidato ad un unico motivo. La società intimata resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo i ricorrenti D'MM e NA denunziano violazione degli artt. 1362, 1363 e segg. e 1418 cod. civ. con riferimento all'art.5 e alla "nota a verbale" dei contratti collettivi 1973 e 1976 applicabili nella fattispecie, nonché carenza di motivazione, e censurano la decisione impugnata assumendo che il RE non aveva deciso la lite in base al superato principio della "parità di trattamento" ma aveva motivato con ampiezza di argomentazioni sulla avvenuta violazione del diritto di essi ricorrenti, mentre il Tribunale non aveva spiegato le ragioni per cui aveva disatteso la decisione del RE. decisione di primo grado, Richiamano tale motivazione, e deducono che il ribadendone la RE aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in quanto aveva implicitamente ritenuto che l'azienda aveva disapplicato il precetto, contenuto nella nota a contratto collettivo, verbale dell'art. 5 del secondo cui per gli addetti ad impianti o servizi non suscettibili di fermata "restavano ferme le condizioni in atto", le quali attribuivano ai dipendenti addetti ad impianti O servizi non suscettibili di fermata riposi compensativi, in difetto dei quali conseguiva il riconoscimento dell'invocato indennizzo. Censurano ancora l'impugnata sentenza osservando che il RE, nell'accogliere la domanda, aveva fatto riferimento al contratto escludendo che questo collettivo nazionale esplicitamente trattamenti economici prevedesse la norma dell'art. 5 del ра mansioni.differenziati in presenza di uguali Esamina no specificamente collettivo ribadendo che, alla detto contratto disposizione, il comportamento stregua di tale dell'azienda, che non aveva riconosciuto ai ricorrenti né il diritto di fruire della mezz'ora retribuita per consumare il pasto né il diritto ad un riposo compensativo, realizzava la violazione della norma suddetta della quale vi era stato un omesso esame da parte del Tribunale, la cui decisione si appalesava, quindi, priva di corretta motivazione in quanto conducente ad una discriminazione assoluta tra i lavoratori addetti a turni avvicendati suscettibili di fermata ed avvicendati non lavoratori addetti a turni suscettibili di interruzione. Il motivo non è fondato e va disatteso. Va premesso che questa Corte si è già e ripetutamente pronunciata su questioni analoghe alla presente (Cass. 24 ottobre 1998 n.10598; 7 gennaio 1999 n.62; 25 settembre 1999 n.10581) con decisioni alle quali il Collegio ritiene doversi pienamente uniformare, non sussistendo nuovi elementi od argomenti che giustifichino mutamenti d'orientamento. Va così ribadito, riproponendo considerazioni e rilievi già enunciati nelle citate sentenze, che dev'essere anzitutto confermato l'orientamento in tema di parità di trattamento, da ultimo 8 costantemente affermato da questa Corte (a seguito delle sentenze delle Sezioni Unite 29 maggio 1993 n. 6030; cfr. altresì Cass. 29 marzo 1994 n.3024, 17 febbraio 1994 n.1530, 29 marzo 1994 n.3024, luglio 1994 n.6448), secondo il quale nel nostro ordinamento giuslavoristico non è individuabile, allo stato dell'attuale diritto positivo, un principio di ordine pubblico che imponga, nell'ambito dei rapporti di lavoro di natura privatistica, l'osservanza di una parità di trattamento nella regolamentazione dei singoli rapporti. Più precisamente va ritenuto che né l'art. 36 della Costituzione (che sancisce il principio della retribuzione sufficiente e proporzionata all'attività svolta) e neppure l'art. 41 della stessa (che tutela la libertà di iniziativa economica privata nell'ambito dei limiti posti a garanzia della sicurezza, della libertà e della dignità umana) contengono precetti dai quali possa evincersi un obbligo di comparazione soggettiva tra lavoratori dipendenti privati che imponga di attribuire a quelli, tra di essi, che svolgono eguali mansioni la medesima retribuzione ed il medesimo inquadramento. - poi - l'interpretazione Per quanto concerne 9 Ever della normativa collettiva, la quale è demandata al giudice del merito essendo censurabile in sede di legittimità soltanto per vizio di motivazione e per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ex artt. 1362 e segg. c.p.c. (come è giurisprudenza costante: V. tra le altre Cass. 16 giugno 1998 n.5996, 21 aprile 1997 n.3430), deve ritenersi che il Tribunale si è attenuto correttamente al criterio letterale, che sufficiente in via prioritaria, laddove il testo della disposizione contrattuale è chiaro ed univoco, a sostenere 1'interpretazione della oltre ai stessa. I ricorrenti, d'altro canto, molteplici riferimenti alla decisione del RE, che non appaiono invero conferenti ai fini della presente impugnazione -, più che rivolgere precise censure specificando sotto quali profili e con riferimento a quali canoni ermeneutici la decisione del Tribunale sarebbe incorsa nella violazione delle norme dei citati artt. 1362 e segg. c.C., si sono limitati ad un apodittico ed immotivato generico richiamo di tali norme e ad enunciare, in contrapposizione all'interpretazione offerta dal giudice d'appello, la propria interpretazione propri ри terta 10 Mer. della disposizione collettiva, involgendo così un sindacato nel merito della causa non consentito in sede di legittimità. Nel contempo va altresì evidenziato come pure puntualizzato dalla società controricorrente -1 avendo il RE rigettato la domanda principale dei ricorrenti volta ad ottenere la diretta applicazione della norma collettiva in questione con le conseguenti differenze economiche e non essendo stata tale statuizione gravata d'appello dai medesimi ricorrenti, che a costoro è comunque preclusa sotto ogni profilo, nella presente sede, un'impugnativa che attenga alla diretta applicabilità del citato art. 5 del contratto collettivo nazionale, atteso appunto che la non impugnata pronuncia pretorile, coperta da giudicato interno e dunque passata in giudicato, ha accertato, pervenendo alla reiezione della domanda principale, che il servizio di manutenzione non era suscettibile di fermata sicchè ad esso doveva applicarsi la previsione della "nota a verbale" summenzionata ed essere pertanto esclusa l'attribuzione ai ricorrenti stessi della chiesta mezz'ora di pausa giornaliera per la refezione. Per quanto sin qui detto, il ricorso deve 11 essere rigettato. I soccombenti ricorrenti sono tenuti (ex art.385 primo comma c.p.c.) a rimborsare alla società resistente le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti a rimborsare alla società resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 33.000 3.000.000 oltre a lire (tremilioni) per onorario. Così deciso, in Roma, il 27 marzo 2001. zió il Presidente: Il Cons. estensore: IL CANCELLIERE Depositate in Cancelleria 3BLUE. 2007 Oggi, A IL CANCELLIERE A 0 E C 1 S R . A P T T E U R и , S T A A R S O N E O C F O A D B O 12