Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/05/2026, n. 17105
CASS
Sentenza 12 maggio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 175 c.p.p. e 45 c.p.p.

    La Corte territoriale ha rigettato l'istanza di remissione in termini, ritenendo che la certificazione medica allegata non evidenziasse l'impossibilità assoluta integrante l'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore. La Cassazione ha ritenuto questo motivo aspecifico, poiché non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, la quale ha fondato il rigetto sulla carenza della prova dell'assoluta impossibilità allo svolgimento dell'attività difensiva.

  • Rigettato
    Violazione di legge in relazione all'art. 175 c.p.p. per limitata conoscenza della lingua italiana

    La Corte di cassazione ha ritenuto questo motivo manifestamente infondato e inconferente rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato, poiché dal verbale di udienza non risulta che l'imputato non comprendesse la lingua italiana e, in ogni caso, tale circostanza non influisce sul mancato rispetto dei termini per impugnare da parte del difensore.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione con riferimento alla valutazione della certificazione medica

    La Corte di cassazione ha ritenuto questo motivo aspecifico, poiché si limita a mere asserzioni non dimostrate, secondo cui la patologia non avrebbe consentito al difensore di adempiere al mandato. Non viene affrontata la prova dell'impossibilità assoluta di adempiere al mandato difensivo, che la Corte di appello ha ritenuto non emergere dalla documentazione prodotta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/05/2026, n. 17105
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17105
    Data del deposito : 12 maggio 2026

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