Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/05/2026, n. 17105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17105 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da:
RE ON
TO D'AU
CO IG BR AT MA
MANA SE
ha pronunciato la seguente
- Presidente -
- Relatore -
SENTENZA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 17106/2026 Roma, li, 12/06/2026
Sent. n. sez. 620/2026 CC - 05/05/2026 R.G.N. 6979/2026
sul ricorso proposto da:
AR HA AR HA nato in [...] il [...]
avverso l'ordinanza del 13/01/2026 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 13/01/2026, la Corte di appello di Caltanissetta respingeva l'istanza di remissione in termini avanzata nell'interesse di HA AR HA AR, rilevando che la certificazione medica allegata non evidenziasse l'impossibilità assoluta integrante l'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore.
2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 175 cod. proc. pen. e 45 cod. pen. Rappresenta che l'ordinanza impugnata non considera che la sentenza di primo grado è stata depositata con motivazione contestuale, letta all'udienza del 21/07/2025, per cui da quel momento è iniziato a decorrere il termine per l'impugnazione; che, dunque, la presenza all'udienza del difensore era indispensabile per prendere
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO
QUALIFIED CA 1 Seriale: Bab286847cf35698-Firmato Da: RE ON Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 11ee5dde0baa7e85 Firmato Da: TO D'AU Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 3082207ec7a18973
cognizione della decisione e valutare tempestivamente l'opportunità di proporre appello;
che l'impedimento documentato (frattura scomposta della clavicola destra) incideva direttamente sulla possibilità di presenziare all'udienza del 21/07/2025 e, dunque, sulla possibilità stessa di acquisire la conoscenza effettiva della sentenza nel momento in cui il termine è iniziato a decorrere;
che anche secondo i principi elaborati dalla CEDU la conoscenza della sentenza deve essere effettiva.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce violazione di legge in relazione all'art. 175 cod. proc. pen. Osserva, in aggiunta a quanto evidenziato con il primo motivo, che nel caso di specie l'imputato è soggetto extracomunitario, con limitata conoscenza della lingua italiana, che non era in grado di comprendere né la portata della decisione, né la natura della motivazione contestuale;
che, sul punto, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che l'omessa traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato alloglotta comporta il mancato decorso dei termini per impugnare e che, nel caso di mancata comprensione linguistica, il termine non può ritenersi decorso.
2.3. Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione, con riferimento alla valutazione della certificazione medica. Rileva che la frattura scomposta della clavicola con immobilizzazione dell'arto superiore ha comportato la necessità di sottoposizione a sedute giornaliere di fisioterapia;
che, dunque, si tratta di una condizione che per sua natura incide in modo diretto e significativo sulla capacità del difensore di svolgere attività professionale;
che, sul punto, la motivazione è solo apparente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: RE ON Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 11ee5dde0baa7e85 Firmato Da: TO D'AU Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 3082207ec7a18973
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Per una corretta comprensione dei termini della questione sottoposta a questa Corte di legittimità, occorre premettere che all'udienza del 21/07/2025 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta, all'esito del giudizio abbreviato, pronunciava sentenza nei confronti tra gli altri di HA AR HA AR;
che il difensore non era presente all'udienza e che non risulta avesse avanzato istanza di rinvio per legittimo impedimento, per cui veniva sostituito da un difensore di ufficio prontamente reperito, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen.; che nei successivi quindici giorni (per la precisione in data 29/07/2025) depositava la motivazione;
che il termine di trenta giorni per proporre impugnazione, in assenza di rinuncia alla sospensione, non restava sospeso per il periodo feriale, trattandosi di imputato detenuto in
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stato di custodia cautelare;
che, dunque, il termine per impugnare scadeva il 04/09/2025. Tali verifiche sono state effettuate dal Collegio, in quanto è stato dedotto un error in procedendo, per cui la Corte di cassazione è "giudice anche del fatto" e per risolvere la relativa questione può - e talora deve necessariamente - accedere all'esame dei relativi atti processuali;
esame che è, invece, precluso soltanto se risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, [...], Rv. 220092 01, in senso conforme Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, [...], Rv. 273525-01).
1.2. Tanto premesso, va innanzitutto, evidenziato che l'assunto difensivo muove da premesse errate, atteso che come si è accennato - non vi fu motivazione contestuale, in quanto, alla lettura del dispositivo all'udienza del 21/07/2025, è seguito il deposito della motivazione nei quindici giorni successivi (il 29/07/2025). In ogni caso, il primo ed il terzo motivo che, per essere strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente sono aspecifici, atteso che non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato. In particolare, la Corte territoriale ha fondato il rigetto dell'istanza di rimessione in termini sulla carenza della prova dell'assoluta impossibilità allo svolgimento dell'attività difensiva, avendo specificato che tanto non risulta dalla certificazione medica allegata. A fronte di tale percorso argomentativo, sintetico, ma completo e non manifestamente illogico, entrambi i motivi sono del tutto fuori fuoco, atteso che il primo insiste sulla mancata conoscenza del contenuto della sentenza resa con motivazione contestuale all'udienza in cui il difensore non era presente, mentre il terzo si limita a mere asserzioni, null'affatto dimostrate, secondo le quali la patologia conseguente al sinistro stradale non avrebbe consentito al difensore di adempiere al mandato. Dunque, entrambi i motivi nulla dicono in ordine alla prova dell'impossibilità assoluta di adempiere al mandato difensivo, che, a giudizio dei giudici di appello, non emerge dalla documentazione prodotta.
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1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato e, comunque, del inconferente rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato, atteso che dal verbale di udienza del 21/07/2025 non risulta che l'imputato non comprendesse la lingua italiana e che, in ogni caso, tale circostanza non influisce sul mancato rispetto dei termini per impugnare da parte del difensore.
2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: RE ON Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 11ee5dde0aa7e85 Firmato Da: TO D'AU Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 3082207ec7a18973
ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 05 maggio 2026.
Il Consigliere estensore Donato D'Auria
Il Presidente
RE ON
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: RE ON Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 11ee5dde0baa7e85 Firmato Da: TO D'AU Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 3082207ec7a18973