Sentenza 14 ottobre 2014
Massime • 1
Ai fini della configurabilità della contravvenzione prevista dall'art. 661 cod.pen., sono requisiti necessari sia l'impostura, ossia un atteggiamento malizioso diretto ad ingannare ed idoneo allo scopo, sia l'abuso della credulità popolare, e cioè l'approfittamento della corrività delle persone a prestare fede a fatti immaginari, derivante da mancanza di cultura, scarsa intelligenza, soggezione o inclinazione superstiziosa. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità del reato nei confronti di imputato il quale aveva raccolto offerte in denaro previa distribuzione di biglietti nei quali si indicava che un bambino di nome Carlo, rivelatosi poi inesistente,aveva bisogno di aiuto perchè affetto da una grave menomazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2014, n. 50092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50092 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 14/10/2014
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. LA POSTA Lucia - rel. Consigliere - N. 1073
Dott. CASA Filippo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 46025/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CS JO N. IL 05/06/1987;
avverso la sentenza n. 172/2012 TRIBUNALE di URBINO, del 07/05/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LA POSTA LUCIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 7.5.2013 il Tribunale di Urbino, in composizione monocratica, condannava KI ZS alla pena di Euro 600 di ammenda per il reato di cui all'art. 661 c.p., per avere cercato di abusare della credulità popolare, usando come mezzo per trarre in inganno un numero indeterminato di persone numerosi biglietti con la scritta "Carlo scusate per il disturbo, vi preghiamo di aiutare questo bambino che vive senza un polmone", ricevendo in tale modo offerte di danaro, potendo dal fatto derivare un turbamento dell'ordine pubblico.
Rilevava che, non avendo l'imputato fornito alcuna giustificazione con riguardo alla indicazione di tale "Carlo", il riferimento allo stesso deve considerarsi una impostura indirizzata, nella specie, ad un numero indeterminato di soggetti, rappresentati essenzialmente da persone anziane che venivano avvicinate nei pressi dell'ufficio postale sito in una piazza centrale del paese. Tale condotta veniva ritenuta, almeno potenzialmente, idonea a creare turbamento dell'ordine pubblico in quanto il riferimento ad un bambino gravemente ammalato e verosimilmente privo di adeguata assistenza ben poteva comportare l'interessamento delle autorità preposte alla tutela dei minori ovvero della polizia, di enti locali, servizi sociali.
2. Ha proposto, personalmente, ricorso per cassazione l'imputato denunciando la violazione di legge ed il vizio di motivazione della sentenza impugnata avuto riguardo configurabilità del reato contestato.
In realtà, come ha riferito il testimone in udienza, l'imputato aveva avvicinato una sola signora chiedendo un'offerta di danaro senza arrecare alcun disturbo, ne' la signora aveva manifestato disagio alla richiesta. Quindi, l'imputato stava chiedendo l'elemosina, condotta che avrebbe configurato il reato di cui all'art. 670 c.p., abrogato. Rileva che la norma contestata trova la sua origine nella repressione delle scienze occulte e delle pratiche superstiziose e prevede un reato di pericolo concreto che richiede la verifica, caso per caso, del possibile turbamento dell'ordine pubblico che, nella specie, è stato individuato dal giudice in maniera errata dovendosi intendere per turbamento dell'ordine pubblico l'insorgere di un concreto ed effettivo stato di minaccia per l'ordine legale mediante mezzi illegali idonei a scuoterlo.
Infine, lamenta il vizio della motivazione in ordine al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che sono state negate con argomentazione apodittica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ad avviso del Collegio, il primo motivo di ricorso è fondato. Con la norma di cui all'art. 661 c.p., in questione è sanzionata la condotta di chiunque, pubblicamente, cerca di trarre vantaggio, anche senza fini di lucro, dalla credulità popolare con qualsiasi impostura, se dal fatto può derivare un turbamento dell'ordine pubblico.
È necessaria, quindi, l'impostura, ossia un atteggiamento malizioso diretto ad ingannare ed idoneo allo scopo in relazione alle persone verso cui si esplica, che deve essere esercitata pubblicamente, cioè diretta a trarre in inganno un numero indeterminato di persone, e che sia idonea a determinare un turbamento dell'ordine pubblico da intendere quale buon assetto, nonché "regolare e pacifico andamento del vivere civile" anche se, trattandosi di reato di pericolo, non occorre che tale turbamento si verifichi.
L'idoneità ad abusare della credulità popolare non si pone tanto come una caratteristica intrinseca al tipo di attività dell'agente, quanto al modo in cui viene esercitata. Con l'impostura l'agente deve, quindi, cercare di approfittare della credulità popolare, vale a dire della corrività delle persone a prestare fede derivante da mancanza di cultura, da scarsa intelligenza, da soggezione o inclinazione superstiziosa.
Orbene, nella specie, la condotta del ricorrente - come descritta in premessa - era, all'evidenza, tesa ad ottenere danaro servendosi di un artificio, quale è la rappresentazione di una grave sventura, allo scopo di suscitare nell'animo delle persone sentimenti di pietà.
Data, quindi, per accertata l'impostura, nella specie, manca, ne' è stata indicata, l'idoneità astratta ad approfittare della credulità popolare di un fatto che, ancorché menzognero, in astratto può verosimilmente verificarsi nella realtà.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2014