Sentenza 10 marzo 2011
Massime • 1
Il decreto di citazione a giudizio conserva efficacia interruttiva della prescrizione anche a seguito della regressione del procedimento per la contestazione di un reato diverso.
Commentario • 1
- 1. Art. 160 - Interruzione del corso della prescrizionehttps://www.filodiritto.com/
[Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna [c.p.p. 533] o dal decreto di condanna [c.p.p. 565] (1).] Interrompono la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/03/2011, n. 14239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14239 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 10/03/2011
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - rel. Consigliere - N. 785
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA OV - Consigliere - N. 37074/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OA NN N. IL 03/03/1949;
avverso la sentenza n. 3480/2005 CORTE APPELLO di TORINO, del 14/05/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/03/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
udito il P.G. in persona del Dott. PASSACANTANDO Guglielmo che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado limitatamente alle statuizioni civili;
udito il difensore avv. Zancan Gian Paolo del foro di Torino, che insiste sui motivi di ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del 14 maggio 2010, la Corte di appello di Torino, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale della medesima città il 23 novembre 2004, ha, per quel che qui interessa, dichiarato non doversi procedere per prescrizione nei confronti di OA OV in ordine ai reati di falso e truffa alla medesima ascritti in relazione ad una vicenda ereditaria, confermando le statuizioni civili di condanna al risarcimento dei danni in favore dei coeredi di ZA DO.
Propone ricorso per cassazione il difensore della imputata il quale lamenta, nel primo motivo, violazione di legge in riferimento al computo dei termini di prescrizione. Riproponendo deduzioni già svolte in appello si rileva, infatti, che erroneamente il giudice di appello ha assegnato valore di atto interruttivo al decreto di rinvio a giudizio per il reato di circonvenzione di persona incapace, trattandosi di pretesa punitiva diversa rispetto a quella poi esercitata in relazione ai reati di falso e truffa ascritti all'imputata. La prescrizione doveva pertanto essere dichiarata già nel giudizio di primo grado. Si lamenta, poi, violazione dell'art.130 cod. proc. pen. in quanto si è integrata la decisione di secondo grado con la specificazione della conferma delle statuizioni civili mediante la procedura della correzione degli errori materiali, non applicabile perché circoscritta ai soli errori che non comportano modifiche essenziali dell'atto. Si lamenta, poi, vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta responsabilità della imputata in ordine alle condotte di falso di cui al capo A), contestandosi l'assunto dei giudici a quibus secondo cui il de cuius non aveva mai manifestato l'intenzione di dettare disposizioni post mortem, nonché gli altri elementi dedotti sul punto nella sentenza impugnata, quali la "singolarità" di lasciare in una tasca la scheda testamentaria o le perizie sulla falsità del testamento. Uguale vizio affiggerebbe la sentenza impugnata anche in riferimento al reato di truffa, essendosi la condotta dell'imputata svolta alla luce del sole, così come vizio di motivazione si denuncia anche in riferimento alle statuizioni civili, considerato anche che due coimputati sono nel frattempo deceduti.
Il ricorso non è fondato e deve pertanto essere respinto. A proposito, infatti, della tesi secondo la quale non potrebbe annettersi efficacia quale atto interruttivo al decreto di rinvio a giudizio per il reato di circonvenzione di persona incapace, trattandosi di fatto diverso da quello relativo ai reati di falso e truffa per i quali si è poi proceduto a seguito della regressione del procedimento, va rilevato che l'assunto si fonda su una erronea configurazione degli atti interruttivi, che fa leva su una esigenza di garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa che è del tutto estranea ai connotati che quegli atti tipici ed a "numero chiuso" devono presentare per determinare la interruzione del corso della prescrizione del reato. Gli atti di cui alla rassegna operata dall'art. 160 c.p., individuano, infatti, degli atti aventi natura processuale cui l'ordinamento assegna una funzione di diritto sostanziale, quale è appunto quella di determinare l'effetto di interrompere la prescrizione. È del tutto evidente, quindi, che, trattandosi di atti inseriti nell'alveo del procedimento, gli stessi sono "funzionalmente" insensibili - per ciò che attiene, appunto, alle conseguenze che da essi derivano sul terreno del diritto sostanziale - ai vari epiloghi che ne possono cadenzare l'iter. Sicché, ove, come nella specie, nel corso dello stesso procedimento si realizzi un mutamento della contestazione o il fatto sia risultato diverso, determinando, quindi, la necessità "processuale" di un adeguamento della contestazione al fatto nuovo o financo diverso, l'atto interruttivo che abbia preso in considerazione la "precedente" regiudicanda, produce gli effetti di cui all'art. 160 cod. pen. a prescindere dalla regressione del procedimento e dalla sua "rinnovazione" sotto la diversa veste contestativa. La garanzia dell'adeguamento della contestazione al fatto ed alle sue eventuali variazioni, infatti, è garanzia di tipo meramente processuale, che non intacca affatto la già espressa volontà di perseguire, in quel procedimento, quell'imputato, per quella determinata vicenda, a prescindere dal relativo inquadramento giuridico. Allo stesso modo in cui anche pronunce che annullino o riformino precedenti decisioni, e financo nelle ipotesi in cui si determinino analoghi effetti regressivi, non sono in grado di scalfire gli irretrattabili effetti interruttivi già prodottisi nel corso del procedimento. D'altra parte, è di risalente tradizione l'assunto secondo il quale l'atto interruttivo della prescrizione, pur quando sia nullo, conserva la sua efficacia, siccome univocamente denotante l'esistenza della volontà punitiva da parte dello Stato (ex plurimis, Cass., Sez. 3^, 24 ottobre 2007, Martinelli). Del pari infondata è anche la doglianza relativa al fatto che i giudici dell'appello, abbiano "integrato" la decisione adottata, con la conferma delle statuizioni civili, mediante la procedura di correzione dell'errore materiale. Ciò in quanto, nella specie, dalla natura e dal tenore del decisum, era del tutto implicita la conferma delle statuizioni civili e non vi erano affatto profili valutativi autonomi circa il relativo capo. D'altra parte, la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di affermare che, in tema di patteggiamento, ove il giudice abbia omesso di condannare l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, può farsi ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale, sempre che non emergano specifiche circostanze idonee a giustificare l'esercizio della facoltà di compensazione, totale o parziale, delle spese (Cass., Sez. un., 31 gennaio 2008, Boccia. V., anche, con riferimento al giudizio di legittimità nel quale sia stata omessa la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nello stesso giudizio di legittimità, Cass., Sez. 2^, 13 gennaio 2009, p.c. in proc. Gottuso). I restanti motivi sono invece palesemente privi di consistenza, in quanto l'ampio percorso argomentativo che contrassegna la sentenza impugnata su tutti i profili ora nuovamente evocati dalla ricorrente, si sottraggono a qualsiasi rilievo in punto di legittimità, non senza rilevare come le doglianze poste a base dei motivi di ricorso si risolvano essenzialmente in una rilettura alternativa delle prove raccolte, del tutto insuscettibile di formare oggetto di sindacato nella presente sede. Lo stesso è a dirsi anche per l'ultimo motivo inerente alle statuizioni civili, con specifico riferimento alla provvisionale, in quanto i giudici del merito hanno adeguatamente dato conto delle ragioni per le quali è apparsa corretta la determinazione assunta sul punto in primo grado.
Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2011