Cass. pen., sez. II, sentenza 10/03/2011, n. 14239
CASS
Sentenza 10 marzo 2011

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Massime1

Il decreto di citazione a giudizio conserva efficacia interruttiva della prescrizione anche a seguito della regressione del procedimento per la contestazione di un reato diverso.

Commentario1

  • 1Art. 160 - Interruzione del corso della prescrizione
    https://www.filodiritto.com/

    [Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna [c.p.p. 533] o dal decreto di condanna [c.p.p. 565] (1).] Interrompono la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 10/03/2011, n. 14239
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14239
Data del deposito : 10 marzo 2011

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