Sentenza 25 marzo 2015
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di rifiuto di fornire le proprie generalità, il presupposto dell'"esercizio delle funzioni", nel cui contesto deve essere formulata la richiesta di dare le indicazioni, non può ritenersi sussistente solo perché il pubblico ufficiale, in quanto appartenente alla Polizia di Stato, è da considerare in "servizio permanente", trattandosi di due nozioni diverse. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che il reato di cui all'art. 651 cod. pen., fosse stato integrato da una tardiva risposta a richiesta di generalità formulata da un assistente di Polizia di Stato il quale, giunto sul posto in abiti civili e con vettura privata, nel domandare le precisate indicazioni, pur qualificandosi, non aveva proceduto ad alcuna formale contestazione di specifiche infrazioni).
Commentari • 3
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Spesso si ritiene che sia obbligatorio portare sempre con sè un documento di identità, o che le forze dell'ordine possano procedere per chiunque ad un fermo per chi ne sia sprovvisto. Il nostro ordinamento giuridico prevede come obbligo quello di "dare contezza di sè", cioè di fornire, o meglio "declinare" - se legittimamente richiesti - le proprie generalità: l'obbligo di fornire indicazioni sulla propria identità personale è è però diverso dal dovere di documentarle. L'obbligo di esibire alle forze dell'ordine il documento di identità c'è (arrt. 294 reg es. TULPS), ma solo se se ne ha il possesso; la dimenticanza potrà esere reato solo per per soggetti pericolosi o sospetti già …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/03/2015, n. 14811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14811 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 25/03/2015
Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 319
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CENTONZE Alessandro - rel. Consigliere - N. 23529/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI FR, nato il [...];
Avverso la sentenza n. 2088/2013 emessa il 23/01/2014 dal Tribunale di Treviso;
Udita la relazione svolta in pubblica udienza dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;
Udito il Procuratore generale, in persona del dott. FR Mauro Iacoviello, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
RILEVATO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 23/01/2014 il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, condannava NI FR alla pena di 200,00 euro di ammenda, ritenendolo responsabile della commissione del reato di cui all'art. 651 c.p., che si assumeva commesso a Premaor di Miane il 26/06/2011.
Si contestava, in particolare, all'imputato di essersi rifiutato di esibire un documento di identità e di dare indicazioni sulle sue generalità, aderendo alla richiesta formulatagli dall'assistente di polizia ZA GI nel corso di un controllo stradale, effettuato su richiesta del padre dello stesso ZA, RD graziano, mentre non era in servizio.
2. Avverso tale sentenza NI FR ricorreva per cassazione, a mezzo dell'avv. Daniele Panico, deducendo l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 40, 42, 47 e 651 c.p., cui si collegava la carenza, l'illogicità e la contraddittorietà della sentenza impugnata.
Si deduceva, in particolare, che gli elementi probatori richiamati nella sentenza impugnata rendevano evidente l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 651 c.p. e imponevano l'assoluzione dell'imputato.
Si deduceva, inoltre, l'incongruità del trattamento sanzionatorio, conseguente alla mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena irrogata all'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato in accoglimento del primo motivo di ricorso. Deve, in proposito, rilevarsi che l'istruttoria espletata ha consentito di accertare che lo NI non si rifiutava di esibire il suo documento d'identità all'ass. ZA, limitandosi più semplicemente a rendere le sue generalità dopo essersi sincerato della qualifica di pubblico ufficiale prospettatagli dallo stesso ZA.
I fatti in contestazione si verificavano a Premaor di Miane il 26/06/2011, quando lo NI, a bordo della sua autovettura, tentava di passare dalla via Tarponade che, in quel momento, risultava chiusa al traffico.
Nell'occasione, lo NI dava vita a una discussione con l'ass. RD graziano, preposto al controllo di quel tratto stradale, a supporto del quale interveniva il figlio, ZA GI, un assistente della Polizia di Stato, il quale, dapprima qualificandosi e successivamente esibendo la sua tessera identificativa, invitava l'imputato a dichiarare le proprie generalità ovvero a fornire un documento identificativo;
tale richiesta non sortiva effetto immediato, atteso che l'imputato non riteneva legittima la richiesta che gli era stata avanzata in conseguenza del fatto che l'ass. ZA - giunto sul posto per essere stato contattato dal padre - gli aveva formulato tale richiesta dopo essere arrivato in abiti civili e a bordo di un'autovettura privata.
Lo NI, infine, aderiva alla richiesta dell'ass. ZA, fornendo le proprie generalità, pur continuando a dubitare della qualifica di pubblico ufficiale dell'agente operante. Ne consegue che il comportamento dell'imputato non si concretizzava in un vero e proprio rifiuto di fornire le generalità, che difatti venivano rese - dopo gli iniziali dubbi - conformemente alla richiesta dello ZA.
Ricostruita in questi termini la vicenda delittuosa in esame non è possibile affermare che la condotta dello NI valga a integrare gli estremi del reato di cui all'art. 651 c.p., pur rilevandosi la correttezza dell'impostazione da cui muove il giudice di primo grado, secondo cui gli appartenenti alla Polizia di Stato sono considerati in "servizio permanente", nel senso che non cessano dalla loro qualifica di pubblici ufficiali pur se liberi dal servizio, essendo anche in tali circostanze tenuti a esercitare le proprie funzioni, laddove si verifichino i presupposti di legge (cfr. Sez. 6, n. 52005 del 09/12/2014, dep. 12712/2014, Calabrese, Rv. 261669). Questa Corte, invero, ha già chiarito che gli agenti e gli ufficiali della polizia sono da considerare in "servizio permanente", nel senso che, anche nei periodi di permesso o di licenza, sono obbligati ad assumere l'esercizio attuale delle funzioni, allorché se ne verifichino le condizioni di legge, a nulla rilevando la sussistenza di particolari rapporti di amicizia, di parentela o di altra natura con l'eventuale persona offesa. Tuttavia, la nozione di "servizio permanente" è intrinsecamente diversa da quella di "esercizio delle funzioni", implicando che il pubblico ufficiale può in ogni momento intervenire per esercitare le sue funzioni, ma non che egli le stia concretamente esercitando in quel momento;
il che implica un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, dal quale non si può prescindere, proprio in conseguenza dell'eccezionalità dei poteri riconosciuti ai pubblici ufficiali che operano in "servizio permanente" (cfr. Sez. 2, n. 38735 del 09/07/2004, dep. 04/10/2004, P.M. in proc. Di Capua).
Ne discende che il comportamento dell'assistente di pubblica sicurezza ZA GI, il quale, dopo essersi qualificato come appartenente alla Polizia di Stato, chiedeva le generalità dello NI, poteva ritenersi legittimo, ma doveva essere necessariamente valutato alla luce delle circostanze di tempo e di luogo in cui il controllo stradale veniva eseguito nei confronti dell'imputato, non potendosi ragionevolmente pretendere che le richieste avanzate da un soggetto in abiti borghesi e fuori servizio, solo perché si qualifichi come un appartenente alle forze dell'ordine, siano immediatamente eseguite da chi vi si trovi occasionalmente in contatto, senza effettuare i dovuti riscontri e senza dubitare della loro legittimità.
In questi termini processuali, l'adesione dello NI alle richieste avanzate nei suoi confronti dallo ZA, tenuto conto della contiguità temporale delle attività che davano origine al presente procedimento penale e delle ulteriori circostanze richiamate, non consente di ritenere maturato il momento consumativo del reato di cui all'art. 651 c.p., tenuto conto del fatto che l'imputato - dopo un iniziale e comprensibile tentennamento - forniva le proprie generalità, così come gli veniva richiesto, nel contesto dello stesso accertamento (cfr. Sez. 6, n. 41716 del 06/11/2006, dep. 20712/2006, Colombo e altro, Rv. 235296).
A tutto questo occorre aggiungere che, nel caso di specie, la diversità delle nozioni di "servizio permanente" e di "esercizio delle funzioni" imponeva un più rigoroso vaglio dei presupposti dell'intervento eseguito dall'ass. ZA GI, anche alla luce dei suoi rapporti di parentela con RD graziano che, seppure inidonei a inficiare la legittimità dell'intervento, imponevano un'accurata verifica delle modalità del controllo al quale veniva sottoposto il ricorrente. Ne consegue che, per configurare in capo allo NI, il reato di cui all'art. 651 c.p., era necessario che il giudice di merito accertasse preliminarmente che l'ass. ZA avesse formalmente contestato una specifica infrazione stradale all'imputato - di cui non si fornisce alcun riscontro nella sentenza impugnata - e avesse a tal fine richiesto, senza ottenerle, le generalità al conducente del veicolo (cfr. Sez. 1, n. 21370 del 17/04/2001, dep. 28/05/2001, Micciché, Rv. 219565). Ne discende la fondatezza del primo motivo di ricorso proposto nell'interesse dello NI.
2. Il secondo motivo di ricorso deve ritenersi assorbito nella prima doglianza difensiva, riguardando l'incongruità del trattamento sanzionatorio, conseguente alla mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena irrogata all'imputato.
3. Per queste ragioni, in accoglimento del ricorso proposto da NI FR, deve disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per l'insussistenza del fatto contestato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 marzo 2015. Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2015