Sentenza 13 gennaio 2011
Massime • 1
Rientra nella competenza per materia del giudice di pace il delitto di lesioni colpose gravi non riconducibile a violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, e nella specie derivanti da incidente stradale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/2011, n. 4745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4745 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 13/01/2011
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - N. 84
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARTA Adriana - Consigliere - N. 33870/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul conflitto di competenza sollevato da:
Tribunale di Reggio Emilia con l'ordinanza n. 1236/2009 del 06.04.2010 nei confronti del giudice di pace di Reggio Emilia;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
sentite le conclusioni del PG Dott. FODARONI G. che ha chiesto che sia dichiarata la competenza del giudice di pace di Reggio Emilia. RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 22 febbraio 2008 il Giudice di pace di Reggio Emilia dichiarava la propria incompetenza per materia a conoscere del processo a carico di BR IL, imputato del delitto di cui all'art. 590 c.p., per avere, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e inosservanza delle norme sulla circolazione stradale, cagionato a UR NI lesioni personali, giudicate guaribili con una prognosi iniziale di trenta giorni, osservando che la durata dello stato di malattia doveva ritenersi di gran lunga superiore ai quaranta giorni.
Il 6 aprile 2010 il Tribunale di Reggio Emilia investito del decreto di citazione a giudizio emesso dal pubblico ministero, sollevava conflitto di competenza, disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione dello stesso. Il Tribunale osservava che si verte in ipotesi di lesioni procedibili a querela, trattandosi di lesioni a seguito di incidente stradale.
OSSERVA IN DIRITTO
1. Il conflitto sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale, prevista dall'art.28 c.p.p., e la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalla norme successive.
Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto nel senso indicato dal giudice remittente.
2. Il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 4, comma 1, lett. a), stabilisce che la competenza per materia in ordine al delitto di cui all'art.590 c.p., appartiene al giudice di pace "limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni".
Ai sensi dell'art. 590 c.p., commi 1 e 5, il delitto previsto dall'art. 590 c.p., è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che nelle ipotesi di lesioni gravi o gravissime riconducibili a violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o a colpa professionale. Il contenuto letterale delle disposizioni in esame e la collocazione degli incisi contenuti, rispettivamente, nell'art. 4 c.p., lett. a) e nell'art. 590 c.p., comma 5, inseriti al termine della tassativa elencazione delle ipotesi di esclusione della competenza per materia del giudice di pace, consentono di affermare che il legislatore ha inteso sottrarre alla competenza dello stesso unicamente i casi di lesioni personali di maggiore rilievo - quanto alle conseguenze - connessi alla inosservanza delle norme antinfortunistiche o in materia di igiene del lavoro o, infine, alla nozione di colpa professionale, quale desumibile dai normali criteri di valutazione della colpa dettati dall'art. 43 c.p., e dall'art. 2229 c.c., (Cass., Sez. 1^, 16 marzo 2004, 22712, confl., comp. in proc. Cora, rv. 228511).
Pertanto, in base all'interpretazione letterale e logico - sistematica del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 4, comma 1, lett. a), e art. 590 c.p., commi 1 e 5, è possibile affermare che rientra nella competenza per materia del giudice di pace il delitto di lesioni colpose gravi non riconducibili a violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro.
Deve essere, quindi, dichiarata la competenza del giudice di pace di Reggio Emilia, cui gli atti devono essere trasmessi per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del giudice di pace di Reggio Emilia, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 gennaio 2011. Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2011