Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/2002, n. 11617
CASS
Sentenza 2 agosto 2002

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Il giudice di merito, ove abbia ordinato alla parte l'esibizione di documenti ex art. 210 cod. proc. civ., (perciò ritenendo che essi siano in possesso della parte nei cui confronti è stato impartito l'ordine e che di tali documenti sia necessaria l'acquisizione) non può poi assumere genericamente che l'ordine non è più necessario, non avendo esso avuto successo, senza esplicitare le ragioni per le quali non abbia ritenuto di trarre argomenti di prova dal comportamento omissivo della parte nei cui confronti l'ordine di esibizione sia stato impartito, nonché interpretazione e valutazione del contenuto degli atti difensivi delle parti o di altri elementi desunti dalle risultanze processuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/2002, n. 11617
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11617
    Data del deposito : 2 agosto 2002

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