Sentenza 17 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/04/2001, n. 5598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5598 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2001 |
Testo completo
IN TE 5598 / 0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPRE CASSAZIONE Oggetto TROTRIEIA- SEZIONE SECONDA CIVILE -AZIONE NERATORIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente R.G.N. 1091/99 Cron. 12148 Dott. Ugo RIGGIO Consigliere Rep. 2028 Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Ud. 13/12/00 - Rel. Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE I UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SEN TENZA per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIER BI NA, AR IA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G. NICOTERA 29, presso lo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE studio dell'avvocato NOBILONI ALESSANDRO, che li UFFICIO COPIE Richiesta copia studio difende per procura speciale Notaio F.LONGO DEBELLIS, dal Sig. RCHOS per diritti L. 3000 n.rep.2954 del 6/11/00 in sostituzione dell'Avvocato 17.04.01 MOREA NICOLA (deceduto); IL CANCELLIERE ricorrenti
contro
CANCELLERIA M QUERO SALVATORE, elettivamente PA RA, domiciliati in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso bps19301 2000 lo studio dell'avvocato BATTISTA D., difesi dagli VARIE.DEV 2065 avvocati COCCIOLI ALBERTO, giusta delega in atti;
-1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE controricorrenti UFFICIO CC PIE avverso la sentenza n. 589/98 della Corte d'Appello di Richiesta copia studio dal Sig. BAT715 2000 BARI, depositata il 08/06/98; per diritti L. il 16 U 2001.... udita la relazione della causa svolta nella pubblica IL CANCELLIERE udienza del 13/12/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo LIRE 2000 CANCELLE A MAZ ZACANE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per BE14490 il rigetto del ricorso. BE144906 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. PELuce TIMI per diritti 3000 20. GIU 2001 il IL CANCELLIERE DIRITTI A FINA -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 23.11.1995 DO IA e CI IN proponevano appello avversO la sentenza del Tribunale di Bari del 13.10.1995 con la quale, in accoglimento ella domanda di LV ER e di IA TI, era stata dichiarata l'inesistenza della servitù di sciorinio dei panni sul balcone dell'appartamento di proprietà degli appellanti posto al primo piano condominiale di via Papa Giovannidell'edificio XXIII n. 85 in GIOVIHAZZO sovrastante l'appartamento di proprietà del ER e della TI posto al piano rialzato, ed era stato altresì fatto divieto ai convenuti di sgocciolare in futuro i panni dal loro balcone. La Corte di Appello di Bari con sentenza dell'8.6.1998 rigettava l'impugnazione proposta. La Corte territoriale, premesso che l'oggetto della materia del contendere era limitato a verificare se in concreto esistesse per gli appellati l'interesse ad ottenere un provvedimento giudiziale idoneo ad eliminare il danno derivante dalla sciorinio dei panni effettuato al balcone al primo piano (atteso che gli appellanti non avevano censurato l'affermazione del Tribunale secondo cui 3 essi non avevano acquisito, allorchè erano divenuti proprietari dell'appartamento posto al primo piano dell'edificio condominiale anche la servitù di sciorinio dei panni), assumeva che effettivamente l'acqua gocciolante dai panni stesi, nonostante il perfetto allineamento dei balconi sulla medesima verticale, finiva nello spazio di pertinenza del ER e della TI creando per essi un concreto pregiudizio aggravato dalla limitazione di luce causata dalla notevole dimensione dei capi di biancheria pendenti tra una balcone e l'altro. Per la cassazione di tale sentenza il IA e la IN hanno proposto un ricorso articolato su di un unico motivo illustrato successivamente da una memoria;
resistono con controricorso il ER e la TI. MOTIVI DELLA DECISIONE l'eccezione Occorre anzitutto esaminare sollevata dai controricorrenti di inammissibilità del ricorso per difetto del requisito di specialità della procura: invero la procura apposta in calce al ricorso, priva anche di data, riferendosi ad un generico "presente giudizio", non conterrebbe elementi idonei а riferirla al giudizio di cassazione. 4 L'eccezione è infondata. Invero, pur dandosi atto delle genericità delle espressioni contenute nella procura in esame (quali "deleghiamo а rappresentarci e difenderci nel presente giudizio ed in ogni successiva fase e che il requisito di grado...........), deve rivelarsi specialità della procura ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione deve essere inteso nel duplice senso di riferimento ad uno specifico processo e ad una determinata fase di esso, ossia al giudizio di legittimità; pertanto, allorchè la procura è apposta in calce o a margine del ricorso, venendo a costituire un "corpus" inscindibile con esso ed essendo quindi inequivocabile la volontà della parte di proporre quello specifico mezzo di gravame, la specialità garantita ADOPERATE indipendentemente dalle espressioni adeguate nella 3.9.1998 n. 8739), redazione dell'atto (Cass. ValorillannO realizzando la posizione topografica della..... PROCURA 10.idonea, al tempo stesso, а conferire la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a dar luogo alla HE (prosecuzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l'atto accede (Cass. S.U. 10.3.1998 n. 2642; Cass. S.U. 10.3.1998 n. 2646); ciò spiega 5 quindi come il richiamo al "presente giudizio" sufficiente ad attribuire alla parte ricorrente la volontà di promuovere il giudizio di legittimità. RIGUARDO 501 (par. alla mancanza di data della suddetta procura ed alle possibili implicazioni che tale lacuna potrebbe trarsi (atteso che la necessaria specialità della procura per il ricorso per cassazione comporta che essa deve essere rilasciata dopo la pubblicazione della sentenza impugnata ed in data anteriore o contemporanea alla sottoscrizione del ricorso), deve rilevarsi da un lato che la procura apposta a margine o in calce al ricorso per cassazione priva di data deve presumersi in base all'"id quod plerumque accidit" rilasciata in data posteriore alla pubblicazione della sentenza impugnata (Cass.
3.6.1996 n. 5092; 462), e dall'altro cheCass. 19.1.1999 n. l'anteriorità del suo conferimento rispetto alla notifica del ricorso è desumibile dalla sua riproduzione nella copia notificata dal ricorso medesimo (Cass. S.U. 17.12.1998 n. 12624). VENENDO (venuti quindi all'esame del ricorso, si rileva che con l'unico motivo proposto il IA e la IN, deducendo insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della 6 controversia, assumono che nessun pregiudizio era ravvisabile nello sciorinio dei panni da essi effettuato dal balcone del loro appartamento, considerato che l'allineamento sulla stessa verticale dei parapetti dei due balconi comportava BOCCIOLAHTE la caduta dell'acqua (gocciolabile sul suolo al pianterreno di proprietà degli esponenti senza interessare il piano rialzato di proprietà delle controparti;
pertanto la domanda proposta dal ER e dalla TI era priva dell'indispensabile requisito dell'interesse ad agire. La censura è infondata. Il giudice di appello, invero, con indagine di fatto non censurabile in questa sede in quanto sorretta da congrua motivazione, ha accertato che lo sciorinio dei panni stesi sul balcone dell'appartamento di proprietà degli attuali ricorrenti comporta un danno, sia pure di limitata ATTESO entità, per il ER e per la TI, altresì che, nonostante la perfetta sovrapposizione tra i due balconi dei due immobili di rispettiva proprietà tra le parti in causa, l'acqua gocciolante finiva inevitabilmente per cadere nel balcone sottostante (si pensi ad esempio ad un colpo di vento che spinga l'acqua in direzione del suddetto balcone), 7 determinando così un indiscutibile danno per gli attuali controricorrenti;
inoltre non stata censurata in questa sede l'ulteriore affermazione della Corte territoriale secondo cui la turbativa ed il disagio subiti dal ER e dalla TI erano accentuati dalla limitazione di luce conseguente alla notevole dimensione dei capi di biancheria sovrastante e dunque dalstesi al balcone pregiudizio subito riguardo al mancato pieno godimento dell'immobile di loro proprietà. Nessuna contraddizione può più ravvisarsi nel convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine alla sussistenza di un danno per gli attuali controricorrenti conseguente allo sgocciolamento dei panni stesi dal balcone di proprietà del IA e della IN pur avendo riconosciuto la modesta rilevanza della materia oggetto di lite. Il giudice di Appello ha laevidenziato entità dell'interesse sotteso allalimitata presente controversia per sottolineare che la relativa risoluzione avrebbe dovuta essere cercata in via bonaria ed amichevole;
tuttavia, una volta CHEE che tale evenienza non si sia verificata, dunque un1 "actio il ER e la TI hanno proposto negatoria servitutis", il giudicante, accertata 8 l'insussistenza di una servitù di sciorinio dei panni in favore del IA e della IN e LORO buon comportamento, dunque l'illiceità del verificata altresì quale conseguenza di esso la sussistenza di un danno giuridicamente apprezzabile MODESTA anche se di modestia entità, legittimamente ha confermato la sentenza di primo grado che aveva imposto agli attuali ricorrenti di astenersi in 60000 futuro dallo sgocciolare i panni dal loro balcone. 310000 Alla luce di tali considerazioni il ricorso deve essere rigettato, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento di lire. 209 400 .per spese e lire 2.000.000 per onorari di avvocato. Così deciso in Roma il 13.12.2000. TRATE VI EL ertum сетии Сом они динбесе IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico LO DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 17 APR. 2001 IL CANCELLIERE C1CANCELLEDE S 9