Sentenza 11 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/02/2003, n. 1980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1980 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggello SEZ 9 80/ 03 O F G D O REVOCATORIA FALLIMENTARE PAGAMENTI SCIENTIA DECOCTIONIS Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 19236/00 Dott. Giovanni Presidente OLLA Dott. Ugo Riccardo Consigliere - PANEBIANCO 4556 Cron. Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere - - 600 Rep. PLENTEDA Rel. Consigliere Dott. Donato Ud. 25/06/2002 DOLL. Giulio GRAZIADEI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SOCOPETROL SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Suc liquidatore Pro tempore elettivamente domiciliato ir. ROMA VIA CRESCENZIO 25, pressc l'avvocato PIETRO NODARO, rappresentato e difeso dall'avvocato TOMMASO LIMARDO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente y Z
contro
FALLIMENTO DELLA SOCIETA' VALPETROL SRL, in persona del curatore pro tempore Avv.to Maria Buffa elettivamente domiciliato in ROMA VIA F SIACCI 2/B, presso l'avvocato 2002 CORRADO DE MARTINI, che 10 rappresenta е ditende 1437 unitamente all'avvocato RENATO DABORMIDA, giusta mandato in calce al controricorso;
controricorrente - avverso la sentenza n. 1304/99 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 30/09/99; udita la relazione della causa svolla nella pubblica udienza de_ 25/06/2002 dal Consigliere Pott. Dona Lo PLENTEDA;
udito per il resistente 1 'Avvocato Lollini per delega che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto cel ricorso;
Svolgimento del processo Con atto 18.9.1989 il fallimento della società Val- petrol s.r.1., dichiarato il 31.1.1987, convenne dinan- zi al Tribunale di Acqui Terme la società So. Co. Petrol s.r.l. in liquidazione e chiese che fossero dichiarati 1 F inefficaci i pagamenti eseguiti in suo favore dalla so- cietà tallita per complessive L.147.187.101, nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento, nella piena consapevolezza dell'amministratore della accipiens del- lo stato di insolvenza. La convenuta oppose la sua inscientia decoctionis. Il tribunale accolse la domanda con sentenza 8.9.1997, che fu appellata dalla So. Co. Petrol. 2 Il fallimente resistette alla impugnazione, che _a Corte di Appelic di Torino, con sentenza 30.9.1999, re- spirse, ritenendo che la prova testimoniale espletata e la documentazione prodotta in primo grado avessero con- fermato la scientia decoctionis della appellante. Propone ricorso per cassazione con unico motivo la So.Co. Petrol;
resiste con controricorso il curatore del fallimento, che ha anche depositato memoria. Motivi della decisione La ricorrente lamenta il difetto di motivazione SU punti decisivi della controversia, rilevando che la de- cisione impugnata ha omesso di prendere in esame speci- fici elementi probatori, sull'erroneo presupposto che da altri atti del processo zigultasse la conoscenza della insolvenza. Τ testi escussi avevano riferito le difficoltà della azienda poi fallita ad un periodo pre- 5 cedente (inizi 1986) le date dei pagamenti (febbraio maggio 1986),periodo in cui la fallita aveva anche ri- scosso un rilevante credito;
e che solo successivamente erano intervenute altre difficoltà, che avevano deter- minato la cessazione dei pagamenti. Peraltro i documenti prodotti e поп contestati, quali il bilancio di esercizio, una corrispondenza epi- stolare ed i contratti di cessione di quote sociali ri- velavano uno stato di benessere dell'azienda, mentre 3 l'unico protesto del 1986 era stato pubblicato a fine giugno. Lamenta ancora la ricorrente che la corte di merito abbia omesso, Senza alcuna motivaziono a riguardo, di "raccogliere le richieste di prove documentali e di in- terpello da rendersi alla curatela 34 Il ricorso è inammissibile, in quanto propone חנו Desame delle risultanze probatorie - inibito al giudi- ce di legittimità conforme alle aspettative della parte e diverso dalle valutazioni del giudice di mori- to. Ha rilevato la corte territoriale, cosi confermando 5 il giudizio di primo grado, che La prova della cono- scenza dello stato di insolvenza della società Valpe- trol da parle della ricorrente tosse desumibile dalle deposizioni testimoniali qualificate, quali quelle dell'amministratore unico della fallita e di una dipen- dente della stessa, che avevano riferito al legale rap - presentante della So. Co. Petrol sulla difficile situa- zione economica della Valpetrol, nell'anno che aveva preceduto il fallimento;
ed hanno precisato che il pre- detto rappresentante legale aveva accettato più asse- gni, non esigibili, a copertura di debiti risalenți, con il patto che sarebbero stati protestati, in mancan- za di rinnovo, come poi era accaduto. ha aggiunto, ad ulteriore riprova della percezione che la So.Co. Petrol aveva avuto della gravità della situazione economica della sua debitrice, che persino a fronte della documentazioni esibita a sostegno della temporaneità della crisi, consistente nel bilancio al 31.12.1985, chiuso con un utile di L.
3.000.000 circa, nella corrispondenza relativa a trattative per risanare la situazione finanziaria in un decreto ingiuntivo e рет la riscossione di un credito vantato dalla Valpe- trol verso Lerzo, 1'ing. FR, legale rappre- sentante della Sc.Co.Petrol, aveva preteso la consegna degli assegni a garanzia di quanto dovuto, dubitando dell'esito positivo del prospettato tentativo di recu- pero. A fronte di siffatta esposizione delle ragioni del- la decisione, giuridicamente e logicamente congrue ri- spetto alla conclusione raggiunta circa la scientia de- coctionis, la censura, seppur genericamente prospettan- do un vizic di motivazione, si è impegnata a fornire degli stessi elementi di fatto una valutazione di minor gravità, utile, secondo la ricorrente anche alla luce suindicata, che erroneamente si della documentazione lamenta essere stata trascurata dalla sentenza impugna- - a ritenere che, in luogo di un irreversibile stato ta di insolvenza nei primi dell'anno 1986, la Valpetrol 5 avesse attraversate uno stato di temporanea difficoltà superato nel periodo dei pagamenti (febbraio-maggio 1986) ma subito dopo evoluto nel vero e proprio disse- sto;
valutazione che, afferendo al merito, non è, come già rilevato, consentita in questa sede. Quarto, infine, alla doglianza secondo cui la corte territoriale avrebbe omesso di "raccogliere le richie- ste di prove documentali e di interpello, da rendersi dalla curatela", la sua inammissibilità deriva dalla mancata indicazione delle circostanze da provare, sulla cui articolazione, Ove fosse avvenuta, avrebbe potuto essere esercitato il controllo di decisività di questa Corte. Le spese processuali seguono la soccombenza e 5i 3 100 liquidaro in Euro di cui per onorari Euro 3.000,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile ė con- 5.100 r di danna la ricorrente alle spese processuali in Euro cui per onorari Euro 3.000,00. Roma 25.6.2002 Il Presidente Il Consigliere estensore (Donato Plenteda) (Giovanni Ol_a) Mor Dr 0/ 6 CORTES Fa Deposit 11 IL CANCE EXE Lomenda plavalan Дой OVE FER 2003 IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia 6-2003 delle Entrate di Roma 2 il serie 4 al n. 21071 versate € 160.10 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Bleck