Sentenza 20 settembre 1999
Massime • 2
L'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata in base alla qualificazione giuridica del rapporto controverso adottata dal giudice che ha pronunciato il provvedimento stesso, a prescindere dalla sua esattezza. Pertanto, è esperibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza pretorile, la quale, a seguito della introduzione della controversia nel presupposto che il provvedimento impugnato sia compreso fra quelli per i quali è prevista l'opposizione ex art. 22 legge 24 novembre 1981 n. 689, decida la controversia stessa condividendo detto presupposto (principio affermato dalla Suprema Corte con riguardo ad una fattispecie, nella quale il giudice di merito aveva ritenuto ammissibile l'opposizione ex art. 22 legge n. 689 del 1981 contro un avviso di mora inviato, da un concessionario comunale per la riscossione, con riguardo al canone di consumo dell'acqua potabile).
Perché possa trovare applicazione la cognizione per materia del pretore secondo il procedimento di cui agli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, è necessario che la controversia abbia ad oggetto la contestazione di una pretesa di pagamento di una somma di danaro richiesta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria ed avente causa in una violazione per la quale sia previsto tale genere di sanzione. Ne consegue che, con riferimento ad una pretesa esercitata da un Comune, per il tramite del concessionario per la riscossione, a titolo di canone per il consumo dell'acqua potabile, non vertendosi in ipotesi di irrogazione di una sanzione, alla controversia instaurata a seguito dell'avviso di mora inviato dal concessionario non è applicabile il suddetto procedimento e non sussiste la correlata competenza per materia del pretore (nella specie la Suprema Corte, premesso il rilievo che la suddetta pretesa non aveva neppure alcuna componente tributaria, ha statuito sulla competenza individuandola, in relazione al valore della somma richiesta, in quella del giudice di pace).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/09/1999, n. 10151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10151 |
| Data del deposito : | 20 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - rel. Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. Mario ADAMO - Consigliere -
Dott. Walter CELENTANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI ANGRI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA XXIV MAGGIO 46, presso l'avvocato C. CICALA, rappresentato e difeso dagli avvocati ALFONSO LONGOBARDI, ANTONIO VILLANO, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
IA AN;
- intimato -
avverso la sentenza n. 86/97 della Pretura di NOCERA INFERIORE, depositata il 07/03/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/04/99 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
uditi per i ricorrenti, gli Avvocati Villano e Longobardi, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo con l'assorbimento dei restanti motivi di ricorso. Svolgimento del processo
Il signor AN AZ, con ricorso depositato il 14 luglio 1995, propose opposizione davanti al pretore di Nocera Inferiore contro l'avviso di mora n. 28894 notificatogli dalla GET s.p.a. (concessionaria per l'esazione degli introiti spettanti al Comune di Angri), con il quale esso AZ veniva invitato al pagamento della complessiva somma di lire 3 346.062 per il canone dell'acqua potabile relativo all'anno 1990.
Con decreto del 21 luglio 1995 Il pretore adito - ai sensi degli artt. 22 e 23) della legge 24 novembre 1981 n. 689 - fissò la comparizione delle parti, ordinando al Comune di Angri di depositare in cancelleria copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alle contestazioni o notificazioni della violazione.
Instauratosi il contraddittorio il Comune di Angri eccepì l'incompetenza per valore del giudice adito e la carenza di jus postulandi del ricorrente.
Il vice pretore, con propria ordinanza, invitò le parti a precisare le conclusioni sulla questione pregiudiziale di rito relativa alla competenza.
Si costituì quindi per il ricorrente l'avv. Vittorio D'Alessandro, con procura allegata agli atti di causa, e questa fu riservata per la decisione.
Con sentenza depositata in cancelleria il 7 marzo 1997 il vice pretore di Nocera Inferiore:
Dichiarò la propria competenza a giudicare sull'opposizione proposta da AZ AN il 14 luglio 1995;
Rigettò l'eccezione d'incompetenza per valore e di carenza di jus postulandi;
Accolse la domanda proposta dal AZ e, per l'effetto, dichiarò la nullità dell'avviso di mora n.28894 del 9 giugno 1995, notificato al ricorrente il 12 luglio 1995 dalla GET s.p.a., sportello di Angri, su istanza del Comune di Angri;
Condannò quest'ultimo al pagamento delle spese giudiziali. Quel giudice osservò:
Che egli era competente perché la Corte costituzionale (sentenze n. 255 e 311/94 e 437/95) aveva affermato il principio che, quando si verte in materia di riscossione di somme diverse da quelle di natura tributaria, è ammissibile il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria per la tutela piena dei propri diritti;
Che nella specie il Comune di Angri, con l'avviso di mora, aveva chiesto il pagamento del canone per l'acqua potabile, relativo all'anno 1990, onde non si verteva in materia tributaria, in quanto la distribuzione dell'acqua potabile era un servizio commerciale;
Che dalle richiamate sentenze della Corte costituzionale risultava esclusa ogni forma di giurisdizione condizionata, ammettendosi l'impugnabilità, nelle forme di cui agli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, della cartella esattoriale e degli atti successivi
(avviso di mora), anche laddove non risultasse emessa ordinanza - ingiunzione;
Che andavano quindi respinte le eccezioni del convenuto, sia in ordine all'incompetenza per valore sia relativamente alla carenza di jus postulandi, perché l'art. 22 della legge n. 689 del 1981 stabiliva una competenza esclusiva del pretore nel giudizio di opposizione alle ordinanze ingiunzioni, a prescindere dal valore, mentre l'art. 23 dava la possibilità al ricorrente di stare in giudizio personalmente;
Che, superate le eccezioni preliminari, il ricorso andava accolto, dovendosi ritenere nullo l'avviso di mora, in quanto da esso non risultavano gli estremi della notifica della cartella esattoriale, costituente atto pre-esecutivo necessario ed indefettibile, la cui omissione inficiava le attività esecutive consequenziali. Contro la suddetta sentenza il Comune di Angri ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
Con il primo denunzia nullità della sentenza per violazione dell'art. 23, comma 7^, prima proposizione, della legge n. 689 del 1981, in relazione all'art. 429 c.p.c., in quanto il pretore avrebbe omesso di dare immediata lettura del dispositivo all'udienza di discussione e decisione della causa.
Con il secondo mezzo di cassazione deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 12, 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n.689, nonché violazione ed omessa applicazione dell'art. 7, primo comma, c.p.c., con conseguente nullità del procedimento e della sentenza.
Con il terzo lamenta violazione ed omessa applicazione dell'art. 63 n. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, violazione ed omessa applicazione del combinato disposto degli artt. 67 e 69 del D.P.R. cit. e dell'art. 2 D.M. 28 dicembre 1989 in materia di riscossione di entrate patrimoniali di enti locali, violazione ed omessa applicazione dell'art. 19 del D.L. 31 agosto 1987, n. 359 convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440, insufficiente ed omessa motivazione su punto decisivo della controversia, definendo errato l'assunto relativo alla necessità della previa notifica della cartella esattoriale e deducendo che il AZ mai avrebbe proposto impugnazione (ai sensi dell'art. 63, n. 5, del D.P.R. n. 43 del 1988) avverso la formazione del ruolo coattivo cui si riferiva l'entrata patrimoniale indicata nell'avviso di mora, che peraltro sarebbe stato pienamente legittimo.
L'intimato non ha svolto attività difensiva
Motivi della decisione
Con il secondo mezzo di cassazione, che va esaminato preliminarmente per ragioni di ordine logico, il Comune ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 12, 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché violazione ed omessa applicazione dell'art. 7, primo comma, c.p.c., con conseguente nullità del procedimento e della sentenza.
Il pretore adito avrebbe erroneamente affermato la propria competenza, incorrendo nelle denunziate violazioni di legge. Premesso che la normativa, di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689, si applica esclusivamente nel casi in cui l'ingiunzione abbia ad oggetto il pagamento della sanzione pecuniaria, quale conseguenza diretta di un illecito o di un'infrazione amministrativa, il ricorrente sostiene che, nella specie, mancherebbero i presupposti per ritenere che il giudizio, instaurato dall'intimato contro l'avviso di mora per l'omesso pagamento del canone di acqua potabile, potesse rientrare nella competenza del pretore, anziché nella competenza per valore del giudice ordinano, da individuare secondo le norme ordinarie (nel caso de quo sarebbe competente il giudice di pace ex art. 7 c.p.c., attesa la modesta entità del canone intimato).
Andrebbe infatti escluso che l'avviso di mora per il pagamento di detto canone potesse essere equiparato ad un'ordinanza ingiunzione per il pagamento di una sanzione pecuniaria, quale conseguenza diretta di un illecito o di un'infrazione amministrativa, dovendosi ritenere, invece, che la fornitura di acqua potabile costituisse un servizio pubblico in senso oggettivo e che i relativi proventi rappresentassero il corrispettivo di un vero e proprio contratto di somministrazione.
Pertanto, qualora il Comune vi provveda direttamente, tali proventi sarebbero riconducibili nel novero delle entrate patrimoniali dell'ente, ex art. 69 D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, per la cui riscossione il Comune potrebbe procedere o affidandola al proprio tesoriere o a mezzo del servizio di riscossione.
Nè sarebbero pertinenti i richiami alle sentenze della Corte costituzionale, in quanto esse avrebbero affrontato problemi di diversa natura, quali (fra l'altro) il potere del giudice ordinano di sospendere la cartella esattoriale nell'ambito delle ordinanze - ingiunzioni emesse dalla P.A. per il pagamento di sanzioni pecuniarie derivanti da un illecito o da infrazione amministrativa. Il motivo è fondato e l'accoglimento di esso riveste rilevanza assorbente rispetto alle rimanenti censure.
Giova premettere che l'individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata in base alla qualificazione giuridica del rapporto controverso adottata dal giudice nel provvedimento stesso, a prescindere dalla sua esattezza. Pertanto, contro la sentenza pretorile che, come nel caso in esame, decida la causa (ancorché irritualmente) in applicazione della legge 24 novembre 1981 n. 689, nel presupposto che il provvedimento amministrativo oggetto dell'opposizione sia compreso fra quelli previsti a tal fine dalla medesima legge, è esperibile il ricorso per cassazione (Cass., sez. un., 17 febbraio 1992, n. 1914). Il ricorso del Comune di Angri è, dunque, ammissibile. Ciò chiarito, si deve osservare che, perché possa trovare applicazione il procedimento di cui al capo primo della legge 24 novembre 1981 n. 689, con conseguente radicamento della competenza ratione materiae del pretore al sensi dell'art. 22 della legge medesima, è necessario che sia contestato il pagamento di una somma di denaro richiesta a titolo di sanzione amministrativa, avente causa in una violazione per la quale sia previsto tal genere di sanzione. Ciò si evince dall'intero sistema del capo primo della legge n. 689 del 1981, nel quale è costante il richiamo a violazioni cui siano applicabili sanzioni amministrative, ed a queste, del resto, il capo è intitolato. Il che consente di affermare che la citata legge ha previsto la speciale cognizione del pretore esclusivamente per il controllo giurisdizionale in ordine alle sanzioni amministrative pecuniarie (Cass., sez. un., 17 febbraio 1992, n. 1914, in motivazione) e, si può aggiungere, alle ordinanze che dispongono la sola confisca, ex art. 22 della stessa legge n. 689 del 1981. Non è pertinente il richiamo alle sentenze della Corte costituzionale, effettuato nella sentenza impugnata, perché tali sentenze riguardano il settore della circolazione stradale (del tutto estraneo al tema del presente giudizio), si riferiscono a violazioni del codice della strada e quindi al relativo regime sanzionatorio (le prime due attinenti al precedente codice, la terza a quello in vigore), onde comunque si rientra nell'area applicativa delle previsioni della legge n. 689 del 1981. Il caso in esame, invece, esula dalle suddette previsioni, perché - come la sentenza impugnata pone in luce - oggetto della controversia non è l'irrogazione di una sanzione ma è la riscossione di un canone di acqua potabile, vale a dire il pagamento di un provento costituente il corrispettivo di un contratto di somministrazione;
e la sentenza medesima, del resto, afferma che "la distribuzione dell'acqua potabile è un servizio commerciale".
Se, dunque, la fattispecie è estranea al campo delle sanzioni amministrative, non può trovare applicazione la speciale cognizione del pretore di cui agli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981. E, poiché non è allegato ne' risulta altrimenti che nel canone come corrispettivo dell'acqua potabile fosse compresa una qualche componente tributaria (che risulta anzi esclusa dalla sentenza impugnata), si rivela fondata l'eccezione d'incompetenza per valore tempestivamente sollevata dal Comune di Angri, dal momento che la somma recata dall'avviso di mora ammontava a lire 346.062, onde competente per valore era il giudice di pace (art. 7, primo comma, in relazione all'art. 38 primo comma c.p.c., nel testo in vigore). Consegue che, in accoglimento del secondo motivo del ricorso (e restando assorbiti gli altri motivi), la sentenza impugnata deve essere cassata. Al sensi dell'art. 382, secondo comma, c.p.c., deve essere dichiarata la competenza del giudice di pace di Angri. Il AZ, per il principio della soccombenza, va condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, dichiara assorbiti il primo e il terzo, cassa la sentenza impugnata, dichiara la competenza del giudice di pace di Angri e condanna il AZ al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive lire 828.130= di cui lire seicentomila per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 7 aprile 1999. Depositato in Cancelleria il 20 settembre 1999