Cass. civ., sez. I, sentenza 20/09/1999, n. 10151
CASS
Sentenza 20 settembre 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

L'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata in base alla qualificazione giuridica del rapporto controverso adottata dal giudice che ha pronunciato il provvedimento stesso, a prescindere dalla sua esattezza. Pertanto, è esperibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza pretorile, la quale, a seguito della introduzione della controversia nel presupposto che il provvedimento impugnato sia compreso fra quelli per i quali è prevista l'opposizione ex art. 22 legge 24 novembre 1981 n. 689, decida la controversia stessa condividendo detto presupposto (principio affermato dalla Suprema Corte con riguardo ad una fattispecie, nella quale il giudice di merito aveva ritenuto ammissibile l'opposizione ex art. 22 legge n. 689 del 1981 contro un avviso di mora inviato, da un concessionario comunale per la riscossione, con riguardo al canone di consumo dell'acqua potabile).

Perché possa trovare applicazione la cognizione per materia del pretore secondo il procedimento di cui agli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, è necessario che la controversia abbia ad oggetto la contestazione di una pretesa di pagamento di una somma di danaro richiesta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria ed avente causa in una violazione per la quale sia previsto tale genere di sanzione. Ne consegue che, con riferimento ad una pretesa esercitata da un Comune, per il tramite del concessionario per la riscossione, a titolo di canone per il consumo dell'acqua potabile, non vertendosi in ipotesi di irrogazione di una sanzione, alla controversia instaurata a seguito dell'avviso di mora inviato dal concessionario non è applicabile il suddetto procedimento e non sussiste la correlata competenza per materia del pretore (nella specie la Suprema Corte, premesso il rilievo che la suddetta pretesa non aveva neppure alcuna componente tributaria, ha statuito sulla competenza individuandola, in relazione al valore della somma richiesta, in quella del giudice di pace).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 20/09/1999, n. 10151
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10151
    Data del deposito : 20 settembre 1999

    Testo completo