Sentenza 23 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/10/2003, n. 15874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15874 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Salvatore SENESE R.G.N. 9727/01 Dott. Fernando 11 5 8 on.03 32386 - Consigliere Rel. Consigliere Dott. Paolo STI E Consigliere Ud.03/04/03Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere Dott. Camilla DI IASI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente -
contro
DI IA GE;
intimata H avverso la sentenza n. 796/00 del Tribunale di BARI, -depositata il 04/04/00 R.G.N. 876/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica2003 1978 udienza del 03/04/03 dal Consigliere Dott. Paolo -1- STILE;
udito il P.M. in persona del Generale Dott. Massimo FEDELI l'accoglimento del ricorso. -2- Sostituto Procuratore che ha concluso per SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 26 febbraio 1997, LA Di IA chiedeva al Pretore di Bari di ingiungere al Ministero dell'Interno il pagamento, in suo favore, della complessiva somma di L 2.677.514, oltre interessi e rivalutazione. A sostegno della domanda, l'attrice esponeva che in data 24 giugno 1985 aveva inoltrato alla commissione medica di prima istanza della USL BA/7 domanda per il riconoscimento delle prestazioni spettanti agli invalidi civili;
che detta commissione, in data 9 maggio 1988, l'aveva riconosciuta inabile ed impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
che il Prefetto di Bari, sulla base di tanto, in data 23 giugno 1989 aveva emanato il decreto di concessione della pensione e della indennità di accompagnamento, con decorrenza dall' 1 maggio 1987; che, a seguito di tale decreto, veniva disposto il pagamento, avvenuto il 29 gennaio1990 a mezzo ufficio postale, della somma complessiva di L. 18.415.790, per i ratei dell'indennità di accompagnamento k pregressi;
che tuttavia, nonostante un notevole ritardo del suddetto pagamento, il Ministero dell'Interno non aveva rivalutato il credito in parola, né aveva corrisposto gli interessi legali sul capitale rivalutato, ai sensi della sent. n. 156/1991 della Corte Costituzionale e dell'art. 16, comma 6, L n. 412/91, obbligazioni che decorrevano dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa fino al giorno dell'adempimento; che pertanto ella aveva diritto alla corresponsione della somma avanti indicata, come da conteggio analitico allegato. Con decreto del 4 aprile 1997,il Pretore adito ingiungeva al Ministero dell'Interno il pagamento, in favore della ricorrente, della somma richiesta, oltre agli interessi legali. Avverso tale decreto, l'Amministrazione intimata, con atto depositato il 17 giugno 1997, proponeva opposizione, in cui eccepiva la prescrizione decennale delle pretese a far tempo dalla data di esistenza del diritto come riconosciuto in via amministrativa (1 luglio 1986: "rectius 1987). Concludeva, pertanto, chiedendo di dichiarare la prescrizione del credito vantato dall'assistita e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo. € Si costituiva la Di IA, deducendo l'infondatezza dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto. L'adito Pretore, con sentenza resa il 26 febbraio 1998, rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava l'opposto decreto. Contro tale decisione, il Ministero soccombente, con ricorso depositato il 3 agosto 1998, proponeva appello, chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, di dichiarare prescritto il credito di controparte, con condanna alle spese dei due gradi di giudizio. Resisteva al gravame l'appellata, chiedendo l'integrale conferma della decisione impugnata. Con sentenza del 7 marzo-4 aprile 2000, l'adito Tribunale di Bari, ritenuto che la prescrizione -decennale dei richiesti accessori relativi ai ratei c.d. illiquidi, maturati nel tempo intermedio tra la data di decorrenza della prestazione assistenziale (nella specie, 1 maggio 1987) e la data di effettiva corresponsione della sorta capitale (nella specie, 29 gennaio 1990, come non era controverso tra le parti), risultava interrotta, in data 23 giugno 1989, dal “provvedimento di riconoscimento della prestazione nella sua globalità", rigettava la relativa eccezione, non essendo decorso il decennio da tale ultima data e quella di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio (24 maggio 1997), e confermava la pronuncia di primo grado. Per la cassazione di tale decisione ricorre il Ministero dell'Interno con quattro motivi. La Di IA non si è costituita. N MOTIVI DELLA DECISIONE Con i primi due motivi, da trattarsi congiuntamente perché strettamente connessi, il Ministero ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt.2946, 2935 e 2944 c.c. nonché motivazione omessa insufficiente e contraddittoria (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), si duole per avere il Tribunale di Roma Beni M fatto decorrere il termine prescrizionale decennale relativamente alla richiesta di riconoscimento degli accessori (rivalutazione ed interessi) dalla data in cui era stato liquidato l'importo capitale anziché -fermo il rispetto dello spatium deliberandi di 120 giorni concesso dalla legge all'ente debitore- dalle singole date in cui era maturato il credito assistenziale;
ed, inoltre, per avere ritenuto -in contrasto con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che l'adempimento “oggettivamente parziale”, costituito dal pagamento dell'importo capitale nel suo valore originario, fosse suscettibile di configurare un "riconoscimento del debito", idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione, ai sensi dell'art.2944 c.c. I motivi, pur muovendo da esatte premesse, non possono trovare accoglimento. il credito perInvero, come chiarito da questa Corte e sostenuto dal ricorrente rivalutazione monetaria ed interessi legali, dovuti sui ratei delle prestazioni assistenziali spettanti agli invalidi civili e loro corrisposti in ritardo, si prescrive in dieci anni a decorrere, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi, senza che possa attribuirsi al mero pagamento dei ratei arretrati l'effetto interruttivo di cui all'art. 2944 cod. civ., salvo che -situazione non ricorrente nella specie il "solvens" non abbia considerato parziale il pagamento stesso, con riserva di provvedere successivamente al versamento di somme ulteriori;
e senza che possa il pagamento della sola somma capitale ritenersi sufficiente a costituire liquidazione 3 della prestazione, tale da determinare l'applicabilita' della prescrizione quinquennale (cfr. Cass. Sez. un. 25 luglio 2002 n.10955). 서 Вей Senonché, il Tribunale di Roma è pervenuto alla impugnata decisione per nulla 7 discostandosi da tale insegnamento, bensì rilevando che, nel caso in esame, era intervenuto in data 23 giugno 1989 il provvedimento prefettizio di riconoscimento della prestazione assistenziale nella sua globalità, peraltro successivamente portato a conoscenza dell'interessata.. Pertanto -sempre secondo il Tribunale-, costituendo il provvedimento in questione, ai sensi dell'art.2944 c.c., atto idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione, -il cui dies a quo era da identificarsi con la scadenza del primo rateo del beneficio (riconosciuto, in sede amministrativa, con decorrenza dall'1 maggio 1987, in seguito a domanda del 24 giugno 1985)-, dal 23 giugno 1989 era cominciato a decorrere un nuovo termine di prescrizione decennale sia per i ratei illiquidi fino ad allora maturati ed a maturarsi, sia per i relativi accessori sugli stessi (che qui rilevano); e poiché, prima che fosse scaduto il nuovo termine prescrizionale, era stato notificato (il 24 maggio 1997) l'atto introduttivo del giudizio (atto interruttivo della prescrizione da parte del titolare del diritto ex art.2943 c.c.), l'eccezione di prescrizione andava rigettata, con conseguente conferma della sentenza di primo grado. Non avendo il Ministero dell'Interno censurato tale iter argomentativo, posto a base della impugnata decisione, il ricorso va rigettato, con assorbimento degli ulteriori due mezzi di impugnazione (violazione e falsa applicazione dell'art.2938 c.c. e 437 e 101 c.p.c., nonché motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria, in relazione all'art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), che, concernendo questioni riguardanti l'effetto interruttivo del pagamento parziale dei ratei arretrati per importo capitale e del rilascio del "libretto nominativo", non incidono sull'esito del giudizio. Nulla per le spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Roma, 3 aprile 2003. Taluder1 Printer fry Il Consigliere est. II Presidente Verbst -/ love elle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 23 OTT. 2003 oggi, AL CANCELLIERE flanella A S 0 S 1 3 A . 3 T T , 5 R A . 'A I S E N D L P , L S E 3 O I 7 D L - N L I 8 G O S - O B 1 N I E 1 A S D D I E E A A , G T S O G O R O E T T P L T S I I M R I G I A E L D A R L D O E E D T N E S E