Cass. pen., sez. I, sentenza 18/12/2009, n. 2288
CASS
Sentenza 18 dicembre 2009

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Qualora sia sottoposta a misura di prevenzione persona detenuta, il termine per la prestazione della cauzione prescritta dall'art. 3-bis L. 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia) decorre non dalla data di notifica del provvedimento del tribunale che la dispone, ma da quella in cui ha inizio l'esecuzione della misura di prevenzione che è sospesa in costanza di detenzione. (Fattispecie relativa a reato di omesso versamento della cauzione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 18/12/2009, n. 2288
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2288
    Data del deposito : 18 dicembre 2009

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