Sentenza 18 dicembre 2009
Massime • 1
Qualora sia sottoposta a misura di prevenzione persona detenuta, il termine per la prestazione della cauzione prescritta dall'art. 3-bis L. 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia) decorre non dalla data di notifica del provvedimento del tribunale che la dispone, ma da quella in cui ha inizio l'esecuzione della misura di prevenzione che è sospesa in costanza di detenzione. (Fattispecie relativa a reato di omesso versamento della cauzione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/12/2009, n. 2288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2288 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 18/12/2009
Dott. SIOTTO Maria C. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 1123
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 33937/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NA CE, N. IL 24/06/1954;
avverso la sentenza n. 604/2006 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 16/01/2007;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/12/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 16/1/2007, depositata il 2/4/2007, la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza 31/10/2005 emessa dal Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, che aveva condannato IN AZ, applicata la diminuente prevista per il rito abbreviato, alla pena di mesi quattro di arresto quale responsabile del reato di cui alla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 3 bis per avere omesso di versare alla Cassa delle Ammende, entro sessanta giorni dalla notifica del decreto di sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale emesso in data 19/3/2003, la somma di Euro 25.000 imposta a titolo di cauzione. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato con atto del 15/6/2009 deducendo erronea applicazione di legge, commessa dalla Corte di merito con l'omesso rilievo del fatto che, non avendo il decreto di sottoposizione alla misura di prevenzione avuto immediata esecutività stante lo stato di detenzione del sottoposto, non fosse insorto alcun obbligo di versamento immediato della cauzione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere accolto, con annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza, per insussistenza del fatto ascritto allo AZ. Come ampiamente ed esattamente denunziato in ricorso, infatti, la Corte di merito ha commesso la indicata violazione di legge. Essa ha infatti del tutto ignorato la giurisprudenza di questa Corte per la quale, quando la persona sottoposta a misura di prevenzione sia detenuta, il termine per la prestazione della cauzione di cui alla L. n. 575 del 1965, art. 3 bis, decorre non dalla data di notifica del provvedimento del
Tribunale che la dispone, ma da quella in cui ha inizio l'esecuzione della misura di prevenzione, dato che questa resta sospesa dalla custodia in carcere (cfr. Cass. sentenze n. 34019/2006 RV 234860 e n. 4013/90 RV 183798). Dando quindi seguito alla testè indicata giurisprudenza, segue la considerazione della inesistenza della violazione di cui al citato art. 3 bis, avendo l'incontestato stato di detenzione dello AZ SO (alla data compresa tra il 23/5/2003 ed il sessantesimo giorno a tale data successivo) l'obbligo di versare la cauzione imposta. Da tanto consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per insussistenza del fatto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010