Sentenza 27 marzo 2003
Massime • 2
La disciplina posta dall'art. 21, legge n. 67 del 1988 e dalla norma interpretativa di cui all'art. 3, comma secondo bis, D.L. n. 86 del 1988, convertito nella legge n. 160 del 1988, che - per attenuare il sacrificio derivante dal sistema del tetto pensionistico nei confronti dei pensionati la cui retribuzione era stata oggetto di contribuzione sull'intero ammontare della retribuzione, ha consentito, ai fini del calcolo della pensione, il computo, a decorrere dall'1 gennaio 1988, anche della parte di retribuzione imponibile eccedente il limite annuo massimo valido per il calcolo delle pensioni stesse - del 1990, trova applicazione anche per i titolari di pensione liquidata anteriormente alla suddetta data, in conformità a quanto stabilito dalla Corte Cost. con la sent. n. 72.
La disciplina prevista in tema di misura delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti - in virtù della quale, con decorrenza dall'1 gennaio 1988, è ammissibile il computo anche della parte di retribuzione eccedente il limite annuo massimo valido per il calcolo delle pensioni stesse, prevista dall'art. 21, sesto comma, legge n. 67 del 1988 - integrata dall'espresso richiamo dei criteri di computo della retribuzione pensionabile di cui all'art. 3, undicesimo comma, legge n. 297 del 1982, compiuto in via interpretativa dall'art. 3, comma secondo bis, D.L. n. 86 del 1988, conv. nella n. 160 del 1988 - deve intendersi riferita anche alle pensioni liquidate anteriormente al primo gennaio 1988, ma per queste non si fa luogo a nuova liquidazione della pensione, cosicché anche per le retribuzioni eccedenti il massimale la rivalutazione secondo i criteri dell'art. 3, comma undicesimo, legge n. 297 del 1982 va eseguita riportandosi alla data dell'originaria decorrenza della pensione, ferma restando la decorrenza dal primo gennaio 1988 delle relative quote aggiuntive. Inoltre, neanche può procedersi alla rivalutazione di tali quote aggiuntive secondo i parametri di perequazione automatica delle pensioni, con riferimento al periodo intercorrente tra l'originaria liquidazione della pensione e la data di decorrenza della nuova disciplina, per l'inesistenza nell'ordinamento pensionistico di un principio generale di perequazione o rivalutazione dei valori monetari, dovendo escludersi, in conformità dell'orientamento in materia della Corte Costituzionale, che la graduazione, in relazione ad elementi temporali delle fattispecie, dell'incidenza di nuovi benefici previdenziali possa vulnerare il principio costituzionale di eguaglianza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/03/2003, n. 4678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4678 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TREZZA Vincenzo - Presidente -
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Consigliere -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TT RU, BO LA, CC GO, LV IG, GO ME, MA RU, AT UI, TO EN, LC EL, TO OR, AP IO, elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato PAOLO BOER, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSTINO PETTI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 68/99 del Tribunale di VICENZA, depositata il 02/09/99 r.g.n. 103/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/03 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. RL RU e gli altri litisconsorti in epigrafe indicati ricorrevano in appello avverso la sentenza 297/97 pronunciata dal pretore del lavoro di Vicenza 17 settembre 1997, esponendo: di essere titolari di pensione di vecchiaia I.N.P.S. liquidata a suo tempo nei limiti del tetto pensionabile. Successivamente la legge n. 67 del 1988, articolo 21, comma 6, stabiliva la computabilità, ai fini pensionistici, delle eccedenze rispetto al massimale, stabilendo le relative percentuali. I ricorrenti, quali ex impiegati di banca e collocati in quiescenza anteriormente al 1988, in un primo tempo esclusi dall'INPS dai benefici della predetta legge, se li erano visti riconoscere successivamente, solamente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 72/90. Tuttavia l'I.N.P.S. aveva liquidato la quota aggiuntiva di pensione, ai sensi della predetta norma, a partire solamente dal primo gennaio 1988, anziché dalla data del trattamento pensionistico. Si dolevano pertanto che il pretore di funzione di giudice del lavoro, nel negare, con la sentenza impugnata, la fondatezza della loro pretesa ad ottenere i ratei non ricevuti, sia per negare la perequazione di essi, aveva erroneamente interpretato ed applicato l'articolo 21, sesto comma, della legge 67/88. Chiedevano, pertanto, l'integrale riforma di detta sentenza, sostenendo il diritto alla decorrenza originaria anche della parte di pensione dovuta per la parte di retribuzione eccedente il massimale, e comunque il diritto a fruire della rivalutazione monetaria su tale quota di pensione, per il periodo precedente il 1 gennaio 1988.
Costituendosi in giudizio, l'INPS negava la fondatezza delle ragioni poste a sostegno dell'appello, del quale chiedeva il rigetto. Alla pubblica udienza del 16.7.1999, all'esito della discussione, il tribunale pronunciava sentenza, poi depositata il 2 settembre 1999 respingendo l'appello, confermando la sentenza impugnata e compensando anche le spese di secondo grado. In particolare il tribunale ha ritenuto infondata la censura principale degli appellanti, secondo cui erroneamente l'I.N.P.S. aveva liquidato la quota aggiuntiva di pensione ex articolo 21, 6^ comma, legge 67/88 a partire solamente dal 1.1.1988, anziché dalla data del trattamento pensionistico, e pertanto, che essi non avevano ricevuto i ratei di "quota aggiuntiva" di pensione maturati nel periodo intercorso tra la data di pensionamento e il 1.1.1998.
Avverso tale sentenza i ricorrenti indicati in epigrafe propongono ricorso per cassazione con due motivi di impugnazione. Resiste con controricorso l'INPS.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è articolato in due motivi.
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 21, comma 6, legge 11 marzo 1988, n. 67 e dell'art. 3, comma 2-bis, d.l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito con legge 20 maggio 1988, n. 160, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. ed agli artt. 3 e 38 cost..
I ricorrenti sostengono che l'art. 21, comma 6, della legge n. 67 del 1988 ha individuato il 1 gennaio 1988, come data da cui la quota di pensione relativa alla retribuzione oltre il massimale è stata resa esigibile, non come data da cui il diritto prende a decorrere. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata pronuncia da parte del tribunale su un capo autonomo della domanda.
2. Il primo motivo di ricorso - che pone una questione di diritto già più volte esaminata da questa Corte (ex plurimis Cass. 11 ottobre 1997 n. 9929; da ultimo Cass. 27 febbraio 2002 n. 2921) - è infondato.
2.1. Va premesso che - nel contesto di un'opzione legislativa tesa ad attenuare l'effetto penalizzante (per i lavoratori con retribuzioni più elevate) del regime dei massimali di pensione - l'art. 21, comma 6, della citata legge 11 marzo 1988 n. 67 prevede che a decorrere dal 1 gennaio 1988, ai fini della determinazione della misura delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, la retribuzione imponibile eccedente il limite massimo di retribuzione annua pensionabile previsto per l'assicurazione predetta è computata secondo le aliquote indicate in una tabella allegata. La quota (aggiuntiva) di pensione così calcolata si somma alle pensioni determinate in base al limite massimo suddetto e diviene a tutti gli effetti parte integrante di essa. Quanto poi al criterio di computo di tale quota aggiuntiva, c'è da tener conto che successivamente il comma 2 bis dell'art. 3 d.l. 21 marzo 1988 n. 86, convertito nella legge 20 maggio 1988 n. 160, ha chiarito che il citato art. 21 si interpreta nel senso che la retribuzione pensionabile va calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili e pensionabili, rivalutata a norma dell'undicesimo comma dell'art. 3 legge 29 maggio 1982 n. 297 e relativa alle ultime 260 settimane di contribuzione;
disposizione quest'ultima che prevede che la retribuzione media settimanale determinata per ciascun anno solare ai fini del precedente nono comma (del medesimo art. 3) è rivalutata in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolata dall'Istat ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'Industria, tra l'anno solare cui la retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione. Ciò che comunque soprattutto rileva è che, a partire dal 1 gennaio 1988, il rigore del regime del massimale di pensione (ex art. 19 legge 23 aprile 1981 n. 155) - già mitigato dall'art. 3 legge n. 297/82 cit., che ha previsto la rivalutazione del massimale di retribuzione annua - veniva ulteriormente attenuato, perché, pur confermandosene l'operatività, la retribuzione eccedente il massimale, in precedenza del tutto pretermessa dal computo dell'entità del trattamento pensionistico spettante al lavoratore in quiescenza, veniva riconosciuta al fine dell'attribuzione di una quota aggiuntiva di pensione calcolata proprio sulla base della retribuzione eccedente il massimale.
Nell'innovare in tal modo la disciplina delle pensioni il legislatore non ha dettato una regolamentazione transitoria e soprattutto non ha chiarito se lo spartiacque temporale del 1 gennaio 1988 valesse ad individuare la data a partire dalla quale le nuove pensioni sarebbero state calcolate con l'attribuzione delle quote aggiuntive ovvero - riferendosi invece la nuova, più favorevole, normativa a tutte le pensioni - riguardasse solo la data di erogazione delle quote aggiuntive, con necessità in questa seconda prospettiva esegetica, di ricalcolare il trattamento pensionistico già attivato in passato.
2.2. Questo nodo interpretativo è stato sciolto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 72 del 1990 e dalla successiva conforme giurisprudenza di questa Corte. In particolare nel ritenere che il citato sesto comma dell'art. 21 debba essere inteso nel senso di applicarsi anche alle pensioni liquidate anteriormente al 1 gennaio 1988, la Corte afferma che una corretta interpretazione di tale disposizione non può perciò non prendere le messe dalia constatazione che il concreto funzionamento del c.d. tetto pensionistico comportava sacrifici che il legislatore ha considerato doveroso attenuare. Di conseguenza, in tanto è possibile ritenere che si sia inteso escludere dal beneficio proprio i soggetti che quei sacrifici avevano sopportato, in quanto consti una univoca volontà legislativa in tal senso: tanto più se si considera che a permanere di un trattamento inadeguato si aggiungerebbe, in tal caso, l'aggravante di una sua consistente divaricazione rispetto a quello riservato a soggetti versanti nelle medesime condizioni, e ciò sulla base del mero dato temporale del collocamento a riposo. Marginalmente deve notarsi che - pur essendo il dispositivo di non fondatezza pronunciato "nei sensi di cui in motivazione", riferimento questo che solitamente connota l'interpretazione adeguatrice operata dalla Corte - in realtà si è di fronte ad un'interpretazione secondo gli ordinari canoni ermeneutici nel senso che manca una valutazione di possibile contrasto con il parametro evocato dal giudice rimettente (art. 3 Cost.) ove la disposizione allora censurata (e di cui oggi la difesa dei ricorrenti censura l'erronea applicazione fatta dalla pronuncia impugnata) avesse escluso le "vecchie" pensioni dalla disciplina della quota aggiuntiva di pensione calcolata sulla parte eccedente il massimale pensionabile, come ha esplicitamente fatto il citato comma 2-bis dell'art. 3 d.l. n. 86/88 prevedendo per i dirigenti d'azienda l'applicabilità della nuova disciplina alle pensioni "liquidate dall'INPDAI con decorrenza a partire dal 1 gennaio 1988";
disposizione questa richiamata dalla Corte per argomentare ubi lex voluit, dixit e quindi per escludere a contrario che per tutte le altre pensioni ci sia lo sbarramento della liquidazione non anteriore alla data suddetta.
La successiva giurisprudenza di legittimità ha confermato questa interpretazione. Infatti Cass. 12 novembre 1992 n. 12170 ha affermato che la disciplina posta dall'art. 21 legge 11 marzo 1988 n. 67 e dalla successiva norma interpretativa di cui all'art. 3, 2^
comma bis, d.l. 21 marzo 1988 n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988 n. 160 - che stabilisce con decorrenza dal 1 gennaio 1988 il computo, ai fini della determinazione della misura delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria, anche della parte di retribuzione eccedente il limite annuo massimo valido per il calcolo delle pensioni stesse - trova applicazione anche per i titolari di pensione liquidata anteriormente alla suddetta data.
Successivamente in senso conforme si sono espresse anche Cass. 8 maggio 1996 n. 4314; 11 maggio 1996 n. 4446; 13 agosto 1996 n. 7540;
6 novembre 1996 n. 9687.
2.3. Il formarsi di una giurisprudenza favorevole alla sussistenza del diritto dei pensionati ante 1 gennaio 1988 alla liquidazione delle quote di pensione calcolate sulla retribuzione eccedente il massimale non ha però risolto ogni problema, perché rimane la questione delle modalità di computo di tali quote;
questione questa già segnalata dallo stesso giudice rimettente dell'incidente di costituzionalità risolto con la citata sentenza n. 72 del 1990:
manca nel sesto comma dell'art. 21 cit. un meccanismo di calcolo della quota aggiuntiva di pensione già liquidata in precedenza. Ma a tale rilievo in realtà risponde la stessa Corte costituzionale (nella citata sentenza), che afferma che l'estensione del beneficio in esame anche ai titolari di pensione ante 1 gennaio 1988 "non comporta ... alcuna riliquidazione di questa"; ciò perché "si tratta ... di un'operazione autonoma ed aggiuntiva rispetto a quella di liquidazione della pensione già effettuata in base al 'tetto' pensionabile". Quindi l'importo della retribuzione eccedente il massimale, che, calcolata al momento della liquidazione, era inutilizzabile, perché non influiva sull'ammontare della pensione, viene recuperato in ragione della nuova più favorevole disciplina del massimale ed, applicando ad esso i coefficienti percentuali annui indicati nella tabella citata (e successivamente modificati dall'art. 12 d. lgs. 30 dicembre 1992 n. 503), porta a calcolare la quota aggiuntiva di pensione erogabile a partire dalla data suddetta.
Successivamente poi l'esclusione della riliquidazione della pensione è stata ribadita da C. cost. n. 296 del 1995. In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità. Infatti Cass. 11 maggio 1996 n. 4446, cit., ha affermato che la nuova disciplina (integrata dall'espresso richiamo dei criteri di computo della retribuzione pensionabile di cui all'art. 3, comma 11, legge 29 maggio 1982 n. 297, compiuto in via interpretativa dall'art. 3, comma 2 bis, d.l. 21 marzo 1988 n. 86, convertito con legge 20 maggio 1988 n. 160) deve intendersi riferita anche alle pensioni liquidate anteriormente al 1 gennaio 1988 (così come precisato dalla Corte costituzionale con la sentenza interpretativa di rigetto n. 72 del 1990), ma per queste non si fa luogo a nuova liquidazione della pensione, cosicché anche per le retribuzioni eccedenti il massimale la rivalutazione secondo i criteri dell'art. 3, comma 11, legge n. 297 del 1982 va eseguita riportandosi alla data dell'originaria decorrenza della pensione, ferma restando la decorrenza dal 1 gennaio 1988 delle relative quote aggiuntive di pensione;
neanche può procedersi alla rivalutazione di tali quote aggiuntive secondo i parametri di perequazione automatica delle pensioni, con riferimento al periodo intercorrente tra l'originaria liquidazione della pensione e la data di decorrenza della nuova disciplina, per l'inesistenza nell'ordinamento pensionistico di un principio generale di perequazione o rivalutazione dei valori monetali.
2.4. Nè, così interpretando il citato art. 21, comma 6, della legge n. 67 del 1988, può insorgere alcun dubbio di illegittimità
costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost. per sospetta violazione del principio di eguaglianza.
Vi è in effetti che - non operandosi alcuna riliquidazione delle pensioni ante 1 gennaio 1988 e considerandosi in cifra l'importo dell'eccedenza della retribuzione rispetto al massimale al momento della liquidazione - il beneficio accordato dalla disposizione in esame risulta fruito dai "vecchi" pensionati in misura differenziata sia in riferimento alla data più o meno risalente della liquidazione della pensione, sia rispetto ai "nuovi" pensionati. Però c'è da considerare da una parte che nessun meccanismo di riliquidazione è previsto;
d'altra parte che tale carenza non confligge con il parametro costituzionale del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.). Ed infatti la modulazione a ritroso dell'entità del beneficio - di fatto diminuito del differenziale dell'inflazione monetaria in misura proporzionale all'intervallo di tempo tra la liquidazione della pensione e la data del 1 gennaio 1988 - concretizza una disciplina differenziata che non è ne' sperequata, ne' irragionevole perché - come non ha mancato di rilevare C. cost. n. 72/90 cit. - "il divario - inizialmente trascurabile - tra la retribuzione imponibile ed il limite massimo di retribuzione annua pensionabile è andato progressivamente crescendo per la mancata rivalutazione di tale limite pur in presenza di accentuati processi inflazionistici"; affermazione questa non diminuita nella sua persuasività dal fatto che l'art. 3 legge n. 297/82 abbia previsto a partire dal 1 gennaio 1983
l'adeguamento annuale dello stesso massimale in parallelo con la disciplina della perequazione automatica delle pensioni. In sostanza il sacrificio richiesto dall'operatività del massimale è stato maggiore per i pensionati prossimi alla data del 1 gennaio 1988 rispetto ai titolari di pensioni liquidate in date più risalenti nel tempo (per i quali viceversa si poneva con maggior urgenza la necessità della perequazione della pensione, problema questo affatto diverso da quello della modalità di calcolo della quota aggiuntiva di pensione). Tale rilievo rende ragione della gradualità del passaggio dal regime della integrale non computabilità della retribuzione eccedente il massimale a quello (più favorevole) della parziale computabilità della stessa. D'altra parte, non avendo la Corte (C. cost. n. 72 del 1990) operato l'interpretazione adeguatrice del sesto comma dell'art. 21 cit., non ha implicitamente escluso la legittimità di una diversa scelta del legislatore che in ipotesi avesse previsto la computabilità parziale della retribuzione eccedente il massimale solo per le pensioni liquidate dopo il 1 gennaio 1988. Rientrava infatti nella discrezionalità del legislatore l'estensione, in tutto od in parte, della nuova più favorevole disciplina anche ai "vecchi" pensionati, atteso che in generale l'elemento temporale giustifica di per sè la disciplina differenziata conseguente alla successione delle leggi nel tempo. Nella specie tra le due ipotesi estreme dell'esclusione totale dal beneficio e, all'opposto, dell'integrale riliquidazione delle "vecchie pensioni" è risultata, per effetto dell'intervento della più volte citata pronuncia della Corte costituzionale (sent. n. 72 del 1990), una disciplina intermedia: liquidazione della quota aggiuntiva di pensione, senza però riliquidazione di quest'ultima. Significativamente - proprio con riferimento al sesto comma dell'art. 21 - C. cost. n. 401 del 1990 ha ribadito "la sussistenza, nella disciplina della materia, della discrezionalità del legislatore, i cui interventi per il miglioramento e la perequazione dei trattamenti pensionistici si realizzano con la gradualità imposta da scelte di politica sociale ed economica, in considerazione anche delle esigenze di bilancio e delle finalità di risanamento e ripianamento delle gestioni previdenziali". In conclusione, il sesto comma dell'art. 21 cit., interpretato nel senso di escludere la rivalutazione della quota eccedente il massimale della retribuzione pensionabile, è immune da dubbi di legittimità costituzionale.
3. Infondato è poi anche il secondo motivo avendo il tribunale, seppur sinteticamente (ma del tutto correttamente per quanto sopra già rilevato), risposto alla censura degli appellanti, affermando che non poteva procedersi alla rivalutazione delle suddette quote aggiuntive di pensione, dall'anno successivo alla decorrenza originaria della pensione, secondo i parametri di perequazione automatica delle pensioni.
4. Il ricorso va pertanto interamente respinto.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. - che deve ritenersi tuttora vigente a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 d.l. n. 384 del 1992, convertito con l. n. 438 del 1992, che l'aveva abrogato (C. cost. n. 134 del 1994) -
le spese giudiziali nei giudizi aventi ad oggetto prestazioni previdenziali, quale quello in oggetto, non possono essere poste a carico del soggetto soccombente che abbia agito per ottenere una di tali prestazioni, non risultando la pretesa manifestamente infondata e temeraria.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso;
nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2003