Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/03/2003, n. 4678
CASS
Sentenza 27 marzo 2003

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La disciplina posta dall'art. 21, legge n. 67 del 1988 e dalla norma interpretativa di cui all'art. 3, comma secondo bis, D.L. n. 86 del 1988, convertito nella legge n. 160 del 1988, che - per attenuare il sacrificio derivante dal sistema del tetto pensionistico nei confronti dei pensionati la cui retribuzione era stata oggetto di contribuzione sull'intero ammontare della retribuzione, ha consentito, ai fini del calcolo della pensione, il computo, a decorrere dall'1 gennaio 1988, anche della parte di retribuzione imponibile eccedente il limite annuo massimo valido per il calcolo delle pensioni stesse - del 1990, trova applicazione anche per i titolari di pensione liquidata anteriormente alla suddetta data, in conformità a quanto stabilito dalla Corte Cost. con la sent. n. 72.

La disciplina prevista in tema di misura delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti - in virtù della quale, con decorrenza dall'1 gennaio 1988, è ammissibile il computo anche della parte di retribuzione eccedente il limite annuo massimo valido per il calcolo delle pensioni stesse, prevista dall'art. 21, sesto comma, legge n. 67 del 1988 - integrata dall'espresso richiamo dei criteri di computo della retribuzione pensionabile di cui all'art. 3, undicesimo comma, legge n. 297 del 1982, compiuto in via interpretativa dall'art. 3, comma secondo bis, D.L. n. 86 del 1988, conv. nella n. 160 del 1988 - deve intendersi riferita anche alle pensioni liquidate anteriormente al primo gennaio 1988, ma per queste non si fa luogo a nuova liquidazione della pensione, cosicché anche per le retribuzioni eccedenti il massimale la rivalutazione secondo i criteri dell'art. 3, comma undicesimo, legge n. 297 del 1982 va eseguita riportandosi alla data dell'originaria decorrenza della pensione, ferma restando la decorrenza dal primo gennaio 1988 delle relative quote aggiuntive. Inoltre, neanche può procedersi alla rivalutazione di tali quote aggiuntive secondo i parametri di perequazione automatica delle pensioni, con riferimento al periodo intercorrente tra l'originaria liquidazione della pensione e la data di decorrenza della nuova disciplina, per l'inesistenza nell'ordinamento pensionistico di un principio generale di perequazione o rivalutazione dei valori monetari, dovendo escludersi, in conformità dell'orientamento in materia della Corte Costituzionale, che la graduazione, in relazione ad elementi temporali delle fattispecie, dell'incidenza di nuovi benefici previdenziali possa vulnerare il principio costituzionale di eguaglianza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/03/2003, n. 4678
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4678
    Data del deposito : 27 marzo 2003

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