Cass. civ., sez. III, sentenza 24/08/1999, n. 8847
CASS
Sentenza 24 agosto 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il provvedimento con il quale il Pretore,adito, ai sensi dell'art.704,secondo comma,cod.proc.civ, in pendenza del giudizio petitorio per il rilascio di un immobile, abbia ordinato la reintegrazione nella detenzione qualificata dello stesso,con decreto reso "inaudita altera parte"( disponendo la comparizione delle parti innanzi a sè per la eventuale conferma, modifica o revoca del provvedimento), non è suscettibile di impugnazione per regolamento di competenza, ammissibile unicamente nei confronti di quei provvedimenti che,ancorché emessi in forma diversa dalla sentenza, abbiano effetti sostanziali di carattere definitivo.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 24/08/1999, n. 8847
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8847
    Data del deposito : 24 agosto 1999

    Testo completo