Sentenza 24 agosto 1999
Massime • 1
Il provvedimento con il quale il Pretore,adito, ai sensi dell'art.704,secondo comma,cod.proc.civ, in pendenza del giudizio petitorio per il rilascio di un immobile, abbia ordinato la reintegrazione nella detenzione qualificata dello stesso,con decreto reso "inaudita altera parte"( disponendo la comparizione delle parti innanzi a sè per la eventuale conferma, modifica o revoca del provvedimento), non è suscettibile di impugnazione per regolamento di competenza, ammissibile unicamente nei confronti di quei provvedimenti che,ancorché emessi in forma diversa dalla sentenza, abbiano effetti sostanziali di carattere definitivo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/08/1999, n. 8847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8847 |
| Data del deposito : | 24 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Consigliere -
Dott. Gianfranco MANZO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
GU IC, CA TA, elettivamente domiciliati in ROMA LARGO DELLA GANCIA 1, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE PALERMO, difesi dagli avvocati GIUSEPPE FRANCO, IC GU, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
IN CO, GU AR;
- intimati -
avverso l'ordinanza del Pretore di PALMI, emessa il 19/12/1997, depositata il 19/12/97; RG. 998/97 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 26/04/99 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
lette le conclusioni dal Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO SCHIRÒ che ha chiesto e dichiari inammissibile il ricorso, con le conseguenze di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il pretore di Palmi, con decreto reso inaudita altera parte, ordinava la reintegrazione di CC IA e di IA GU nella detenzione qualificata di un immobile, disponendo la comparizione delle parti innanzi a sè per la eventuale conferma, modifica o revoca del provvedimento.
Avverso tale provvedimento, MI GU e SA EA hanno proposto ricorso per regolamento di competenza, chiedendo di dichiararsi la competenza a provvedere del Tribunale di Palmi dinanzi al quale pende un giudizio petitorio da loro promosso per il rilascio del medesimo immobile.
CC IA e IA GU non hanno svolto difese. Il pubblico ministero ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso per regolamento di competenza è inammissibile. Questa Corte ha affermato che il provvedimento emesso dal giudice adito in un procedimento cautelare soggetto alla normativa introdotta dall'art. 74 della legge 26 novembre 1990, n. 353 non è suscettibile di impugnazione per regolamento di competenza, essendo esso soggetto solo a reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., sia che dichiari l'incompetenza, sia che rigetti il ricorso per motivi di rito o di merito, sia che lo accolga in tutto o in parte (Cass. 5 marzo 1996, n. 1720). Sulla base della medesima ratio, si è statuito che il provvedimento con il quale il pretore in pendenza del giudizio di merito dichiara la propria competenza sull'istanza di reintegrazione del possesso, limitatamente ai provvedimenti temporanei e urgenti, ai sensi dell'art. 704, comma secondo c.p.c., non è soggetto ad impugnazione per regolamento di competenza, esperibile unicamente nei confronti di quei provvedimenti che, anche se privi della forma della sentenza, abbiano effetti sostanziali di carattere definitivo (Cass.7 marzo 1999, n. 2042).
I principi indicati sono condivisi dal collegio, considerando in termini generali che per aversi una sentenza implicita, impugnabile con istanza di regolamento, occorre necessariamente un provvedimento che comporti una decisione irretrattabile (Cass. S.U. 8 gennaio 1999, n. 111; cass. 18 aprile 1998 n. 3983; 19 giugno 1998, n. 6134; 11 giugno 1997, n. 5229): profilo questo assente riguardo al provvedimento che conclude la "prima fase" del procedimento possessorio (Cass. S.U. 24 febbraio 1998, n. 1984;
Cass. 27 novembre 1998, n. 12072; 28 novembre 1998, n. 12115). Nel caso di specie, poi, il provvedimento è stato emesso inaudita altera parte, con convocazione delle parti per la eventuale conferma, modifica o revoca dello stesso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il regolamento di competenza;
nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di Cassazione il 26 aprile 1999.