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Sentenza 17 febbraio 2023
Sentenza 17 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/02/2023, n. 6906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6906 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2023 |
Testo completo
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udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Mauro;
letta la requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Taranto ha confermato la sentenza con la quale il Giudice di Pace di Taranto ha condannato AL NE al pagamento di C 600,00 di multa e al risarcimento del danno per il reato di minaccia commesso ai danni di NI BO proferendo le seguenti parole: \u00abesci fuori se hai il coraggio stai vedendo questo? Prima comincio con la porta e poi finisco con te e i tuoi figli ... Ti devo conficcare questo nell'occhio\u00bb.
2. Con il primo motivo di ricorso, l'imputata deduce la mancanza, illogicit\u00e0 e contraddittoriet\u00e0 della motivazione in ordine sia all'idoneit\u00e0 della minaccia a incutere timore, sia alla credibilit\u00e0 della persona offesa, animata da un forte risentimento nei suoi confronti tanto da costituirsi parte civile. Ha evidenziato, infine, l'assenza di riscontri alle dichiarazioni rese dalla persona offesa.
3. Con il secondo motivo, deduce il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.
4. Il terzo motivo concerne il vizio di mancanza della motivazione in ordine alle statuizioni civili in punto di determinazione della somma liquidata a titolo di risarcimento e di rimborso per spese di giustizia.
5. Il ricorso \u00e8 inammissibile.
6. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta cumulativamente la mancanza, contraddittoriet\u00e0 o manifesta illogicit\u00e0 della motivazione in relazione alla configurabilit\u00e0 dell'art. 612-bis cod. pen.. Orbene, come da tempo costantemente affermato da questa Corte di legittimit\u00e0, il vizio della motivazione deve essere dedotto in modo specifico il riferimento alla sua natura (contraddittoriet\u00e0 o manifesta illogicit\u00e0 o carenza) non essendo possibile dedurre siffatto vizio in forma alternativa o cumulativa in quanto non rientra tra i compiti del giudice di legittimit\u00e0 la selezione del possibile vizio genericamente denunciato, pena la violazione dell'articolo 581, comma 1, lett. c, cod. proc. pen. Ad ogni buon conto, la ricorrente, nella sua esposizione, ha sostanzialmente segnalato, reiterando quanto gi\u00e0 esposto con i motivi d'appello, l'adesione acritica da parte dei giudici di merito, alle dichiarazioni della persona offesa prive di oggettivi riscontri. Tale censura si sottrae al giudizio di legittimit\u00e0 attesa l'adeguata valutazione da parte dei giudici di merito delle fonti di prova e la totale assenza di palesi illogicit\u00e0 o contraddizioni manifeste del ragionamento posto a base della decisione impugnata. Ed invero, il Tribunale prima e la Corte d'appello poi hanno ricostruito in modo conforme la vicenda e, pur consapevoli della mancanza di buoni rapporti tra l'imputata e la querelante, peraltro sottolineati anche da quest'ultima, hanno vagliato con attenzione la sua deposizione, giudicandola precisa, puntuale e genuina e non contraddetta da una versione \u00abantagonista o, semplicemente alternativa a quella accusatoria\u00bb fornita dall'imputata che, sia pure del tutto legittimamente assente dal processo, in ogni caso ha ritenuto, sia pure come \u00e8 nelle sue facolt\u00e0, di non sottoporsi all'esame e di non fornire la propria versione. A fronte di tali motivazioni, adeguate, logiche, prive di contraddizioni e conformi a quelle rese dal giudice di primo grado a cui si saldano per formare un tutto organico ed inscindibile a cui fare riferimento per giudicare della congruit\u00e0 della motivazione, la ricorrente persiste nelle identiche argomentazioni contenute nel ricorso in appello, senza svolgere effettivamente alcuna nuova e puntuale critica avverso la sentenza oggetto di ricorso. Tali argomentazioni, dunque, sono da considerarsi non specifiche, ma soltanto apparenti e prive dei requisiti previsti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. che richiede l'esposizione delle ragioni d fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta (ex multis, da ultimo, Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Boutartour Sami, Rv. 277710). La ricorrente, invero, sostanzialmente sollecita la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti preclusa, per\u00f2, al giudice di legittimit\u00e0 (cfr., da ultimo, Sez. 6 ,, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601).
6. Parimenti inammissibile \u00e8 il secondo motivo di ricorso. Ed invero, la graduazione del trattamento sanzionatorio e la fissazione della pena rientrano nella discrezionalit\u00e0 del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. sicch\u00e9 \u00e8 inammissibile la censura che, mediante il ricorso per cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruit\u00e0 della pena la cui determinazione non sia frutto di ragionamento illogico o di mero arbitrio (Sez. 2, n. 3614de1 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n.1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Olia, Rv. 238851) vizi che, nel caso di specie, non ricorrono avendo la Corte distrettuale, nel confermare la sentenza di primo grado che ha determinato la pena pecuniaria in prossimit\u00e0 della media edittale, analizzato in modo sufficiente, logico e non contraddittorio i profili dell'oggettiva gravit\u00e0 della minaccia sottolineandone la seriet\u00e0 consistita nel possesso, da parte dell'imputata, di un oggetto appuntito che aveva minacciato non solo di usare (come poi ha fatto) sulla porta, ma anche di conficcarlo nell'occhio della persona offesa.
7. Quanto all'ultimo motivo di ricorso, anch'esso da considerarsi inammissibile, non pu\u00f2 che rilevarsi, concordemente alle valutazioni espresse dal procuratore generale, che la condanna al risarcimento del danno morale, \u00e8 stata resa, attesa la natura del danno, sulla base di una valutazione equitativa e che la Corte ha atteso al suo obbligo motivazionale avendo sia indicato i fatti materiali tenuti in considerazione, sia delineato il percorso logico posto a base della decisione non occorrendo l'indicazione analitica dei calcoli sulla cui base ai quali \u00e8 stato determinato l'ammontare del risarcimento, contenuto, peraltro, in una somma alquanto modesta. (cos\u00ec, ex multis, Sez. 6, n. 48086 del 12/09/2018, Rv. 274229).
8. All'inammissibilit\u00e0 del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonch\u00e9, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilit\u00e0, al pagamento in favore della Cassa delle ammende, della somma di C 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Cos\u00ec de"], "relatore": ["MAURO ANNA"], "presidente": ["CATENA ROSSELLA"], "decision_date": "2023-02-17", "hearing_date": "2022-11-22", "short_title": "Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.06906 del 17/02/2023", "long_title": "Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.06906 del 17/02/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:06906PEN), udienza del 22/11/2022,Presidente
CATENA ROSSELLA
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udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Mauro;
letta la requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Taranto ha confermato la sentenza con la quale il Giudice di Pace di Taranto ha condannato AL NE al pagamento di C 600,00 di multa e al risarcimento del danno per il reato di minaccia commesso ai danni di NI BO proferendo le seguenti parole: \u00abesci fuori se hai il coraggio stai vedendo questo? Prima comincio con la porta e poi finisco con te e i tuoi figli ... Ti devo conficcare questo nell'occhio\u00bb.
2. Con il primo motivo di ricorso, l'imputata deduce la mancanza, illogicit\u00e0 e contraddittoriet\u00e0 della motivazione in ordine sia all'idoneit\u00e0 della minaccia a incutere timore, sia alla credibilit\u00e0 della persona offesa, animata da un forte risentimento nei suoi confronti tanto da costituirsi parte civile. Ha evidenziato, infine, l'assenza di riscontri alle dichiarazioni rese dalla persona offesa.
3. Con il secondo motivo, deduce il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.
4. Il terzo motivo concerne il vizio di mancanza della motivazione in ordine alle statuizioni civili in punto di determinazione della somma liquidata a titolo di risarcimento e di rimborso per spese di giustizia.
5. Il ricorso \u00e8 inammissibile.
6. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta cumulativamente la mancanza, contraddittoriet\u00e0 o manifesta illogicit\u00e0 della motivazione in relazione alla configurabilit\u00e0 dell'art. 612-bis cod. pen.. Orbene, come da tempo costantemente affermato da questa Corte di legittimit\u00e0, il vizio della motivazione deve essere dedotto in modo specifico il riferimento alla sua natura (contraddittoriet\u00e0 o manifesta illogicit\u00e0 o carenza) non essendo possibile dedurre siffatto vizio in forma alternativa o cumulativa in quanto non rientra tra i compiti del giudice di legittimit\u00e0 la selezione del possibile vizio genericamente denunciato, pena la violazione dell'articolo 581, comma 1, lett. c, cod. proc. pen. Ad ogni buon conto, la ricorrente, nella sua esposizione, ha sostanzialmente segnalato, reiterando quanto gi\u00e0 esposto con i motivi d'appello, l'adesione acritica da parte dei giudici di merito, alle dichiarazioni della persona offesa prive di oggettivi riscontri. Tale censura si sottrae al giudizio di legittimit\u00e0 attesa l'adeguata valutazione da parte dei giudici di merito delle fonti di prova e la totale assenza di palesi illogicit\u00e0 o contraddizioni manifeste del ragionamento posto a base della decisione impugnata. Ed invero, il Tribunale prima e la Corte d'appello poi hanno ricostruito in modo conforme la vicenda e, pur consapevoli della mancanza di buoni rapporti tra l'imputata e la querelante, peraltro sottolineati anche da quest'ultima, hanno vagliato con attenzione la sua deposizione, giudicandola precisa, puntuale e genuina e non contraddetta da una versione \u00abantagonista o, semplicemente alternativa a quella accusatoria\u00bb fornita dall'imputata che, sia pure del tutto legittimamente assente dal processo, in ogni caso ha ritenuto, sia pure come \u00e8 nelle sue facolt\u00e0, di non sottoporsi all'esame e di non fornire la propria versione. A fronte di tali motivazioni, adeguate, logiche, prive di contraddizioni e conformi a quelle rese dal giudice di primo grado a cui si saldano per formare un tutto organico ed inscindibile a cui fare riferimento per giudicare della congruit\u00e0 della motivazione, la ricorrente persiste nelle identiche argomentazioni contenute nel ricorso in appello, senza svolgere effettivamente alcuna nuova e puntuale critica avverso la sentenza oggetto di ricorso. Tali argomentazioni, dunque, sono da considerarsi non specifiche, ma soltanto apparenti e prive dei requisiti previsti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. che richiede l'esposizione delle ragioni d fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta (ex multis, da ultimo, Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Boutartour Sami, Rv. 277710). La ricorrente, invero, sostanzialmente sollecita la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti preclusa, per\u00f2, al giudice di legittimit\u00e0 (cfr., da ultimo, Sez. 6 ,, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601).
6. Parimenti inammissibile \u00e8 il secondo motivo di ricorso. Ed invero, la graduazione del trattamento sanzionatorio e la fissazione della pena rientrano nella discrezionalit\u00e0 del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. sicch\u00e9 \u00e8 inammissibile la censura che, mediante il ricorso per cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruit\u00e0 della pena la cui determinazione non sia frutto di ragionamento illogico o di mero arbitrio (Sez. 2, n. 3614de1 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n.1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Olia, Rv. 238851) vizi che, nel caso di specie, non ricorrono avendo la Corte distrettuale, nel confermare la sentenza di primo grado che ha determinato la pena pecuniaria in prossimit\u00e0 della media edittale, analizzato in modo sufficiente, logico e non contraddittorio i profili dell'oggettiva gravit\u00e0 della minaccia sottolineandone la seriet\u00e0 consistita nel possesso, da parte dell'imputata, di un oggetto appuntito che aveva minacciato non solo di usare (come poi ha fatto) sulla porta, ma anche di conficcarlo nell'occhio della persona offesa.
7. Quanto all'ultimo motivo di ricorso, anch'esso da considerarsi inammissibile, non pu\u00f2 che rilevarsi, concordemente alle valutazioni espresse dal procuratore generale, che la condanna al risarcimento del danno morale, \u00e8 stata resa, attesa la natura del danno, sulla base di una valutazione equitativa e che la Corte ha atteso al suo obbligo motivazionale avendo sia indicato i fatti materiali tenuti in considerazione, sia delineato il percorso logico posto a base della decisione non occorrendo l'indicazione analitica dei calcoli sulla cui base ai quali \u00e8 stato determinato l'ammontare del risarcimento, contenuto, peraltro, in una somma alquanto modesta. (cos\u00ec, ex multis, Sez. 6, n. 48086 del 12/09/2018, Rv. 274229).
8. All'inammissibilit\u00e0 del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonch\u00e9, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilit\u00e0, al pagamento in favore della Cassa delle ammende, della somma di C 3000,00.
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