Sentenza 11 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/02/2002, n. 1933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1933 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 3 01 933 /02 IN NO EL POL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G. N. 5009/99 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Cron. 6680 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Rep. Consigliere Ud. 05/11/01 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Dott. Aldo DE MATTEIS - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliato in ROMA GENTILINI ENRICO, 20, presso lo studio dell'avvocato PIAZZA CRATI SABATINI, rappresentato e difeso dall'avvocato POMENTI ANNA MARIA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA;
- - intimato avverso la sentenza n. 265/97 del Tribunale di LATINA, depositata il 04/03/98 R.G.N. 5745/94; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 4227 udienza del 05/11/01 dal Consigliere Dott. Aldo DE -1- MATTEIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- - Svolgimento del processo Il Pretore di Latina, giudice del lavoro, in parziale accoglimento della domanda di IL NR (che aveva chiesto la pensione di invalidità), ha condannato l'Inps a liquidargli l' assegno ordinario di invalidità, ritenendo, sulla scorta della ctu medico-legale espletata, che la riduzione della capacità di lavoro del medesimo si fosse ridotta a meno di un terzo a causa delle lesioni riportate a seguito di una caduta accidentale da scala a pioli il 4.8.1986. Il Tribunale di Latina, in accoglimento dell'appello dell'Inps ed in riforma della sentenza pretorile, ha AzM4 respinto, con sentenza 24.9.1997/4.3.1998, la domanda del IL, sulla base delle valutazioni del ctu di secondo grado, che riassumeva in parte motiva ("sindrome di tipo frontale con distonia neurovegetativa in paziente traumatizzato cranico trattato chirurgicamente”), e che avevano quantificato la riduzione della attitudine al lavoro nel 35%. Avverso tale sentenza, depositata il 4.3.1998 e non notificata, ha proposto ricorso per Cassazione il IL, con unico motivo, con atto notificato a controparte il 2.3.1999. L'Istituto, ritualmente intimato, non si è costituito. 3 Motivi della decisione Con unico motivo di ricorso il ricorrente, deducendo motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine a punti decisivi della controversia (art. 360, n. 5, c.p.c.), censura la sentenza impugnata per la sua acritica adesione alla ctu di 2° grado. Rileva, in particolare, che egli svolgeva l'attività di imbianchino che comporta l'uso di scale, impalcature ed altre attrezzature, rispetto ai quali i disturbi diagnosticati risultano ostativi. Il motivo è fondato. In effetti dagli atti di causa risulta che il IL ha Agu riportato le lesioni diagnosticate a seguito di caduta da una scala a pioli, nella quale riportò, secondo la ctu di 2° grado, "sindrome di tipo frontale con distonia neurovegetativa in paziente traumatizzato cranico trattato chirurgicamente, con sintomatologia di ordine psichico, con riduzione solo delle facoltà mnesiche, dell'attenzione e dell'affettività! Il Tribunale ha seguito il ctu nel ritenere scarsamente invalidante la riduzione delle facoltà dell'attenzione con riferimento al lavoro congeniale alle attitudini dell' assicurato (operaio verniciatore), ma non risulta che abbia considerato tutte le condizioni oggettive e soggettive della prestazione lavorativa, in particolare se il IL, per il proprio lavoro di imbianchino, dovesse fare uso di scale e impalcature, se il deficit fine dell'attenzione riportato sia compatibile con l'uso di tali attrezzature e con il lavoro ad altezza da terra;
l'età e la formazione professionale del medesimo. Infatti l'art. 1 legge 12 giugno 1984 n. 222, nel definire invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'assicurato, la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo, se non consente la valutazione dei fattori socio-economici - come accadeva, invece, in precedenza in tema di pensione di invalidità, disciplinata n. 636, come dall'art. 10 del R.D.L. 14 aprile 1939 modificato dall'art. 24 della legge 3 giugno 1975 n. 160, per la quale la norma faceva riferimento alla limitazione della capacità di guadagno, con conseguente rilevanza non solo dei criteri medico-legali e delle caratteristiche soggettive dell'assicurato (età, sesso, attitudini), ma anche dei fattori economico-sociali ed ambientali, in grado di incidere tanto positivamente che negativamente sulla possibilità di proficua utilizzazione delle residue energie 5 lavorative dell'invalido -, impone tuttavia di continuare a tener conto dell'età e della formazione professionale del soggetto, come si evince dal richiamo della norma alle attitudini, valutando la possibilità di una continuazione dell'impegno lavorativo e l'eventuale carattere usurante di ad attività diverse (maquesto, anche con riferimento tuttavia confacenti alle attitudini) da quella espletata (Cass. 23 gennaio 1996 n. 490). Sussiste quindi il lamentato difetto di motivazione sul punto. Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata, e gli atti rimessi al giudice del rinvio, che si designa nella Corte d'Appello di Roma, il quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
p.q.m.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Roma. Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Lavoro il 5 novembre 2001. I D Il Presidente Vinceuse Cressa , O L 3 L 0 3 A O 1 5 S B . Il Consigliere Estensore Aldo De Mattein S I T . A R D T N A , ' A A 3 L T S L S 7 Chill E - E O P 8 D S P - I I 1 M IL CANCELLIERE S I N 1 N G A Depositato in Cancelleria E O E D S Prev\pi-attitudini G A I E 11 FEB. 2002 G T D A E N E oggi O L , RG 5009/1999 E T S O T E A R I IL CANCELLIERE T L R S I L I D E G E D O R 6