Sentenza 26 aprile 2012
Massime • 1
In tema di misure cautelari, qualora la parte privata, nelle more della decisione su una impugnazione incidentale "de libertate", intenda utilizzare, in ordine allo stesso fatto oggetto di cautela, elementi probatori "nuovi", non può reiterare l'istanza che ha condotto al provvedimento poi impugnato ma deve riversare i nuovi elementi nel giudizio di impugnazione (sempre che gli stessi siano ammissibili nel tipo di giudizio instaurato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/04/2012, n. 19536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19536 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 26/04/2012
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 888
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. D'ARRIGO Cosimo - Consigliere - N. 8368/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL RG, nato a [...] in data [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo, in data 8.2.2012. Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Piercamillo Davigo.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dott. Pietro Gaeta, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.
Udito il difensore, Avv. TURRISI Antonio, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 9.1.2012, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo rigettò la richiesta di declaratoria di intervenuta inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere ai sensi dell'art. 297 cod. proc. pen., comma 3, presentata nell'interesse di OL RG, imputato per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73. Avverso tale provvedimento l'indagato propose appello, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ma il Tribunale di Palermo, con ordinanza in data 8.2.2012, respinse l'impugnazione. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato deducendo violazione della legge processuale e vizio di motivazione. Nei confronti di OL il 30.9.2006 era stata eseguita ordinanza di custodia cautelare in data 27.9.2006 per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 commesso il 23.9.2006 (nella cui flagranza era stato arrestato), nell'ambito del procedimento penale n. 11456/06 R.G.N.R. definito con sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Palermo 28.5.2007, divenuta irrevocabile nel marzo 2008. Con ordinanza 16.6.2010 erano stati contestati a OL reati commessi tra il dicembre 2003 e l'aprile 2004 e quindi anteriori all'esecuzione della prima ordinanza. La Corte costituzionale, con sentenza n. 408/2005 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 297 cod. proc. pen., comma 3, nella parte in cui non si applica anche a fatti diversi da quelli connessi, purché gli elementi per emettere la nuova ordinanza fossero desumibili dagli atti al momento della emissione della precedente ordinanza. In ordine alla desumibilità il Tribunale ha invocato il giudicato cautelare, conseguente alla pronunzia dell'ordinanza 18.10.2011, ma tale preclusione non sussiste in quanto contro la predetta ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione. In ogni caso la difesa aveva dedotto elementi nuovi quali l'ordinanza 13.9.2010 del Tribunale del riesame di Palermo che aveva scarcerato il coimputato CU IO ai sensi dell'art. 297 cod. proc. pen., comma 3, proprio con riferimento alla desumibilità dei gravi indizi di colpevolezza al momento dell'adozione dell'ordinanza di custodia cautelare 27.9.2006. Nell'informativa di p.g. del 27.6.2007 riepilogativa delle indagini a p. 99 si dava atto che OL era stato arrestato il 23.9.2006 al suo rientro da Napoli dove aveva acquistato 230 grammi di cocaina. Di ciò vi era menzione anche nella richiesta di ordinanza cautelare formulata in data 21.5.2009 (p. 52) e nell'ordinanza 16.6.2010 (p. 53). Pertanto essendo unico l'ufficio inquirente (Sezione antidroga della Squadra Mobile di Palermo) aveva contezza di tutti i fatti. Sarebbe perciò illogica la motivazione del provvedimento impugnato laddove rileva che l'informativa 27.6.2007 è successiva alla prima ordinanza cautelare. Peraltro tale atto sarebbe meramente riepilogativo delle indagini, già note all'autorità giudiziaria in ragione delle proroghe delle operazioni di intercettazione, supportate da minuziose annotazioni di polizia giudiziaria. Tra la fine delle indagini (luglio 2005) e l'informativa riepilogativa sono intercorsi 2 anni, altri 2 anni sono passati fra tale informativa e la richiesta di ordinanza ed un altro anno fra la richiesta e l'emissione dell'ordinanza. Il carattere impersonale dell'Ufficio del P.M. rende irrilevante accertare l'effettiva conoscenza in capo al singolo magistrato degli elementi posti a base dei provvedimenti. Con riferimento all'ordinanza di custodia cautelare 29.7.2008 emessa per reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 nell'ambito del procedimento n. 3950/07 R.G.N.R. i reati contestati con l'ordinanza 16.10.2010 sono stati commessi tra il dicembre 2003 e l'aprile 2004 e quindi prima dell'emissione dell'ordinanza 29.7.2008. Non è più richiesta la connessione fra i reati in forza della sentenza 408/2005 della Corte costituzionale ed anche l'informativa 22.6.2007 è anteriore alla predetta ordinanza. Sarebbe illogica la motivazione dell'ordinanza impugnata poiché la retrodatazione alla data di esecuzione del primo provvedimento comporta che l'imputato abbia sofferto più di un anno di custodia cautelare, termine massimo di fase per le indagini preliminari.
In subordine eccepisce la questione di legittimità costituzionale dell'art. 297 cod. proc. pen. comma 3 per violazione degli artt. 3, 13 e 25 Cost., nella parte in cui possa essere interpretato nel senso di non ritenere spirato il termine di custodia cautelare per la fase delle indagini preliminari, quando l'imputato abbia sofferto complessivamente un periodo di custodia che, se retrodatato alla data di emissione del primo provvedimento cautelare è superiore ad un anno, ed è antecedente ai decreto che dispone il giudizio per i reati di cui alla seconda ordinanza cautelare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Infatti correttamente il Tribunale ha ritenuto la esistenza di una preclusione processuale conseguente alla pronunzia intervenuta in data 18.10.2011 su un'istanza avente lo stesso oggetto di quella esaminata con l'ordinanza qui impugnata.
L'ordinanza 18.10.2011 è stata oggetto di altri ricorsi a questa Corte rubricati nel procedimento n. 44786/2011 R.G. In tema di misure cautelari, l'istanza dell'interessato formulata ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen. e fondata sui medesimi elementi di una precedente già rigettata, deve essere dichiarata inammissibile in base alla regola prevista dall'art. 666 cod. proc. pen., comma 2, norma che pone un principio di carattere generale,
applicabile anche al di fuori del procedimento di esecuzione. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14236 del 21.2.2008 dep.
4.4.2008 rv 239661). Ciò vale anche se il provvedimento è stato impugnato e - in tal caso -anche in presenza di fatti sopravvenuti.
Infatti le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che, in tema di misure cautelari, qualora il pubblico ministero, nelle more della decisione su una impugnazione incidentale "de liberiate", intenda utilizzare, nei confronti dello stesso indagato e per lo stesso fatto, elementi probatori "nuovi" può scegliere se riversarli nel procedimento impugnatorio ovvero porli a fondamento di una nuova richiesta cautelare, ma, una volta effettuata, la scelta gli preclude di coltivare l'altra iniziativa cautelare. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 7931 del 16.12.2010 dep.
1.3.2011 rv 249001). Tale principio non può che operare anche per la parte privata, la quale - una volta operata la scelta di proporre impugnazione - non può reiterare l'istanza che ha condotto al provvedimento poi impugnato, ma deve riversare i nuovi elementi nel giudizio di impugnazione (sempre che gli stessi siano ammissibili nel tipo di giudizio instaurato).
Peraltro nel caso in esame non si versa in ipotesi di elementi nuovi, ma già valutati, mentre l'ordinanza resa dal Tribunale nei confronti di altro imputato ha il solo valore di un precedente giurisprudenziale.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. In conseguenza della inammissibilità del ricorso non è rilevante la questione di legittimità costituzionale proposta. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato art. 94.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla cassa delle ammende. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 26 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2012