Cass. pen., sez. II, sentenza 26/04/2012, n. 19536
CASS
Sentenza 26 aprile 2012

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In tema di misure cautelari, qualora la parte privata, nelle more della decisione su una impugnazione incidentale "de libertate", intenda utilizzare, in ordine allo stesso fatto oggetto di cautela, elementi probatori "nuovi", non può reiterare l'istanza che ha condotto al provvedimento poi impugnato ma deve riversare i nuovi elementi nel giudizio di impugnazione (sempre che gli stessi siano ammissibili nel tipo di giudizio instaurato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 26/04/2012, n. 19536
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19536
    Data del deposito : 26 aprile 2012

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