Sentenza 11 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/05/2001, n. 6596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6596 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO : LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risarcimento SEZIONE TERZA CIVILE daven Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 6 0 Dott. Ernesto LUPO Presidente G.N. 521/99 9 sigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO 4946/99 5 " Cron. 14775 Consigliere Dott. Michele • VARRONE6 Rep.2601 Consigliere- Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere Dott. Gianfranco MANZO Ud. 26/02/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA IL SOLE 24 OREdal Sig. per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: 14 MAG 2001 IL CA EV NO ASSIC SPA già EV ASS.NI SPA in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE persona del legale rappresentante pro tempore, con UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sede in Milano, nonchè ZI LA, ZI dal Sig. AGI per diritti L. 3000 RL, elettivamente domiciliati in ROMA π 16.05.01. CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, presso lo studio IL CA dell'avvocato LA BEVILACQUA, difesi dall'avvocato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE CIRO G TRABALZA, giusta delega in atti;
Richiesta copia studio dal Sig. R.d.c - ricorrenti per diritti L. 3000 contro 16.05.1 IL CA AN CINTIA, NI NI NI MA, LIRE 3000 2001 AN, ULSS VALLE UMBRA SUD;
CANCELLERIA - intimati 392 -1- CG056177 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio e sul 2° ricorso n° 04946/99 proposto da: dal Sig. BEVILACQUA 3000 MA, NI AN CINTIA, NI per diritti L. NI # 10 SET. 2001 IL CA AN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LARGO ARGENTINA 2, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO IOVINO, difesi dagli avvocati ARIODANTE PICUTI, FRITTI ARNALDO PICUTI, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali
contro
ASL/3, (già ULSS VALLE UMBRA SUD) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in A NA 3 Foligno, elettivamente domiciliata in ROMA PZZA DEI CAPRETTARI 70, presso lo studio dell'avvocato MARIA TERESA SCASSELLATI SFORZOLINI, difesa dall'avvocato ADRIO SECONDARI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale nonchè
contro
EV NO ASSIC SPA;
- intimata avverso la sentenza n. 277/97 della Corte d'Appello di PERUGIA, emessa il 20/11/97 e depositata il 29/12/97 (R.G. 467/91); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/01 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato Claudio BEVILACQUA (per delega Avv. -2- Ciro TRABALZA); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale. -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 20/11/86 i coniugi AN NI e AN ZI ed il figlio MA NI convenivano davanti al Tribunale di Perugia RL ZI ed il figlio LA nonché la EV ASSICURAZIONI s.p.a. chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro del 12/8/84 quando LA ZI, alla guida dell'auto FIAT-128 tg. PG 316016. di proprietà del padre ed a bordo della quale era trasportato anche MA NI, aveva perso il controllo della vettura, urtando contro un muro. Nell'incidente, il giovane NI aveva riportato lesioni gravissime, che avevano reso necessario il ricovero presso l'ospedale di Foligno ove era stato sottoposto ad intervento chirurgico ed a trattamento trasfusionale;
successivamente era risultato affetto da epatite virale, verosimilmente contratta a seguito di tale trattamento. Ciò premesso, gli attori chiedevano il risarcimento dei danni e l patrimoniali, extrapatrimoniali, biologico e di relazione subiti da MA NI anche per effetto dell'infezione virale contratta durante la degenza ospedaliera, legata da preciso nesso di causalità con il sinistro in oggetto. Costituitisi ritualmente in giudizio i convenuti contestavano l'avversa domanda nella parte concernente il danno da epatite, non ritenendo lo stesso legato da un rapporto di causalità adeguata con il sinistro stradale cagionato dallo ZI. unico evento per il quale gli stessi potevano essere considerati obbligati al risarcimento;
chiedevano comunque ed ottenevano di chiamare in causa a scopo di garanzia la ULSS VALLE UMBRA SUD, la quale, costituendosi, negava che qualsiasi profilo di colpa fosse ravvisabile nei confronti del personale sanitario che aveva assistito l'NI. Con sentenza 8/6/91, l'adito Tribunale condannava gli ZI, in solido con la EV ASSICURAZIONI S.p.A., al pagamento in favore di MA NI della somma di L. 164.970.788; in favore di ZI NI AN della somma di L. 2.068.158; in favore di AN NI e ZI AN della somma di L.
5.000.000. oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese processuali;
rigettava invece tutte le domande proposte nei confronti della ULSS. Proponevano gravame la EV e gli ZI ed in via incidentale gli NI e la AN e la Corte di Appello di Perugia, con sentenza 29 dicembre 1997, li rigettava entrambi, condannando gli appellanti principali al pagamento delle spese del grado, previa compensazione per un terzo. In sostanza la Corte perugina condivideva le statuizioni del primo giudice in ordine all'addebitabilità agli ZI anche delle conseguenze dannose relative all'epatite virale, nonché alla liquidazione del risarcimento. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso la EV e gli ZIGARETTI, affidandolo a sei motivi. Hanno resistito, con separati controricorsi. la USL n. 3 (ULSS VALLE UMBRA SUD) nonché gli NI e la AN, questi ultimi proponendo a loro volta ricorso incidentale sulla base di un motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Vanno preliminarmente riuniti il ricorso principale e quello incidentale. proposti avverso la stessa sentenza, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Ricorso principale.- Con il primo motivo i ricorrenti, denunciando genericamente la violazione di norme processuali, lamentano che la Corte territoriale abbia ritenuto ammissibile la produzione di documenti, depositati solo con la comparsa conclusionale, quando cioè la causa non pendeva più davanti al Consigliere istruttore, essendo già stata rimessa al Collegio. Il rilievo è esatto ma la censura è inammissibile per carenza di interesse poiché la suddetta Corte, pur ritenendo legittima la produzione tardiva, non ha tenuto alcun conto dei documenti depositati (una dichiarazione della Società presso la quale il giovane NI si era successivamente impiegato e le dichiarazioni dei redditi per gli anni 1993 e 1994), limitandosi a confermare in toto la liquidazione del danno effettuata in prime cure. Con il secondo ed il terzo motivo, da esaminare congiuntamente per la connessione delle rispettive censure, i ricorrenti. denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1223 c.c. e 41 c.p. nonché la contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., criticano la sentenza impugnata per avergli addebitato la responsabilità anche dei danni relativi all'epatite contratta da MA NI, probabilmente a seguito della trasfusione ematica subita durante l'intervento di osteosintesi. La complessa censura non coglie nel segno. Essa si infrange contro l'accertamento con cui il giudice di appello, condividendo la motivazione del primo giudice, ha da un lato escluso qualunque profilo di responsabilità del personale ospedaliero per l'impossibilità tecnica, all'epoca, "di evidenziare la eventuale capacità infettante del sangue trasfuso" (giusta le risultanze peritali); dall'altro, ha fatto risalire "alla originaria colpa" di LA ZI, che causò l'incidente, tutte le successive conseguenze dannose subite dal giovane NI "il quale, in assenza dell'incidente, dell'intervento chirurgico, della trasfusione di sangue non avrebbe contratto l'epatite acuta". Trattasi di motivazione stringata ma che, tuttavia, non incorre in errori di diritto, facendo corretta applicazione del c.d. principio di equivalenza delle cause, secondo cui tutti gli antecedenti in mancanza dei quali un evento dannoso non si sarebbe verificato. debbono considerarsi sue cause e non ravvisandosi, nella specie, il correttivo di cui al capoverso dell'art. 41 c.p., cioè l'intervento di un fattore eccezionale la cui esclusiva efficienza causale sterilizza tutte le altre cause preesistenti, dal momento che l'infezione epatica (non prevenibile) si pone come vicenda possibile e probabile nel corso di una terapia chirurgica e trasfusionale. D'altro canto, sotto il profilo logico, raggiunge, pur nella sua laconicità, un livello di ragionevolezza sufficiente a renderla incensurabile in cassazione. Gli esposti motivi vanno, pertanto, rigettati. Con il quarto mezzo i ricorrenti, denunciando la violazione dell'art. 1218 c.c. e l'omessa motivazione su altro punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., lamentano che la Corte perugina abbia assolto da ogni responsabilità l'Ente ospedaliero. Neppure questa censura è fondata. Essa è già stata vanificata dalla suddetta Corte che, pur con la già rilevata sinteticità, ha condiviso il dictum del primo giudice. aderente alle conclusioni del C.T.U., che escludeva ogni responsabilità diretta od indiretta degli operatori sanitari, rilevando l'impossibilità tecnica di evidenziare la natura infettante del sangue trasfuso ed, inoltre, l'opportunità della trasfusione in relazione alla natura dell'intervento chirurgico ed alle condizioni del paziente. Anche il quarto motivo deve essere rigettato. Inammissibile è il successivo mezzo con cui i ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 1176. 2° co., c.c. anche sotto il profilo del vizio motivazionale (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), imputando alla sentenza il mancato approfondimento delle eventuali difficoltà tecniche dell'intervento operatorio. Trattasi di questione non prospettata nei precedenti gradi e, pertanto, inammissibile in cassazione. Resta da esaminare il sesto motivo con cui i ricorrenti, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1223 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., lamentano che i giudici di merito abbiano fatto decorrere la rivalutazione monetaria e gli interessi (in relazione a tutti i danni) dal sinistro e non dalla guarigione clinica. La censura è ammissibile, siccome già proposta nell'ambito del quarto motivo di appello. ma non coglie nel segno. Essa infatti investe non la questione del cumulo tra rivalutazione ed interessi, non più consentita a seguito della nota sentenza delle S.U. di questa Corte n. 1712 del 1995, bensì solo il problema della decorrenza di siffatte voci accessorie, decorrenza che anche con riguardo agli interessi, non può che operare dalla data dell'evento infortunistico, specie considerando che, nella specie, sono stati considerati unitariamente sia il danno patrimoniale che quello biologico e morale. Anche l'ultimo motivo viene rigettato e, così, l'intero ricorso principale. Né sorte migliore merita quello incidentale, articolato su unico motivo. con il quale gli NI. denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2057 c.c. anche sotto il profilo del vizio della motivazione, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., criticano la misura del danno da invalidità permanente, liquidata a MA NI utilizzando il criterio del tripl della pensione sociale, di cui al 3° comma dell'art. 4 L. n. 39 del 1977 e trascurando eventi sopravvenuti alla sentenza di primo grado sui redditi effettivi del giovane. La doglianza non ha pregio. Per quanto riguarda la mancata considerazione dei documenti volti a dimostrare maggiori possibilità di guadagno per MA NI, se n'è parlato a proposito del primo motivo del ricorso principale, rilevandone la tardività della produzione;
e. comunque, la Corte perugina ha ritenuto, con apprezzamento incensurabile, che essi non costituiscono "adeguata prova a supporto di una diversa liquidazione del danno" (pag. 8 sentenza). Per quel che concerne, poi, l'adozione del criterio figurativo e residuale di cui all'art. 4 cit. (per cui il risarcimento del danno futuro da invalidità permanente non può essere inferiore al triplo dell'ammontare annuo della pensione sociale) è sufficiente rilevare che in primo grado non erano state al riguardo sollevate contestazioni ("parametri cui le parti hanno aderito": pag. 7 sentenza) e che la scelta rispetto ad altri criteri (tabelle di capitalizzazione delle rendite vitalizie ovvero liquidazione equitativa) è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, insindacabile in questa sede. Anche il ricorso incidentale va, pertanto, rigettato. La reciproca soccombenza costituisce giusto motivo per compensare le spese di questo grado.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta, compensando le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2001, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Emut upo Scheleorm CA C1 VA IS Depositata in Cancelleria Oggi, lì 11 MAG. 2001 A M IL CA 60000 E ISPhits R P E U T S Z I N E O 310000 A R O C UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in 8 LUG. 2001rie 4 34399 al n. ... versate £. 310.000 trecentodiecimila (lire p. It Dirigente Area Servizi/ (Dott.ssa Maria Grace FI PO) Il Responsabile Servo Atti ziari (Dr. M. BACCICH