Sentenza 22 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/2002, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 0 0679 LA CORTE SUPRAM ASSAZ ONE Oggetto imputazione di CZONE SECONDA TILE лиforgomento as credito divers Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ra chi in couche Помече нет рила Dott. Rafaele CORONA Presidente R.G.N 2639/99 Ne fiestom Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere 5584/99 Dott. Rosario DE JULIO Rel. Consigliere - Cron. 1752 Rep. 202 Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Ud.28/03/01 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 432 SENTENZA Richiesta copia studio- dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: 55 per di GEN. 2007 EN AU, elettivamente domiciliato in ROMA IL CANCELLIERE VIA MONTESANTO 25, presso lo studio dell'avvocato PAPARAZZO E., difeso dall'avvocato BUONFRATE BRUNO, Ne Julio Poronio, est. giusta delega in atti;
- ricorrente -
1,55 L 3000
contro
CANCELLERIA GRAVILE FEDELE;
- intimato e sul 2° ricorso n° 05584/99 proposto da: '6960 GRAVILE FEDELE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 2001 G. BAGLIVI 8, presso lo studio dell'avvocato LEONARDI S., difeso dall'avvocato ARNO' DOMENICO, giusta delega 539 -1- in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
EN AU;
- intimato avverso la sentenza n. 233/98 del Tribunale di TARANTO, emessa il 28/01/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/03/01 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il del ricorsorigetto principale, assorbito l'incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso 18.9.1995 al Giudice di Pace di Manduria IL Fedele, grossista in alimentari, chiedeva emettersi decreto ingiuntivo per la somma di lire 2.620.820, oltre interessi e spese, per n. 2 forniture di merci, documentate da altrettante fatture accompagnatorie, effettuate il 7.10.1994 ed il 25.10.1994, rimaste non pagate. Il decreto ingiuntivo veniva concesSO e notificato al LO IO il 2.10.1995. Avverso tale decreto il LO proponeva opposizione innanzi allo stesso Giudice di Pace con atto notificato il 18.10.1995, assumendo che egli nulla doveva al IL, in quanto le fatture in oggetto sarebbero state pagate con un assegno bancario di lire 3.127.000 tratto sulla Caripuglia, dapprima protestato e quindi saldato a mani dal creditore;
assegno comprensivo delle fatture e di un non meglio precisato "residuo debito di cassa". Si costituiva l'opposto IL Fedele, il quale impugnava le avverse affermazioni e precisava: a) l'assegno esibito dal LO riguardava rapporti diversi fra le parti, estranei alle forniture di merce in oggetto;
b) ciò si evinceva facilmente dalla constatazione che l'assegno recava un importo 3 diverso e superiore rispetto a quello delle forniture e dalla circostanza che, oltre quelle per cui si agiva, non vi erano mai state altre forniture di merci dalla ditta IL alla ditta LO;
c) inoltre, l'assegno risultava emesso il 20.10.1994 e addebitato dalla banca del IL, il Banco di Napoli, con valuta 24.10.1994, date tutte antecedenti la seconda fornitura di merci, avvenuta il 25.10.1994. Interrogate le parti e sentito il IL IO, l'opponente chiedeva teste ammettersi prova testimoniale sulle circostanze relative al pagamento delle forniture, alla quale si opponeva il IL in quanto l'invocato mezzo sarebbe stato inammissibile ai sensiistruttorio degli artt. 2721 - 2726 c.c. Con ordinanza 1.4.1996 il G.d. P. rigettava l'eccezione ed ammetteva la prova per testi, che veniva successivamente espletata con il teste LO RE, fratello dell'opponente. La causa veniva decisa con sentenza n. 93/96, con la quale il G.d.P., accogliendo l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l'opposto alle spese di lite. Assumeva il giudicante: a) che la circostanza che l'assegno si riferisse ad altro rapporto doveva essere provata dall'opposto; b) - che il possesso dell'assegno da parte dell'opponente doveva far ritenere onorato il credito vantato dall'opposto; c) che poiché l'assegno recava un importo superiore rispetto alle fatture e non avendo esso opposto provato l'esistenza di altri debiti si doveva ritenere che l'assegno medesimo si riferisse a quanto sostenuto dall'opponente (fatture + "residuo debito di cassa"); d) che la distinta del Banco di Napoli, con valuta di addebito al 24.10.1994, doveva ritenersi frutto di "mero errore", in quanto l'assegno sarebbe stato emesso il 26.10.1994. Avverso la sentenza del G.d.P. IL Fedele interponeva appello innanzi al Tribunale di Taranto il 2.6.1997. Lamentava esso con atto notificato appellante: a) che il giudice di primo grado aveva capovolgendo le regole sull'onere della errato, prova, in quanto sarebbe toccato al LO provare sia il riferimento dell'assegno al debito per le forniture di merce che le ragioni della non corrispondenza delle cifre tra assegno e fatture;
b) che il G.d.P. aveva, del tutto immotivatamente, privilegiato la lettura della data di emissione (giorno 26 e dell'assegno fornita dal LO non giorno 20 di ottobre) ed aveva, altresì, gratuitamente definito "mero errore" la data di addebito dell'assegno (24.10) sul foglio di ritorno bancario;
c) che il G.d.P. aveva ammesso una prova testimoniale che, così come formulata dal LO, doveva essere ritenuta inammissibile stante il divieto di cui agli artt. 2721 2726 c.c.; d) che, - infine, il G.d.P. aveva male e immotivatamente prove testimoniali valutato le risultanze delle assunte, in quanto, avendo i due testi riferito circostanze opposte, ed essendo entrambi parenti stretti con le parti (IL IO figlio di IL Fedele;
LO RE fratello di LO IO), la logica conclusione sarebbe stata una sostanziale "elisione" delle due prove, che avrebbe lasciato scoperto l'onere probatorio incombente sul LO. Il Tribunale di Taranto, con sentenza del 28.1 13.2.1998, accoglieva l'appello proposto da IL Fedele;
rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo, che confermava integralmente. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione LO IO con due motivi di gravame. Resiste con controricorso e ricorso incidentale IL Fedele. MOTIVI DELLA DECISIONE 6 Ai sensi dell'art. 335 c.p.c. il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti per connessione soggettiva ed oggettiva. Col primo motivo il ricorrente deduce: 1°) che l'assegno, sebbene era stato protestato, fu poi onorato e rimesso allo stesso opponente, che ne era in possesso;
2°) che vi era stato anche un pagamento testimone che aveva visto dare in con violazione degli artt. 1237 cod. l'assegno; civ. e 66 legge cambiaria, 3° comma, in relazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Per la prima parte delIl motivo è infondato. motivo risulta dalla sentenza impugnata che l'assegno era in mano al debitore, ma era per una cifra superiore alla somma da costui dovuta ed il LO IO non aveva provato la riferibilità dell'assegno stesso. Con la seconda parte del motivo il ricorrente solleva questioni di fatto, che non possono essere esaminate in sede di legittimità. E' infatti giurisprudenza di questa Corte (cfr. sent. n. 2369/1994) che il creditore, il quale agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche 7 a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento un credito diverso, deve imputarsi ad rappresentando l'onere del convenuto di provare il fatto estintivo, un prius logico rispetto all'onere di provare la diversa imputazione di pagamento, atteso che l'onere del creditore acquista la sua ragione d'essere soltanto dopo che il debitore abbia dato prova esauriente e completa del fatto estintivo. Risulta dalla sentenza impugnata, con motivazione congrua ed esente da vizi logici e da errori di diritto, che il credito del IL, per forniture di merci al prezzo risultante dalle fatture accompagnatorie, era pacifico ed incontestato, per cui spettava la LO IO non solo provare il pagamento dell'assegno, ma anche la riferibilità dello stesso al rapporto fondamentale dedotto dal IL, nonché 8 l'esistenza di altre fatture - disconosciute dal IL che giustificassero il c.d. "residuo debito di cassa"; che il IL aveva sempre disconosciuto che l'assegno prodotto dall'opponente si riferisse alle due forniture di merci per cui agiva e che vi fossero state altre forniture di cui era da merci in favore del LO, per residuo di considerarsi inesistente il presunto giustificare cassa eccepito dall'opponente per l'evidente differenza delle cifre tra assegno e fatture. Col secondo motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.), impugnando la valutazione superficiale ed erronea da parte del Tribunale delle risultanze istruttorie ed in particolare della deposizione resa da LO RE, fratello del ricorrente. La censura, prima che infondata, è inammissibile, perché si riferisce a valutazioni di fatto di esclusiva pertinenza del giudice di merito. Nel merito il ricorrente chiede a questa Corte una rivalutazione generale delle risultanze 9 probatorie, inammissibile in questa sede, non specificando neppure quali parti della motivazione sarebbero insufficienti o contraddittorie, mediante trascrizione integrale delle medesime nel ricorso. Passando ad esaminare il controricorso ed i ricorsi incidentali di IL Fedele, rileva sono improcedibili perchéquesta Corte che essi presentati fuori termine. Infatti il ricorso principale è stato notificato il 28.1.1999 e depositato nella cancelleria il giorno 11.2.1999, mentre il 109T 121,11 controricorso è stato notificato il 12.3.1999, 456T 30,99 TOT. 160,10 oltre il termine di venti giorni decorrente dalla scadenza di quello (17.2.1999) stabilito per il deposito del ricorso (art. 370 c.p.c.). AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Peggiato n data2 4 39544 160.10 nata Nulla deve disporsi per le spese. CENIORESSANTA/10 (euro
P.Q.M.
p. 11 Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Mania Cracle DI PPO Responsabile Servizio Alafudiziari La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso M. BACC principale e dichiara improcedibile il ricorso incidentale. Così deciso in Roma il 28.3.2001. se loungliore est. Ne Julia Rovaris лопот IL CANC ERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO INCANCELLERIAZAT 2 GEN. 2002 Roma -10 IL CANCELLIERS 01